F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 128/TFN – SD del 22 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7506/233 pf21-22/GC/GR/blp del 1 aprile 2022 nei confronti del sig. Fabio Paratici e altri – Reg. Prot. 135/TFN-SD

Decisione/0128/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0135/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente relatore

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente relatore

Giammaria Camici – Componente relatore

Amedeo Citarella – Componente relatore

Roberto Pellegrini – Componente relatore

Carlo Purificato – Componente aggiunto relatore

Luca Voglino – Componente aggiunto relatore

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo all’esito dell’udienza tenutasi nei giorni 12 – 14 e 15 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1 aprile 2022, nei confronti dei Sigg.ri FABIO PARATICI (Chief Football Officer della FC Juventus nelle SS dalla 2018/2019 alla 2020/2021 dotato di poteri di rappresentanza), FEDERICO CHERUBINI (Head of Football Teams & T.A. della FC Juventus nelle SS 2019/2020 e 2020/2021 dotato di poteri di rappresentanza), ANDREA AGNELLI (Pres. del CdA della FC Juventus dal 25.10.2018), PAVEL NEDVED (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), ENRICO VELLANO (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.102018), PAOLO GARIMBERTI (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), ASSIA GRAZIOLI-VENIER (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), MAURIZIO ARRIVABENE (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), CAITLIN MARY HUGHES (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), DANIELA MARILUNGO (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), FRANCESCO RONCAGLIO (Cons. di Amm.ne della FC Juventus dal 25.10.2018), MASSIMO IENCA (Segretario Generale della UC Sampdoria nelle SS 2018/2019 e 2019/2020 dotato di poteri di rappresentanza), MASSIMO FERRERO (Pres. del CdA della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 27.12.2021), ANTONIO ROMEI (Vice Pres. del CdA della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), PAOLO FIORENTINO (Vice Pres. del CdA dal 28.122018 fino al 6.8.2020 e Cons. dal 7.8.2020 della UC Sampdoria), PAOLO REPETTO (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), ADOLFO PRAGA (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), GIANLUCA TOGNOZZI (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), GIOVANNI INVERNIZZI (Cons. della UC Sampdoria dal 28.12.2018 al 6.8.2020), GIUSEPPE PROFITI (Cons. della UC Sampdoria dal 7.8.2020), ENRICO CASTANINI (Cons. della UC Sampdoria dal 7.8.2020), GIANLUCA VIDAL (Cons. della UC Sampdoria dal 7.8.2020), AURELIO DE LAURENTIIS (Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), JAQUELINE MARIE BAUDIT (Vice Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), EDOARDO DE LAURENTIIS (Vice Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), VALENTINA DE LAURENTIIS (Vice Pres. del CdA della SSC Napoli dal 25.10.2019), ANDREA CHIAVELLI (Amm.re Delegato della SSC Napoli dal 25.10.2019), FRANCO SMERIERI (Pres. del CdA della FC Pro Vercelli 1892 dal 24.9.2020), ANITA ANGIOLINI (Pres. del CdA della FC Pro Vercelli 1892 dal 6.8.2020 al 24.9.2020 e Vice Pres. dal 25.9.2020), PAOLO PINCIROLI (Amm.re Delegato della FC Pro Vercelli 1892 dal 24.9.2020), ENRICO PREZIOSI (Pres. del CdA del Genoa CFC dal 28.4.2018), GIOVANNI BLONDET (Vice Pres. del Genoa CFC dal 28.4.2018 al 28.11.2021), ALESSANDRO ZARBANO (Amm.re Delegato del Genoa CFC dal 28.4.2018), DIODATO ABAGNARA (Cons. di Amm.ne del Genoa CFC dal 28.4.2018 al 28.11. 2021), LUCA CARRA (Amm.re delegato del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), MARCO FERRARI (Pres. del CdA della Nuovo Inizio Srl incorporante della Parma Calcio 1913 dal 17.01.2020), PIETRO PIZZAROTTI (Pres. del CdA del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), GIACOMO MALMESI (Cons. di Amm.ne del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020 e della soc. incorporante Nuovo Inizio srl dal 17.01.2020), PAOLO PIVA (Cons. di Amm.ne del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), MARCO TARANTINO (Cons. di Amm.ne del Parma Calcio 1913 dal 9.11.2018 al 18.9.2020), GIOVANNI CORRADO (Amm.re Delegato del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018), GIUSEPPE CORRADO (Pres. del CdA del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018), RAFFAELLA VISCARDI (Amm.re Delegato del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018), JULIE MICHELLE HARPER (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), ALEXANDER KNASTER (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), MARCO LIPPI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), MIRKO PALETTI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018 al 20.1.2021), GIOVANNI POLVANI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.6.2018 al 20.1.2021), STUART GRANT THOMSON (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 20.1.2021), STEPHEN GAUCI (Cons. di Amm.ne del Pisa Sporting Club dal 11.5.2021), PIETRO ACCARDI (DS della Empoli FC nella SS 2018/2019 dotato di poteri di rappresentanza), FRANCESCO GHELFI (Amm.re Delegato della Empoli FC dal 30.8.2018), FABRIZIO CORSI (Pres. del CdA della Empoli FC dal 30.8.2018), REBECCA CORSI (Vice Pres. del CdA della Empoli FC dal 30.8.2018), LUCA CAMPEDELLI (Amm.re Unico della AC Chievo Verona dal 27.3.2019 al 25.9.2020 e dal 20.9.2021), GIUSEPPE CAMPEDELLI (Amm.re Unico della AC Chievo Verona dal 25.9.2020 al 19.9.2021), ORLANDO URBANO (Cons. di Amm.ne del Novara Calcio dal 30.12.2019 al 05.11.2020 dotato di poteri di rappresentanza), MAURIZIO RULLO (Pres. del CdA del Novara Calcio dal 5.11.2020), DANIELE SEBASTIANI (Pres. del CdA della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018), GABRIELE BANKOWKI (Cons. di Amm.ne della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018), ROBERTO DRUDA (Cons. di Amm.ne della Delfino Pescara 1936 dal 29.8.2018) e delle società FC JUVENTUS SPA, UC SAMPDORIA SPA, SSC NAPOLI SPA, FC PRO VERCELLI 1892 SRL, GENOA CFC SPA, PARMA CALCIO 1913 SRL, PISA SPORTING CLUB SRL, EMPOLI FC SPA, AC CHIEVO VERONA SRL, NOVARA CALCIO SPA e DELFINO PESCARA 1936 SPA., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 1 aprile 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

1) Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di 8.000.000;

- in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di 10.000.000;

- in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di 18.000.000;

- in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di 2.500.000;

- in data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di 2.500.000;

- in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di 8.000.000;

- in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di 8.000.000;

- in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di 1.320.000;

- in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di 1.500.000;

- in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di 4.000.000;

- in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di 4.380.000;

in data 14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di 1.900.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di 2.385.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di 2.910.000;

- in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di 2.336.000;

- in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di 2.850.000;

- in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di 2.500.000;

- in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di 3.200.000;

- in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di 20.000.000;

- in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di 4.000.000;

- in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di 3.500.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di 1.700.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di 1.300.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di 1.000.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di 4.000.000;

- in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di 500.000;

- in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di 4.500.000;

- in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di 2.400.000;

- in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di 8.000.000;

- in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro José Marques Mendez al prezzo di 8.200.000;

- in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di 10.000.000;

- in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di 10.508.800;

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

2) Il Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della società FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di 1.400.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di 1.500.000;

- in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

3) Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

4) Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

5) Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

6) Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

7) La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

8) Il Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

9) La Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

10) La Sig.ra Daniela Marilungo, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

11) Il Sig. Francesco Roncaglio, Consigliere di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

12) il Sig. Massimo Ienca, Segretario Generale della società UC Sampdoria nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di 600.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di 900.000;

- in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di 4.000.000;

- in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mulé al prezzo di 3.500.000;

- in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di 20.000.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di 4.000.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolò Francofonte al prezzo di 1.700.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di 1.300.000;

- in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di 1.000.000

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

13) Il Sig. Massimo Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 27 dicembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre;

14) Il Sig. Antonio Romei, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

15) Il Sig. Paolo Fiorentino, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 dicembre 2018 fino al 6 agosto 2020 e Consigliere dal 7 agosto 2020 della società UC Sampdoria, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori i Bilanci al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020, le situazioni semestrali al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

16) Il Sig. Paolo Repetto, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

17) Il Sig. Adolfo Praga, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

18) Il Sig. Gianluca Tognozzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

19) il Sig. Giovanni Invernizzi, Consigliere della società UC Sampdoria dal 28 dicembre 2018 al 6 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori il Bilancio al 31 dicembre 2019, la situazione semestrale al 30 giugno 2019 nonché le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 11.150.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

20) Il Sig. Giuseppe Profiti, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

21) Il Sig. Enrico Castanini, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

22) Il Sig. Gianluca Vidal, Consigliere della società UC Sampdoria dal 7 agosto 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori la situazione trimestrale al 31.03.2021, le situazione semestrale al 30.06.2020 ed il Bilancio al 31.12.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 3.350.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

23) Il Sig. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: . in data 28 luglio 2020 trasferimento di Orestis Karnezis al prezzo di 5.128.205,13;

- in data 28 luglio 2020 trasferimento di Luigi Liguori al prezzo di 4.071.246,82;

- in data 28 luglio 2020 trasferimento di Claudio Manzi al prezzo di 4.021.761,59;

- in data 28 luglio 2020 trasferimento di Ciro Palmieri al prezzo di 7.026.348,81;

- in data 28 luglio 2020 trasferimento di Victor James Osimhen al prezzo di 71.246.819,34

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre;

24) La Sig.ra Jacqueline Marie Baudit, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

25) Il Sig. Edoardo De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

26) La Sig.ra Valentina De Laurentiis, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 e la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

27) Il Sig. Andrea Chiavelli, Amministratore Delegato della società SSC Napoli dal 25 ottobre 2019, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 19.330.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 21.250.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla del trimestre e del semestre;

28) Il Sig. Franco Smerieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

29) Sig.ra Anita Angiolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FC Pro Vercelli 1892 dal 6 agosto 2020 al 24 settembre 2020 e Vice Presidente dal 25 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di 1.500.000;

- in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di 1.320.000;

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

30) Il Sig. Paolo Pinciroli, Amministratore Delegato della società FC Pro Vercelli 1892 dal 24 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.350.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.270.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

31) Il Sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre e del semestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

32) Il Sig. Giovanni Blondet, Vice Presidente della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

33) Il Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore Delegato della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolò Rovella al prezzo di 18.000.000;

- in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di 8.000.000;

- in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di 10.000.000;

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

34) Il Sig. Diodato Abagnara, Consigliere di Amministrazione della società Genoa CFC dal 28 aprile 2018 al 28 novembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove è contabilizzata la rivalutazione del diritto Rovella in eccedenza per complessivi 12.005.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 15.000.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

35) Il Sig. Luca Carra, Amministratore delegato della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di 2.910.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di 2.385.000;

- in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di 1.000.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di 2.000.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di 1.800.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di 500.000;

- in data 1 agosto 2019 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di 1.000.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di 2.800.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di 1.000.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di 1.200.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di 3.000.000

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 nonché la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

36) Il Sig. Marco Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Nuovo Inizio Srl, incorporante della Parma Calcio 1913, dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

37) Il Sig. Pietro Pizzarotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

38) Il Sig. Giacomo Malmesi, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020 e della società incorporante Nuovo Inizio srl dal 17/01/2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed i Bilanci al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

39) Il Sig. Paolo Piva, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

40) Il Sig. Marco Tarantino, Consigliere di Amministrazione della società Parma Calcio 1913 dal 9 novembre 2018 al 18 settembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31 marzo 2019 e 31 marzo 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 7.960.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 9.085.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

41) Il Sig. Giovanni Corrado, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di 3.200.000;

- in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di 2.500.000;

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

42) Il Sig. Giuseppe Corrado, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver redatto sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

43) La Sig.ra Raffaella Viscardi, Amministratore Delegato della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

44) La Sig.ra Julie Michelle Harper, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

45) Il Sig. Alexander Knaster, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

46) Il Sig. Marco Lippi, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

47) Il Sig. Mirko Paletti, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

48) Il Sig. Giovanni Polvani, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 giugno 2018 al 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 1.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato della stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

49) Il Sig. Stuart Grant Thomson, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 20 gennaio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione semestrale al 31 dicembre 2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

50) Il Sig. Stephen Gauci, Consigliere di Amministrazione della società Pisa Sporting Club dal 11 maggio 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 2.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

51) Il Sig. Pietro Accardi, Direttore Sportivo della società Empoli FC nella stagione sportiva 2018/2019, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di 2.400.000;

- in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di 500.000;

