LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22.04.2022 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Napoleone Giuseppe FICHERA/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946 (Collab.Gest.Sport.)
RICORSO DEL SIG. Napoleone Giuseppe FICHERA/ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946
(Collab.Gest.Sport.)
La C.A.E. riunitasi in data 30.03.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Collaboratore della Gestione Sportiva sig. Fichera Napoleone Giuseppe, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 01.02.2022 alla società A.S.D. Città Di Acireale 1946 ed inviato a questa Commissione
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico per collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale (Collaboratore della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del Regolamento della LND) con decorrenza dal 01.09.2021 al 30.06.2022, che lo lega alla Società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 11.336,00 da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo. Nello specifico, lo stesso espone di non aver ricevuto alcuna somma e che pertanto, per i ratei maturati fino al 31.01.2022, sarebbe creditore di una somma pari ad Euro 5.668,00.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Città di Acireale 1946, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. Città di Acireale 1946 al pagamento in favore del sig. Fichera Napoleone Giuseppe della somma di Euro 5.668,00 (cinquemilaseicentosessantotto/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del Collaboratore della Gestione Sportiva) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 7 delle N.O.I.F.