C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 27/ 3/2022 SOLARUSSA 2012 – FOLGORE
gara del 27/ 3/2022 SOLARUSSA 2012 - FOLGORE
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale e gli atti ufficiali; letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società U.S. Folgore avverso l'omologazione della gara a margine, terminata sul campo con il punteggio di 0 a 0; rileva che: - la Società Folgore ha proposto ricorso, pervenuto in termini a questo Giudice, chiedendo che alla Società Solarussa 2012 venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore, lamentando che all'incontro "Solarussa 2012 - Folgore" del 27.03.2022 abbia partecipato, nelle file del Solarussa 2012, il calciatore Ginesu Vincenzo (matricola 4787392) nonostante fosse squalificato per una gara; - la controparte non ha fatto pervenire controdeduzioni; - il calciatore Ginesu Vincenzo, veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C.U. n 116 del 24.03.2022 e pertanto avrebbe dovuto scontare la squalifica nell'incontro in epigrafe, in quanto prima gara ufficiale a decorrere dalla pubblicazione della stessa; Acclarato che il calciatore Ginesu Vincenzo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 6, pur non avendone titolo, in quanto squalificato per una gara. Ritenuto che, per quanto sopra, il ricorso avanzato dalla Società Folgore è meritevole accoglimento, P.Q.M., sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 121, DELIBERA, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del C.G.S. -di infliggere alla Società Solarussa 2012 la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società Folgore.
Dispone la restituzione del contributo versato.