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

52) Il Sig. Francesco Ghelfi, Amministratore Delegato della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver sottoscritto in data 13 luglio 2019 la variazione di tesseramento ed il relativo accordo di cessione del diritto alle prestazioni del calciatore Leonardo Mancuso, indicando un corrispettivo pari a 4.500.000, superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

53) Il Sig. Fabrizio Corsi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

54) La Sig.ra Rebecca Corsi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Empoli FC dal 30 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver redatto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.900.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

55) Il Sig. Luca Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 27 marzo 2019 al 25 settembre 2020 e dal 20 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 28 giugno 2019 trasferimento di Maxime Leverbe al prezzo di 600.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di David Ivan al prezzo di 900.000

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle di seguito ascritte al Sig. Giuseppe Campedelli;

b) aver redatto e sottoscritto la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e la relazione trimestrale al 31.03.2020 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

56) Il Sig. Giuseppe Campedelli, Amministratore Unico della società AC Chievo Verona dal 25 settembre 2020 al 19 settembre 2021, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto e sottoscritto il Bilancio al 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 1.100.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

57) Il Sig. Orlando Urbano, Consigliere di amministrazione della società Novara Calcio dal 30/12/2019 al 05/11/2020, dotato di poteri di rappresentanza della Società, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di 1.400.000;

- in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di 900.000

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Società;

58) Il Sig. Maurizio Rullo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Novara Calcio dal 5 novembre 2020, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 800.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

59) Il Sig. Daniele Sebastiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per: a) aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione:

- in data 31 gennaio 2019 trasferimento di Paolo Napoletano al prezzo di 1.000.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di Cristian Galano al prezzo di 2.000.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di Fabian Pavone al prezzo di 1.800.000;

- in data 29 giugno 2019 trasferimento di Alessandro Martella al prezzo di 500.000;

- in data 1 agosto 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al Parma al prezzo di 1.000.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Marco D’Aloia al prezzo di 2.800.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Simone Madonna al prezzo di 1.000.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Davide Cipolletti al prezzo di 1.200.000;

- in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Stefano Palmucci al prezzo di 3.000.000;

- in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di 2.300.000;

- in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori alla Juventus al prezzo di 2.850.000;

indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite di cui al punto b) che segue e quelle ascritte ai Consiglieri di Amministrazione;

b) aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine dell’esercizio, del semestre e del trimestre;

60) Il Sig. Gabriele Bankowki, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

61) Il Sig. Roberto Druda, Consigliere di Amministrazione della società Delfino Pescara 1936 dal 29 agosto 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale per:

a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, la relazione semestrale al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2019, 31 marzo 2020 e 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 8.765.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 6.536.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre;

b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi;

62) La società FC Juventus Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Vellano, Garimberti, Grazioli-Venier, Arrivabene, Hughes, Marilungo e Roncaglio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

63) La società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Ferrero e Massimo Ienca, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Romei Antonio, Fiorentino Paolo, Repetto Paolo, Praga Adolfo, Tognozzi Gianluca, Invernizzi Giovanni, Profiti Giuseppe, Castanini Enrico e Vidal Gianluca così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

64) La società SSC Napoli Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 3 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

65) La società FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Anita Angiolini, Franco Smerieri e Paolo Pinciroli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

66) La società Genoa CFC Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Diodato Abagnara e Giovanni Blondet, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

67) La società Parma Calcio 1913 Srl a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino al Bilancio al 30 giugno 2020, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti;

68) La società Pisa Sporting Club Srl a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021, ottenendo il rilascio della Licenza nazionale per la stagione 2020/2021 in assenza dei requisiti richiesti;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Corrado, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

69) La società Empoli FC Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dal Bilancio al 30 giugno 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabrizio Corsi e Francesco Ghelfi e Pietro Accardi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla Sig.ra Rebecca Corsi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

70) la società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luca Campedelli e Giuseppe Campedelli, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

71) La società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione semestrale al 31 dicembre 2020 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio Rullo e Orlando Urbano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

72) La società Delfino Pescara 1936 Spa a titolo di responsabilità:

a) propria ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021;

b) diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Sebastiani così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

c) oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Gabriele Bankowski e Roberto Druda, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 26/10/2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 233pf21-22 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine alla valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati” a seguito della nota del 19 ottobre 2021 pervenuta, per l’appunto, dalla Co.Vi.So.C., con la quale l’Organo inquirente veniva informato circa le risultanze delle attività di controllo svolte da tale Commissione nelle due stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021 in relazione ad operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni dei calciatori che, concluse per prezzi significativi, avevano comportato flussi monetari assai contenuti.

Alla predetta nota venivano allegati due prospetti: il primo con l’elenco di talune operazioni “incrociate” che non avevano generato alcun flusso monetario o, comunque, nessun flusso significativo in favore dei singoli clubs che le avevano realizzate, il secondo con operazioni che, anch’esse “incrociate”, avevano generato un flusso monetario assai contenuto, a conguaglio, poiché i prezzi convenuti per le compravendite non erano esattamente equivalenti.

Successivamente la Procura Federale apprendeva, da varie fonti, di una verifica ispettiva relativa ad operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni dei calciatori avviata dalla CONSOB nei confronti della JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA (nel prosieguo, per brevità, solo JUVENTUS) nonché di un’indagine penale attivata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denominata “PRISMA”, nei confronti della stessa JUVENTUS e dei suoi amministratori per le ipotesi di reato di false comunicazioni delle società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’Organo inquirente provvedeva quindi a istruire il procedimento disciplinare mediante l’acquisizione di articoli di stampa, anche estera, chiedeva e otteneva dalla Procura della Repubblica di Torino le copie di due verbali di sequestro eseguiti nei confronti della JUVENTUS e dei suoi organi direttivi, si procurava la documentazione attestante la qualifica e la qualità dei soggetti e delle Società segnalate dalla Co.Vi.So.C. (fogli di censimento, tesseramenti, contratti ecc. …), richiedeva e otteneva da quest’ultima Commissione la copia dei verbali delle ispezioni eseguite presso le varie società, richiedeva e otteneva dalle stesse copia di alcuni atti utili all’indagine e chiarimenti in proposito, acquisiva visure camerali storiche relative alle persone giuridiche nonché le valutazioni dei calciatori coinvolti dal sito internet di Transfermarkt, particolarmente specialistico e di ampia diffusione.

Ottenute dalla Procura Generale del CONI le proroghe dei termini di indagine previste dall’art. 119 del Codice di Giustizia Sportiva, ritenuta conclusa l’attività di indagine e depositata la relazione d’indagine con i relativi allegati, la Procura Federale, il 21.02.2022, provvedeva alla redazione della Comunicazione di chiusura delle indagini con la quale avvisava i soggetti e le Società interessate dell’intenzione di procedere al loro deferimento all’Organo giudicante competente per le violazioni analiticamente elencate in quell’atto.

