C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – gara del 9/ 9/2018 LA SPEZIA CALCIO – BRESSO CALCIO S.R.L.

gara del 9/ 9/2018 LA SPEZIA CALCIO - BRESSO CALCIO S.R.L.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 15 del 13.9.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Bresso.

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni” nel corso del 2º tempo..” con solo tre calciatori..” cosiddetti giovani dal 22º al 31º de 2º tempo; pertanto chiede a carico della società La Spezia l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società La Spezia, ha dato inizio alla gara con i calciatori giovani nº 2 Traore Mamoudou nato il 1-1-2000; nº 6 De Feudis Marco nato il 17-3-97; nº 7 Martinelli Andrea nato il 13-5-2000; nº 9 Catania Lorenzo nato il 18-7-99 e nº 11 Melogli Carlo nato il 7-6-98.

Al 35º del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Traore Mamoudou nato il 1-1-2000 col nº 19 Ravasi Jacopo nato il 8 -2 -87; al 22º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 6 De Feudis Marco nato il 17-3-97 col nº 17 Scavone Federico nato il 24 -9 -95 ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco quattro calciatori giovani rimanendo con solo tre calciatori giovani ); infatti solamente al 31º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Falsone Alessio nato il 12-4-94 col nº 15 Gallizia Marco nato il 26-4-99; Quindi effettivamente dal 22º del 2º tempo al 31º la società La Spezia  ha violato la vigente normativa.

Infatti: richiamato lart. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5-7-18 Punto 3.2.19. A/2 lett b) pag. 28 e segg.

il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quind i Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:

 - 1 calciatore nato dal 01.01.1997

- 1 calciatore nato dal 01.01.1998

- 1 calciatore nato dal 01.01.1999

- 1 calciatore nato dal 01.01.2000

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di:

 

  • espulsione dal campo;
  • casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società La Spezia non ha inviato deduzioni.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.

Si rileva altresì che sulla distinta dei calciatori della società la Spezia risulta correzione apportata a penna con cui viene attribuita erroneamente al calciatore nº 2 Traore Mamoudou effettivamente nato i 1-1-2000 la data di nascita del 1998; altresì ancora con correzione apportata a penna viene attribuita erroneamente al calciatore nº 10 Falsone Alessio effettivamente nato il 12-4-94, la data di nascita de 12-4-1992.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società La Spezia la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di comminare alla Società La Spezia la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 per gli errori di trascrizione delle date di nascita dei su indicati calciatori.

c) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

 

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