C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 13/09/2018 – Delibera – gara del 8/ 9/2018 REAL MILANO – CASTELVERDE A.S.D.

gara del 8/ 9/2018 REAL MILANO - CASTELVERDE A.S.D. Dagli atti di gara risulta che al 27º del 1º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Koci Augen nato il 22/7/2001 della società Real Milano.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 11tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Real Milano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 120,00 così così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato e del dirigente accompagnatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 10-10-2018 il dirigente responsabile della società Real Milano Signor Di Pasquale Pierangelo.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

 

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