Tutti i soggetti avvisati facevano richiesta di copia degli atti che veniva tempestivamente evasa dalla Procura Federale. Seguiva il deposito di memoria da parte del Sig. Paratici, della JUVENTUS e di tutti i soggetti alla stessa riconducibili e anche la UC SAMPDORIA SPA (nel prosieguo solo SAMPDORIA) depositava memoria nell’interesse di tutti ad eccezione del Sig. Tognozzi che chiedeva e otteneva di essere audito. Il PARMA CALCIO 1913 Srl (nel prosieguo solo PARMA) depositava anch’esso memoria difensiva mentre i Sigg.ri Ferrari, Carra, Pizzarotti, Malmesi, Piva e Tarantino ottenevano di essere auditi e in tale occasione depositavano documenti. La SSC NAPOLI SPA (nel prosieguo solo NAPOLI) optava per l’audizione di tutti i soggetti alla stessa riferibili cui venivano delegati alcuni Professionisti che, in tale occasione, depositavano documenti. Il PISA SPORTING CLUB SRL (nel prosieguo solo PISA) depositava memoria nel proprio interesse e di quello dei suoi tesserati previa audizione dei Sigg.ri Giovanni Corrado e Raffaella Viscardi e ugualmente faceva l’EMPOLI FC SPA (nel prosieguo solo EMPOLI) che depositava memoria. L’ AC CHIEVO VERONA SRL (nel prosieguo solo CHIEVO) si limitava all’audizione del Sig. Luca Campedelli mentre il GENOA CFC SPA (nel prosieguo solo GENOA) otteneva l’audizione del Sig. Abbagnara, che nell’occasione depositava un breve scritto difensivo, alla quale partecipava anche, quale delegato dell’Amministratore Delegato della Società, il Sig. Stefano Vincis; depositavano poi memoria i Sigg.ri Preziosi, Zarbano, Blondit e Abbagnara. Le Società FC PRO VERCELLI 1892 SRL (nel prosieguo solo PRO VERCELLI), NOVARA CALCIO SPA (nel prosieguo solo NOVARA) e DELFINO PESCARA 1936 SPA (nel prosieguo solo PESCARA) si limitavano alla sola richiesta di copia degli atti del procedimento. L’Organo requirente, ritenendo audizioni, memorie e documentazioni prodotte dalle Società e dai soggetti affidati inidonee a modificare la loro posizione processuale, con provvedimento del giorno 1.04.2022 deferiva innanzi a questo Tribunale, Sezione Disciplinare i tesserati e Società di cui in epigrafe, previa separazione con provvedimento di stralcio delle posizioni dei Sigg.ri Elisabetta Rullo e Roberto Nespoli, entrambi Consiglieri del Novara, a causa di problematiche legate alla notifica della Comunicazione di chiusura delle indagini.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 12.04.2022 con possibilità di prosecuzione nelle successive giornate del 14 e 15 aprile 2022, con riduzione dei termini a comparire ma con facoltà, per i deferiti, di far pervenire memorie sino alle ore 12 del giorno precedente l’udienza di discussione.

Alcuni dei deferiti formulavano istanza di rinvio della fissata udienza in relazione al breve termine di comparizione, rigettata dal Presidente del Tribunale in ragione della presenza di due società deferite per la violazione dell’art. 31, comma 2, CGS, la cui “regular season” del Campionato vedeva l’ultima giornata fissata per il giorno 7 maggio 2022.

Il Sig. Paratici e il Sig. Cherubini provvedevano a depositare un’istanza inerente la loro partecipazione all’udienza con richiesta di farvi partecipare anche consulenti di parte. Analoga istanza veniva depositata anche dalla Juventus che poi provvedeva a depositare due memorie (una per tutti i deferiti alla stessa riconducibili all’epoca dei fatti e una per i soli consiglieri d’Amministrazione) oltre a vari documenti, perizia tecnica del Prof.  Pozza e nota tecnica redatta dai Sigg.ri Paratici e Cherubini. Depositavano poi distinte memorie il Chievo, Il sig. Luca Campedelli e il Sig. Giuseppe Campedelli. Anche il Napoli, con tutti i suoi deferiti, depositava memoria supportata da parere tecnico di parte e vari documenti. Il Novara depositava memoria e analogo deposito facevano, separatamente, i suoi ex Consiglieri Urbano e Rullo. Il Genoa depositava memoria anche per tutti i tesserati riferibili alla Società nonché una perizia tecnica e altro documento. Il Parma depositava un “abstract” della memoria, una memoria difensiva per la Società e altra per gli altri tesserati di riferimento, documenti vari e due perizie di parte, una con riguardo alla valutazione dei calciatori oggetto di pretesa plusvalenza e una relativa agli addebiti mossi con riferimento ai bilanci. Il Pescara depositava una memoria riferentesi alla Società e al Presidente Sebastiani e altre distinte memorie venivano prodotte anche dal Sig. Druda e dal Sig. Bankowki, oltre a una perizia di parte e documenti. La Sampdoria produceva memoria anche nell’interesse di tutti i propri tesserati ed ex tesserati oltre a documenti vari e due pareri. La Pro Vercelli depositava memoria con varia documentazione allegata. Il Pisa depositava memoria nel suo interesse e in quello di tutti i soggetti alla stessa Società riconducibili oltre a documenti e due pareri. Infine, anche l’Empoli produceva memoria, anche per tutti i soggetti alla stessa riferibili, in uno con documentazione varia.

Il dibattimento

Il dibattimento relativo al procedimento in oggetto si è svolto, per il tramite della videoconferenza, all’udienza tenutasi nelle giornate del 12, 14 e 15 aprile 2022. Per quanto attiene alle presenze delle parti e dei loro difensori nelle varie giornate di udienza si richiamano gli allegati al verbale dove è contenuta una elencazione analitica degli stessi.

