C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 05/09/2018 – Delibera – gara del 2/ 9/2018 CENTRO SPORTIVO VILLANOVA – CORNATESE
gara del 2/ 9/2018 CENTRO SPORTIVO VILLANOVA - CORNATESE La società US Cornatese mediante nota a mezzo Posta elettronica certificata in data 3 settembre 18 ore 10,55 ha presentato reclamo in ordine alla gara in oggetto.
Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto entro i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 5-7-2018 Punto 3.2.19. pag. 44 e seg. per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, ed in proposito tale norma stabilisce che: Col reclamo la società Cornatese sostiene che la società avversaria h violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni dal 32º del 2º tempo solamente con due calciatori nato dall’anno 1995 in poi.
Infatti dagli atti ufficiali di gara risulta che la società C S Villanova, ha dato inizio alla gara con i calciatori giovani nº 7 Colombo Marco nato il 5-5-96; nº 8 Mauri Simone nato il 13-4-96; nº 9 Flumiani Matteo nato il 2-7-98 e nº 11 Petruzzellis Emanuele nato il 27-8-98.
Al 13º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Petruzzellis Emanuele nato il 27-8-98 col nº 19 Di Girolamo Alessandro nato il 7 -9-1997; al 28º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº Flumiani Matteo nato il 2-7-98 col nº 17 Arlati Riccardo nato il 11-1-1997 al 31º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 8 Mauri Simone nato il 13-4-96 col nº14 Carboni Domenico nato il 22-5-8 ed infine al 32º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore 7 Colombo Marco nato il 5-5-96 col nº 20 Scaccabarozzi Manuel nato il 19-7-1985.
Quindi effettivamente dal 32 del 2º tempo la società C S Villanova è rimasta con solo due calciatori nati dall’anno 1995 in poi anziché i tre previsti dalla norma.
Va considerato inoltre che il Comitato Regionale Lombardia con C.U. n. 1 del 5.07.2018 precisa al punto 3.2.19. pag 46 nº 9 lett (b che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori secondo le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc.
Infatti: richiamato lart. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-18 Punto 3.2.19. A/4 lett b) pag. 31 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta l durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, com segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1995 e - 2 calciatori nati dal 01.01.1996 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicar la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società C S Villanova la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
