C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/ 9/2018 ESPERIA LOMAZZO CALCIO – F.M. PORTICHETTO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/ 9/2018 ESPERIA LOMAZZO CALCIO - F.M. PORTICHETTO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 15 del 13.9.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società F.M Portichetto. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Riolo Marcello, nato il 4-8-1998, in posizione irregolare in quanto squalificato.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Esperia Lomazzo ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 8, e conseguentemente prendendo attivamente parte al giuoco.

Tale calciatore, essendo stato espulso nella gara Real San Fermo Rovellasca del 29-4-18, risulta squalificato per una gara tra i calciatori non espulsi come da Cu nº 60 del 3.5.2018 del CRL e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi non avendo la società Real San Fermo disputato dal 29-4-18 alla gara in oggetto altre gare di campionato.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara che in tal modo è stata disputata irregolarmente.

La società Esperia Lomazzo non ha fatto pervenire deduzioni.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

In accoglimento del reclamo come sopra proposto:

DELIBERA

a) di comminare alla società Esperia Lomazzo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

 b) di comminare alla società Esperia Lomazzo l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Riolo Marcello della società Esperia Lomazzo per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 17/10/2018 il dirigente accompagnatore sig. Corbella Paolo della società Esperia Lomazzo;

e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it