II giorno 12.04.2022, il Presidente, riscontrata la completezza del contraddittorio e dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale acciocché replicasse all’eccezione preliminare avanzata dalle difese dei deferiti Sigg.ri Orlando Urbano e Maurizio Rullo circa la mancata notifica agli stessi del deferimento. In proposito il Procuratore Federale Cons. Giuseppe Chiné chiedeva che gli atti relativi ai due deferiti fossero restituiti al proprio Ufficio. L’Avv. Francesca Auci, in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio, difensore del Sig. Urbano e l’Avv. Alessandro Calcagno, difensore del Sig. Rullo, dal loro canto, confermavano la propria eccezione. Il Tribunale, all’esito della breve Camera di Consiglio, provvedeva come segue: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista l’eccezione sollevata dalle difese dei sigg.ri Orlando Urbano e Maurizio Rullo e uditi i loro difensori; udita la Procura Federale che ha chiesto che gli atti relativi ai due deferiti le siano restituiti; P.Q.M. Dispone lo stralcio delle posizioni dei sigg.ri Orlando Urbano e Maurizio Rullo con restituzione alla Procura Federale dei relativi atti. Dispone procedersi oltre”.

Prendeva poi la parola l’Avv. Maurizio Bellacosa, in rappresentanza della Juventus e di tutti i soggetti alla stessa riconducibili, il quale ribadiva l’eccezione preliminare, già sollevata nelle memorie depositate anche da altri difensori, circa la mancanza produzione, nel fascicolo del procedimento della nota inviata dalla Procura Federale alla CO.VI.SO.C in data 14 aprile 2021, di cui vi era cenno nella risposta della CO.VI.SO.C. dell’ottobre 2021, e chiedeva quindi che l’intero fascicolo procedimentale fosse restituito alla Procura ai fini dell’inserimento della citata nota. Il Collegio riteneva di non doversi pronunciare sin da ora sulla fondatezza dell’eccezione potendola valutare insieme al merito non avendo natura pregiudiziale.

Il Presidente dava quindi la parola alla Procura Federale la quale, nella persona del Procuratore Federale Cons. Giuseppe Chiné, replicava all’eccezione da ultimo sollevata, precisando che la nota del 14 aprile 2021 non costituiva atto d’indagine dovendo, quindi, rimanere estranea al fascicolo ed all’attività istruttoria della Procura. Sempre per la Procura Federale prendeva poi la parola la Sost. Proc. Dott.ssa Serenella Rossano la quale illustrava le metodologie seguite dall’Ufficio inquirente al fine di determinare il valore dei giocatori le cui compravendite erano state segnalate dalla Co.Vi.So.C., nonché le conseguenze che l’indicazione di valori artatamente gonfiati, principalmente tramite operazioni “a specchio”, aveva portato sui bilanci societari. Infine, sempre per l’Organo requirente, riprendeva la parola il Procuratore Federale Cons. Giuseppe Chiné il quale evidenziava le metodologie adottate dal suo Ufficio per la dosimetria sanzionatoria precisando che nella determinazione delle richieste sanzionatorie la Procura aveva tenuto conto del fatto che le società Novara Calcio Spa e AC Chievo Verona Srl non erano più iscritte a campionati professionistici e che nei confronti delle Società Pisa e Parma, nonostante la contestazione della violazione del comma 2 dell’art. 31 del CGS, non veniva richiesta la sanzione della penalizzazione di punti in classifica ritenendo potersi applicare l’attenuante generica di cui all’art. 13 CGS in ragione dell’intervenuta recente modifica della compagine sociale. Concludeva quindi chiedendo l’applicazione della sanzione dell’inibizione per le persone fisiche e dell’ammenda per le società nelle misure che seguono: Fabio Paratici: 16 mesi e 10 giorni; Andrea Agnelli: 12 mesi; Pavel Nedved: 8 mesi; Enrico Vellano: 8 mesi; Paolo Garimberti: 8 mesi; Assia Grazioli Venier: 8 mesi; Maurizio Arrivabene: 8 mesi; Caitlin Mary Hughes: 8 mesi; Daniela Marilungo: 8 mesi; Francesco Roncaglio: 8 mesi; Federico Cherubini: 6 mesi e 20 giorni; F.C. Juventus Spa: 800.000 euro di ammenda; Massimon Ferrero: 12 mesi; Massimo Ienca: 8 mesi e 20 giorni; Paolo Fiorentino: 8 mesi; Antonio Romei: 7 mesi; Paolo Repetto: 7 mesi; Gianluca Tognozzi: 7 mesi; Giovanni Invernizzi: 7 mesi; Giuseppe Profiti: 6 mesi e 20 giorni; Enrico Castanini: 6 mesi e 20 giorni; Gianluca Vidal: 6 mesi e 20 giorni; Adolfo Praga: 6 mesi e 20 giorni; U.C. Sampdoria Spa: 195.000 euro; Aurelio De Laurentiis: 11 mesi e 5 giorni; Andrea Chiavelli: 9 mesi e 15 giorni; Jacqueline Marie Baudit: 6 mesi e 10 giorni; Edoardo De Laurentiis: 6 mesi e 10 giorni; Valentina De Laurentiis: 6 mesi e 10 giorni; S.S.C. Napoli Spa: 392.000 euro di ammenda; Anita Angiolini: 9 mesi e 20 giorni; Franco Smerieri: 9 mesi; Paolo Pinciroli: 9 mesi; F.C. Pro Vercelli 1892 Srl: 23.000 euro di ammenda; Alessandro Zarbano; 10 mesi e 15 giorni; Enrico Preziosi: 6 mesi e 10 giorni; Giovanni Blondet: 6 mesi e 10 giorni; Diodato Abagnara: 6 mesi e 10 giorni; Genoa C.F.C. Spa: 320.000 euro; Luca Carra: 14 mesi e 5 giorni; Pietro Pizzarotti: 10 mesi e 15 giorni; Giacomo Malmesi: 7 mesi e 10 giorni; Marco Ferrari: 6 mesi e 20 giorni; Marco Tarantino: 6 mesi e 20 giorni; Paolo Piva: 6 mesi e 10 giorni; Parma Calcio 1913 Srl: 338.000 euro; Giuseppe Corrado: 10 mesi; Giovanni Corrado: 7 mesi e 10 giorni; Raffaella Viscardi: 6 mesi e 20 giorni; Julie Michelle Harper: 6 mesi e 10 giorni; Alexandre Knaster: 6 mesi e 10 giorni; Marco Lippi: 6 mesi e 10 giorni; Mirko Paletti: 6 mesi; Giovanni Polvani: 6 mesi; Stuart Grant Thomson: 6 mesi; Stepehn Gauci: 6 mesi; Pisa Sporting Club Srl: 90.000 euro di ammenda; Francesco Ghelfi: 11 mesi e 25 giorni; Fabrizio Corsi: 11 mesi e 15 giorni; Rebecca Corsi: 7 mesi e 20 giorni; Pietro Accardi: 6 mesi e 10 giorni; Empoli: 42.000 euro; Luca Campedelli: 10 mesi e 5 giorni; Giuseppe Campedelli: 10 mesi; A.C. Chievo Verona Srl: 3.000 euro di ammenda; Daniele Sebastiani: 12 mesi e 20 giorni; Gabriele Bankowski: 7 mesi e 20 giorni; Roberto Druda: 8 mesi; Delfino Pescara 1936 Spa: 125.000 euro; Novara Calcio Spa: 8.000 euro.

