C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 12/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 giugno 2018 a carico di BRAMBILLA Agostino, Presidente della società ASD AGNADELLO Calcio 2011, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver effettuato in data 14.1.2018 il tesseramento del calciatore MIGLIARESE Anthony, allorquando lo stesso era già tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD NEW VIDI TEAM, inoltrando alla FIGC una richiesta recante quale nome di battesimo MIGLIARESE Antony in luogo di Anthony, un numero di codice fiscale diverso ed apponendo un firma apocrifa in calce a tale richiesta; MIGLIARESE Anthony, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver disputato nelle file della società ASD AGNADELLO CALCIO 2011, tre gare del campionato di terza Categoria stagione sportiva 2017/2018 in posizione irregolare; ASD AGNADELLO CALCIO 2011, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 giugno 2018 a carico di
BRAMBILLA Agostino, Presidente della società ASD AGNADELLO Calcio 2011, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 - 2 e 40 comma 4 NOIF per aver effettuato in data 14.1.2018 il tesseramento del calciatore MIGLIARESE Anthony, allorquando lo stesso era già tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD NEW VIDI TEAM, inoltrando alla FIGC una richiesta recante quale nome di battesimo MIGLIARESE Antony in luogo di Anthony, un numero di codice fiscale diverso ed apponendo un firma apocrifa in calce a tale richiesta;
MIGLIARESE Anthony, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 - 2 e 40 comma 4 NOIF per aver disputato nelle file della società ASD AGNADELLO CALCIO 2011, tre gare del campionato di terza Categoria stagione sportiva 2017/2018 in posizione irregolare;
ASD AGNADELLO CALCIO 2011, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 6.9.2018, nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione trasmessa a mezzo telefax;
- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazioni ed ai fatti contestati nell’atto del deferimento:
a BRAMBILLA Agostino mesi sei di inibizione;
a MIGLIARESE Anthony, tre giornate di squalifica,
alla ASD AGNADELLO CALCIO 2011 Euro 300,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione.
-preso atto che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o in subordine il minimo delle sanzioni,
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la società ASD ASD AGNADELLO CALCIO 2011 ha tesserato il calciatore MIGLIARESE Anthony non regolarmente; e ciò emerge chiaramente dell’esame della richiesta di tesseramento.
A fronte di ciò, il calciatore non poteva essere impiegato dalla società ASD AGNADELLO CALCIO 2011 nelle gare di campionato di terza categoria della stagione 2017/2018.
Ne consegue che i deferiti BRAMBILLA Agostino e MIGLIARESE Anthony hanno commesso la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS e la società deferita ASD AGNADELLO CALCIO 2011 è responsabile in relazione al comportamento tenuto dal BRAMBILLA e dal MIGLIARESE, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
BRAMBILLA Agostino a mesi quattro di inibizione;
MIGLIARESE Anthony, a due giornate di squalifica
la società ASD AGNADELLO CALCIO 2011 ad Euro 400,00 di ammenda e ad un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di terza categoria stagione sportiva 2018/2019.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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