C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – gara del 16/ 9/2018 BRERA – ROZZANO CALCIO SRL SSD
gara del 16/ 9/2018 BRERA - ROZZANO CALCIO SRL SSD
La gara in oggetto non ha avuto luogo in quanto a seguito di apposito sopralluogo l’arbitro verificava che il terreno di giuoco presentava i vari punti critici numerose buche ed il manto erboso in prossimità delle medesime si era distaccato dal terreno di giuoco; inoltre a centrocampo sporgevano parti metalliche di un irrigatore.
Per tali motivi ritenendo tutto ciò un evidente pericolo per l’incolumità dei calciatori e per la regolarità dello svolgimento della gara, come sopra detto, l’arbitro riteneva di non far disputare l’incontro.
La (allora) C.A.F. richiama la decisione numero 1 (3 delle Decisioni ufficiali della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19).
Non essendo pervenute da parte della società ospitante cause di giustificazione,
DELIBERA
Di comminare alla società Brera, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