Il Presidente dava quindi la parola all’Avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della società Novara Calcio Spa, il quale si riportava integralmente alle memorie difensive depositate in atti, evidenziando che le violazioni ascritte riguardavano la vecchia compagine sociale e che la nuova proprietà del Novara aveva rilevato le quote societarie nella convinzione che il monte debitorio fosse assai inferiore all’effettivo passivo. Insisteva per il proscioglimento della propria assistita e, in via subordinata, per l’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.

L’Avv. Vittorio Rigo, in rappresentanza della società Empoli FC Spa e dei deferiti alla stessa riconducibili, sollevava eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto di deferimento per la mancata produzione da parte della Procura Federale della nota del 14 aprile 2021 già citata dall’Avv. Bellacosa. Nel merito si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, ripercorrendo le operazioni contestate alla società Empoli FC Spa e sottolineando la totale assenza di parametri certi e oggettivi per stabilire la valutazione di mercato di un calciatore con la conseguenza che non è possibile ipotizzare una sanzione disciplinare poiché tale valore è determinato dalla libertà negoziale delle parti. Concludeva chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti, ovvero, in estremo subordine, l’applicazione di una sanzione pari al minimo edittale anche in virtù della scriminante di cui all’art. 7 del CGS. L’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, in rappresentanza del sig. Giuseppe Campedelli e della società AC Chievo Verona Srl, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, ripercorrendo le operazioni contestate alla società AC Chievo Verona Srl sottolineando anch’egli la totale assenza di parametri certi e oggettivi per stabilire la valutazione di mercato di un calciatore. Concludeva chiedendo il proscioglimento dei suoi assistiti e, in subordine e per mero tuziorismo difensivo, l’applicazione di una sanzione pari al minimo edittale.

L’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza della società Pisa Sporting Club Srl e dei deferiti alla stessa riconducibili, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, evidenziando che alla società veniva contestata una sola operazione e che le argomentazioni della Procura Federale e gli strumenti dalla stessa utilizzati a supporto delle tesi da essa argomentate non avevano alcun valore scientifico. Chiedeva quindi il rigetto del deferimento ed il proscioglimento dei propri assistiti. Interveniva poi il Prof. Riccardo Losi, consulente del Pisa, il quale illustrava le tesi già sviluppate nella propria perizia in atti. I tesserati Sigg.ri Giovanni Corrado e Giuseppe Corrado si associavano a quanto dedotto dall’avv. Grassani e dal prof. Losi, ribadendo la correttezza dell’operato proprio e della società.

L’avv. Flavia Tortorella, in rappresentanza della società Delfino Pescara 1936 Spa dei suoi tesserati deferiti, ribadiva l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di deferimento in conseguenza della mancata allegazione della nota della Procura del 14 aprile 2021. Nel merito si riportava integralmente ai propri scritti difensivi argomentando le tesi difensive in essi svolte, con specifico richiamo ai documenti allegati al proprio scritto difensivo con i numeri 7 e 9. Chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti. Interveniva poi il Dott. Massimo Collina, consulente della società, il quale si riportava alla propria perizia depositata in atti e illustrava gli aspetti tecnico contabili delle operazioni contestate. Il sig. Daniele Sebastiani si dichiarava mortificato dal coinvolgimento nel presente procedimento, sottolineando la totale buona fede del suo operato e di quello della società. Interveniva nuovamente l’avv. Tortorella la quale contestava i criteri utilizzati dalla Procura Federale anche sotto il profilo sanzionatorio.

L’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza dei sig. Luca Carra, Marco Ferrari, Pietro Pizzarotti, Giacomo Malmesi, Paolo Piva e Marco Tarantino, soggetti tutti riconducibili al Parma Calcio 1913 Srl, si riportava agli scritti difensivi depositati in atti ed alle conclusioni ivi rassegante, illustrando le tesi difensive in essi argomentate. L’Avv. Grassani chiedeva poi di poter sostituire il Dott. Bigliardi, consulente del Parma e dei soggetti alla società riconducibili, impossibilitato a partecipare all’udienza, con il Dott. Valerio Casagrande il quale, ammesso dal Collegio all’udienza, illustrava gli aspetti tecnico contabili della vicenda ed argomentava tesi a difesa della società e dei deferiti.

Il Presidente dichiarava sospesa l’udienza che sarebbe poi ripresa il giorno 14 Aprile 2022 e, in quest’ultima data, prendevano per primi la parola gli Avv. Daniele Ripamonti e Matteo Melandri, in rappresentanza del sig. Luca Campedelli, i quali si riportavano integralmente alla memoria difensiva depositata, replicando alle argomentazioni della Procura Federale e contestando i criteri valutativi da essa utilizzati. Chiedevano pertanto il proscioglimento del proprio assistito.

Interveniva poi il Prof. Lorenzo Pozza, consulente della Juventus e dei tesserati alla stessa riconducibili, il quale si riportava all’elaborato tecnico depositato in atti contestando i parametri adottati dalla Procura Federale per sostenere la incongruità dei prezzi di trasferimento delle operazioni contestate.

Il sig. Fabio Paratici interveniva personalmente per esprimere considerazioni in merito al suo ruolo nella vicenda, difendendosi dagli addebiti contestati.

Il sig. Federico Cherubini esprimeva brevi considerazioni con particolare riguardo ai parametri tecnico sportivi presi in considerazione dalla Juventus nelle proprie operazioni di mercato.

In rappresentanza della società FC Juventus Spa dei deferiti alla stessa riferibili interveniva dapprima l’Avv. Maurizio Bellacosa, sottolineava come la Procura Federale contestasse una falsificazione ideologica e che i criteri su cui si basava l’impianto accusatorio non erano oggettivi e predeterminabili. Richiamava la propria memoria difensiva depositata in atti e insisteva per il proscioglimento. Quindi interveniva anche l’Avv. Davide Sangiorgio richiamando anch’egli le difese svolte e insistendo, a sua volta, per il proscioglimento L’avv. Nicola Apa, per il deferito Fabio Paratici, evidenziava il vuoto normativo e l’assenza di criteri predeterminati per attribuire un valore economico ai calciatori. Si riportava alla memoria difensiva depositata e chiedeva il proscioglimento del proprio assistito.

