C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 17 maggio 2018 a carico di – BISOGNO Giuseppe, Presidente della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere consentito e comunque non impedito alla propria segretaria, SENNA Silvana, di sottoscrivere un accordo economico con il tecnico della prima squadra superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall’accordo LND AIAC di cui al CU di cui sopra; – LONGOBARDO Maurizio, all’epoca dei fatti Tecnico della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere sottoscritto l’accordo sopra menzionato;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 17 maggio 2018 a carico di
- BISOGNO Giuseppe, Presidente della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell'1.7.2014, per avere consentito e comunque non impedito alla propria segretaria, SENNA Silvana, di sottoscrivere un accordo economico con il tecnico della prima squadra superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall'accordo LND AIAC di cui al CU di cui sopra;
- LONGOBARDO Maurizio, all'epoca dei fatti Tecnico della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell'1.7.2014, per avere sottoscritto l'accordo sopra menzionato;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che con provvedimento pubblicato sul CU n. 1 stagione sportiva 2018/2019, Settore Tecnico della FIGC, la Commissione Disciplinare del settore Tecnico ha riconosciuto il tecnico LONGOBARDO colpevole della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell'1.7.2014, per avere sottoscritto con la società USD SPORTING LEB un accordo economico superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall'accordo LND AIAC di cui al suddetto CU, condannandolo alla squalifica di mesi quattro e che a fronte di ciò non è possibile procedere con l'applicazione di ulteriori sanzioni nei confronti dello stesso;
- rilevato che il rappresentante della Procura Federale, ha chiesto di comminare al deferito BISOGNO Giuseppe mesi sei di inibizione.
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità del deferito considerato anche che il tecnico LONGOBARDO è stato condannato a mesi quattro di squalifica per i medesimi fatti.
La gravità del comportamento contestato al BISOGNO dalla Procura Federale nell'atto di deferimento giustifica l'applicazione delle sanzioni nei termini qui di seguito indicati.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
BISOGNO Giuseppe a mesi due di inibizione.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
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