C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 30/08/2018 – Delibera – gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO

gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON - TRIBIANO

La Società. Calcio San Paolo D'Argon con mail inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore 20,46 ha inviato preannuncio di reclamo corredato dalle motivazioni del medesimo reclamo e a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore21,34 ha trasmesso l'attestazione dell'invio del medesimo alla controparte.

Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Panzetti Matteo, nato il 14-6-83, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Tribiano ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 3 prendendo quindi attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato ammonito nella gara Tribiano – Uboldese del 13-9-17, risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da Cu nº 12 del 21.9.2017 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.

La società Tribiano non ha fatto pervenire deduzioni.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

In accoglimento del reclamo come sopra proposto:

DELIBERA

a) di comminare alla società Tribiano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Tribiano l'ammenda di Euro100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Panzetti Matteo della società Tribiano per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 26/9/2018 il dirigente accompagnatore sig. Colasante Pier Luigi della società Tribiano;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

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