L’Avv. Mattia Grassani, nell’interesse del Genoa CFC Spa e dei suoi deferiti, evidenzia “in limine litis”, con riferimento alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, che la società, nel novembre 2021, aveva subito una modificazione sostanziale dell’assetto societario; sul punto veniva autorizzato dal Collegio al deposito di documentazione, allegata al verbale di udienza. Sottolineava, inoltre, che alla società era contestata una singola operazione di mercato conclusa con la Juventus, sia pure coinvolgente tre giocatori. Si riportava integralmente agli scritti difensivi in atti e concludeva per il proscioglimento di tutti i deferiti. Interveniva poi il dott. Alessandro Zarbano il quale contestava i parametri utilizzati dalla Procura Federale e sottolineava come il Genoa avesse sempre puntato sulla valorizzazione e sul trading dei calciatori, aggiungendo che la società non aveva generato plusvalenza dall’operazione che ha visto ceduto il calciatore Rovella. Il dott. Stefano Vincis, consulente del Genoa, quale esprimeva ulteriori considerazioni sulla perizia depositata in atti e, a domanda del Presidente del Tribunale, affermava che, al momento della cessione del calciatore Rovella, lo stesso era stato ceduto al valore già iscritto a bilancio.

L’Avv. Mattia Grassani, per la società SSC Napoli e i deferiti alla stessa riferibili, si riportava a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, argomentando sulle operazioni che erano state addebitate alla società e contestando i criteri di valutazione utilizzati dalla Procura Federale che definiva privi di oggettività e non predeterminabili. Concludeva per l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto di deferimento e, in via subordinata, nel merito, per il proscioglimento dei suoi assistiti.

L’Avv. Vittorio Rigo, nell’interesse del Parma Calcio 1913 Srl, sottolineava, con riferimento al principio della responsabilità personale e alle sanzioni richiesta, che la Procura Federale non aveva tenuto conto dell’avvicendamento societario intercorso che aveva dato vita, a tutti gli effetti, a una nuova entità anche se la denominazione societaria era rimasta la medesima. Nel merito si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Prendeva poi la parola il Dott. Marco Bigliardi che illustrava la perizia tecnica depositata nell’interesse della società e contestava le tesi accusatorie della Procura Federale.

Gli Avv.ti Christian Peretti e Alex Casella, per la società FC Pro Vercelli 1892 Srl e per i suoi deferiti, contestavano anch’essi la logicità dei criteri utilizzati dalla Procura Federale sottolineando che essi non avrebbero tenuto conto delle situazioni economiche in cui i club versavano nel momento in cui avevano concluso le operazioni di mercato. Richiamavano poi integralmente i propri scritti difensivi e insistevano per il proscioglimento dei propri assistiti.

L’Avv. Vittorio Rigo, in rappresentanza della società UC Sampdoria e dei soggetti alla stessa riconducibili, sottolineava gli importanti risultati raggiunti dalla società nell’ottenere plusvalenze virtuose attraverso la valorizzazione dei propri calciatori, citando ad esempio il caso del calciatore Torreira. Esprimeva considerazioni per delimitare il ruolo ricoperto all’interno della società dai deferiti Tognozzi, Romei e Ienca e, nel merito, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Essendosi esauriti gli interventi delle difese delle parti deferite, il Presidente concedeva alla Procura Federale, che ne aveva fatta richiesta, di poter replicare a quanto dedotto dalle difese.

Dopo breve pausa interveniva il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ricciardi il quale esprimeva considerazioni in replica a quanto dedotto dalle difese delle parti deferite, facendo specifici riferimenti alle contestazioni in merito all’utilizzo che la Procura Federale ha fatto del sito “Transfermarkt”. Interveniva anche il Sostituto Procuratore Dott.ssa Rossano la quale dichiarava che il sito “Transfermarkt” era stato utilizzato dalla Procura per soli fini di consultazione e sottolineava che lo stesso era stato impiegato anche da alcune delle società deferite e dai loro consulenti, così come anche i criteri di valutazione dei calciatori utilizzati dalla Procura risultavano i medesimi che alcune società avevano posto a base delle loro valutazioni relative agli asset aziendali (i.e. parco giocatori).

Il Presidente concedeva il diritto di controreplica alle difese delle parti deferite le quali, in sostanza, ribadivano tutte i concetti già espressi e intervenivano nel seguente ordine: l’Avv. Rigo in rappresentanza della società Empoli FC Spa e dei sigg. Pietro Accardi, Francesco Ghelfi, Fabrizio Corsi e Rebecca Corsi; l’Avv. Ruggiero Malagnini in rappresentanza del sig. Giuseppe Campedelli e della società AC Chievo Verona Srl; il Dott. Vincis per la società Genoa CFC Spa; l’Avv. Grassani in Pisa Sporting Club Srl e dei deferiti sigg.ri Giovanni Corrado, Giuseppe Corrado, Raffaella Viscardi, Julie Michelle Harper, Alexander Knaster, Marco Lippi, Mirko Paletti, Giovanni Polvani, Stuart Grant Thomson, Stephen Gauci; l’Avv. Perretti in rappresentanza della società FC Pro Vercelli 1892 Srl e dei sigg. Franco Smerieri, Anita Angiolini e Paolo Pinciroli; l’Avv. Rigo in rappresentanza della società Parma Calcio 1913 Srl; l’Avv. Sangiorgio in rappresentanza dei deferiti Fabio Paratici, Federico Cherubini, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Maurizio Arrivabene, Caitlin Mary Huges, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e della società FC Juventus Spa.

Vista l’ora prossima alla chiusura degli Uffici della Federazione, il Presidente dichiarava sospesa l’udienza che sarebbe poi ripresa il giorno successivo 15 Aprile 2022 e, in quest’ultima data, si concludevano gli interventi in replica delle difese nel seguente ordine: l’avv. Rigo, in rappresentanza della società UC Sampdoria e dei sigg.ri Massimo Ienca, Massimo Ferrero, Antonio Romei, Paolo Fiorentino, Paolo Repetto, Adolfo Praga, Gianluca Tognozzi, Giovanni Invernizzi, Giuseppe Profiti, Enrico Castanini e Gianluca Vida; l’avv. Grassani in rappresentanza dei sig. Luca Carra, Marco Ferrari, Pietro Pizzarotti, Giacomo Malmesi, Paolo Piva e Marco Tarantino; l’avv. Grassani in rappresentanza dei sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Jacqueline Marie Baudit, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, Andrea Chiavelli e della società SSC Napoli.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti.

