C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 31/08/2018 – Delibera – gara del 29/ 8/2018 FORESTO SP.SEN ACADEMY – PRO PALAZZOLO

gara del 29/ 8/2018 FORESTO SP.SEN ACADEMY - PRO PALAZZOLO

La Società. Pro Palazzolo con fax in data 30-8-2018 ore 11,48 ha inviato reclamo corredato dalle motivazioni e dell'attestazione dell'invio del medesimo alla controparte, a mezzo raccomandata.

Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Gueye Ahmadou Lamine, nato il 18-10-93, in posizione irregolare in quanto squalificato. Per tal motivo chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della controparte.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Foresto Sparso ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 4 prendendo quindi attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato espulso nella gara Comun Nuovo - Foresto Sparso del 19-10-17, risulta squalificato per una gara come da Cu nº 19 del 26.10.2017 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

In accoglimento del reclamo come sopra proposto:

DELIBERA

a) di comminare alla società Foresto Sparso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Foresto Sparso l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Gueye Ahmadou Lamine della società Foresto Sparso per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 26/9/2018 il dirigente accompagnatore sig. Diop Medoune della società Foresto Sparso;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

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