C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11.07.2018 a carico di: MICCICHE’ Davide Fabio, calciatore della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver giocato nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica BURATTINI Marco, Dirigente della società ACD Sedriano, in qualità di Dirigente Accompagnatore della squadra ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 6 e 8 del CGS per aver sottoscritto la distinta di partecipazione del calciatore Miccichè nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; CERNIVIVO Antonio, in qualità di allenatore della ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver schierato in campo nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano il calciatore Miccichè Davide Fabio malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; CARDAMONE Francesco, in qualità di Presidente della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver consentito e/o comunque non avere impedito che il calciatore Miccichè Davide Fabio giocasse la partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; ACD SEDRIANO, in quanto dai comportamenti contestati consegue ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS la responsabilità diretta e oggettiva della predetta società.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11.07.2018 a carico di:
MICCICHE’ Davide Fabio, calciatore della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver giocato nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica
BURATTINI Marco, Dirigente della società ACD Sedriano, in qualità di Dirigente Accompagnatore della squadra ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 6 e 8 del CGS per aver sottoscritto la distinta di partecipazione del calciatore Miccichè nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica;
CERNIVIVO Antonio, in qualità di allenatore della ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver schierato in campo nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano il calciatore Miccichè Davide Fabio malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica;
CARDAMONE Francesco, in qualità di Presidente della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver consentito e/o comunque non avere impedito che il calciatore Miccichè Davide Fabio giocasse la partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica;
ACD SEDRIANO, in quanto dai comportamenti contestati consegue ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS la responsabilità diretta e oggettiva della predetta società.
* * * * *
il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione in ordine alle indagini effettuate sui deferiti,
Rilevato che:
- dalla complessiva attività di indagine compiuta sarebbero emersi comportamenti posti in essere dagli attuali deferiti. In particolare il calciatore Miccichè Davide Fabio avrebbe partecipato alla gara di Coppa Lombardia del 27.08.2017 tra U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica;
-deferiva avanti questo Tribunale i sigg.ri MICCICHE’ Davide Fabio, BURATTINI Marco, CERNIVIVO Antonio, CARDAMONE Francesco nonché la società ACD Sedriano per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli adempimenti di rito,
- sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il sig. Burrattini Marco, Cernivivo Antonio e Francesco Cardamone, mentre nessuno compariva per il calciatore Miccichè Davide Fabio sebbene ritualmente convocato;
- preso atto che il sig. BURATTINI Marco (Dirigente accompagnatore) e CARDAMONE Francesco (Presidente) hanno dichiarato di essersi comportati in buona fede e di aver impiegato il calciatore Miccichè pensando che fosse in posizione regolare in quanto la squalifica era stata comminata oltre un anno prima;
- preso atto che la Procura Federale, richiamandosi al deferimento del 11.07.2018, chiedeva le seguenti sanzioni:
- per il calciatore MICCICHE’ Davide Fabio 6 (sei) giornate di squalifica
- per BURATTINI Marco, 60 (sessanta) giorni di inibizione
- per CERNIVIVO Antonio, 6 (sei) giornate di squalifica
- per CARDAMONE Francesco, 30 (trenta) giorni di inibizione
- per la Società ACD Sedriano, € 300,00 di ammenda;
osserva
dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei deferiti è emerso come sia stato provato come il calciatore Micciché Davide Fabio abbia partecipato alla gara di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica;
Per quanto concerne l’allenatore sig. CERNIVIVO Antonio, questo Tribunale ritiene come il medesimo debba essere ritenuto non colpevole dei fatti imputatigli in quanto non rientrante nei compiti di un tecnico verificare se un calciatore sia in posizione irregolare o meno, dovendosi occupare esclusivamente delle questioni tecniche della propria squadra.
In relazione agli altri deferiti, tenuto conto che la squalifica era stata comminata ben oltre un anno prima rispetto alla gara del 27.08.2017 di Coppa Lombardia, ritenuto che la posizione irregolare è stata posta in essere solo per una gara, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura.
Per questi motivi, Il Tribunale Federale Territoriale
ASSOLVE
L’allenatore CERNIVIVO Antonio per non aver violato alcuna norma federale;
COMMINA
- al sig. MICCICHE’ Davide Fabio una giornata di squalifica da scontarsi nella competizione della Coppa Lombardia;
- al sig. BURATTINI Marco 30 giorni (trenta) di inibizione
- al sig. CARDAMONE Francesco, 30 giorni (trenta) di inibizione;
- alla ACD SEDRIANO Euro 200,00 (DUECENTO) di ammenda;
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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