C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 61 della NOIF, nonché dell’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver sottoscritto la distinta dalla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepòvoghera del 21.4.2018 nella quale ha preso parte il calciatore, MONTESANO Alex, in posizione irregolare; COACHING SPORT ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di:

MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare;

MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 61 della NOIF, nonché dell’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver sottoscritto la distinta dalla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia   Coaching Sport/ASD Oltrepòvoghera del 21.4.2018 nella quale ha preso parte il calciatore, MONTESANO Alex, in posizione irregolare;

COACHING SPORT ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 15.11.2018 i deferiti hanno concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:

a MONTESANO Alex, una giornata di squalifica;

a MERICO Dario, 30 giorni di inibizione;

alla società COACHING SPORT ASD, Euro 140,00 di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore è stato impiegato nella gara indicata in epigrafe in posizione irregolare e che quindi non può essere emesso provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a MONTESANO Alex, una giornata di squalifica;

a MERICO Dario, 30 giorni di inibizione;

alla società COACHING SPORT ASD, Euro 140,00 di ammenda;

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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