In ragione di ciò, reputa che la richiesta delle difese di restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per l’inserimento della nota inviata alla Co.Vi.So.C. in data 21 aprile 2021, ovvero di acquisizione della stessa per ordine dell’Organo Giudicante, sia da ritenere assorbita dalla decisone di proscioglimento nel merito.

Il Collegio ritiene, anzitutto, di dover riconoscere lo sforzo acquisitivo, valutativo e argomentativo speso nel presente procedimento dalla Procura Federale, che ha elaborato un proprio metodo di valutazione andando poi a confrontare l’importo individuato quale corrispettivo “giusto” per ogni singolo calciatore interessato dalle acquisizioni/cessioni oggetto del procedimento con quanto risultante dal sito Transfermarkt.

In particolare, la Procura Federale è giunta ad una propria valutazione del valore di cessione di taluni calciatori, generalmente non lungi da quanto risultante dal detto sito, considerando i seguenti criteri valutativi: A) età; B) ruolo; C) carriera sportiva (il settore giovanile di provenienza, rilevante per i giovani calciatori; la militanza in squadre di più elevato blasone; la categoria più frequentata; i risultati conseguiti e i titoli ottenuti dalle squadre di militanza nelle competizioni ufficiali; l’eventuale convocazione nelle varie rappresentative nazionali; le reti segnate; gli assist e, per i portieri, le reti subite; eventuali infortuni di una certa serietà subiti ed il numero di presenze in ciascuna competizione); D) storia economica dei trasferimenti avuto riguardo anche alle condizioni contrattuali fissate nei trasferimenti precedenti; E) contratti di lavoro sportivo, avuto riguardo anche alla durata, alla retribuzione prevista (Relazione attività acquirente – pagg. 20-21). Pur tuttavia non ha ritenuto di dover attribuire a ogni singolo fattore, dianzi individuato, una valenza specifica in termini percentuali in modo tale da poter uniformare la propria valutazione, peraltro effettuata in via retrospettica e senza indicazione, per ogni singolo criterio, del valore o peso ad esso attribuito.

Ha poi dato valenza, quali sintomi di operazioni di cessione finalizzate alla realizzazione di plusvalenze: a) alla reciprocità di due o più cessioni tra medesime società; b) alla contestualità temporale, effettiva o quantomeno sostanziale, delle cessioni; c) alla realizzazione di plusvalenze per entrambe le società; d) all’irrilevanza delle cessioni dal punto di vista finanziario che, per le società interessate, hanno comportato un pareggio, effettivo o sostanziale, tra entrate e uscite. Ha, quindi, effettuato riscontri correttivi sulle operazioni prese in considerazione, tanto per la società cedente (plusvalenze) quanto per la società cessionaria (immobilizzazioni), concludendo per la non correttezza (secondo i casi) delle relazioni trimestrali e dei bilanci.

Pur tuttavia, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni “sviate” e finanziariamente “fittizie”.

Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato (cfr. C.U. n. 10/TFN- SD- 2018/2019).

Infatti, e ciò vale per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto “un” metodo di valutazione, ma non “il” metodo di valutazione.

Mentre, il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato (peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso. Emblematico, a tale proposito, è il caso del calciatore Gianluca Caprari, citato dalla difesa della Delfino Pescara 1936 Spa, la cui valutazione sul sito, alla luce di una mail inviata dal di lui agente sportivo, nel volgere di breve termine è stata consistentemente elevata.

Al metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale potrebbero contrapporsi altri, ugualmente degni di apprezzamento, come peraltro evidenziato dalle difese dei deferiti, che magari tengano conto (se del caso, anche) di “investimenti” su giovani calciatori ritenuti di prospettiva (con inerente “apprezzamento” del loro valore di acquisizione); della necessità di entrate finanziarie, anche per compensare esborsi per acquisizioni; della necessità di rinforzare la squadra in uno o più ruoli, che magari presentino una scarsità di offerta valida, con inerente lievitazione del corrispettivo di acquisizione; e così via, secondo le caratteristiche tipiche del calcio e delle società professionistiche, che devono confrontarsi anche con i media e con i propri sostenitori.

In sostanza, il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore.

Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato.

E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica, tanto che nell’individuare o, meglio, nell’indicare il valore del diritto sul mercato di riferimento, la Procura Federale non può esimersi dal riconoscere di essersi rifatta ai parametri individuati da “Dottrina e prassi” (v. Relazione, cit., pag. 21), ma a parametri che, per quanto definiti oggettivi, non tengono conto (perché è sostanzialmente impossibile individuarle) della soggettività delle situazioni delle società cedenti e cessionarie, nonché della valutazione prospettica della seconda rispetto all’acquisto.

Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione.

De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale.

Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare.

Restano assorbite le ulteriori eccezioni nel merito formulate dalle difese dei deferiti.

Residua a dire della specifica violazione contestata al Pisa Srl e cioè l’aver contabilizzato il corrispettivo della cessione del calciatore Stefano Gori nella data di sottoscrizione del contratto di cessione nel mentre, secondo l’ipotesi accusatoria, essa andava contabilizzata alla data di decorrenza del tesseramento per la nuova società. Il Collegio osserva che il contratto de quo è stato stipulato in data 28 giugno 2020 e da tale data si è verificata la cessione definitiva del calciatore, non rilevando in contrario la dizione di cessione preliminare (che, come noto, in ambito calcistico ha natura di cessione definitiva ad effetto differito) né il fatto che il calciatore abbia continuato a fornire le proprie prestazioni per la società cedente sino al termine della stagione sportiva (ancorché, nella specie, protrattasi sino all’inizio settembre 2020).

Del resto, da un lato, l’art. 2216 cod. civ. prevede che il libro giornale indichi “giorno per giorno” le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; d’altro lato, tutte le vicende riguardanti il calciatore, dal momento della cessione (quali, ad es., eventuali infortuni gravi, ma anche diritto di ulteriore cessione) riguardano la società cessionaria.

Infine, se così non fosse, nessuna cessione intervenuta nei periodi consentiti per i contratti preliminari potrebbe incidere sul bilancio di quella stagione sportiva, atteso che il nuovo tesseramento non potrebbe che decorrere dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.    

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                    Carlo Sica

Giammaria Camici 

 

Depositato in data 22 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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