C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 27/09/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/ 9/2018 AURORA CERRO M CANTALUPO – FOLGORE LEGNANO
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/ 9/2018 AURORA CERRO M CANTALUPO - FOLGORE LEGNANO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.18 del 20.9.201 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Folgore Legnano.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che nel corso della gara in oggetto la società Aurora Cerro M Cantalupo ha schierato dall'inizio della gara il calciatore Tapinetto Riccardo nato il 1-2-1995 in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU Nº 38 del 27-4-18 della Delegazione di Legnano. Sostine la reclamante che il calciatore (nonostante la squalifica riportata a seguito della quinta ammonizione rimediata nella gara del 22-4-18 Aurora Cerro M Cantalupo - Gorla Minore 14^ di ritorno) ha partecipato alla successiva gara del29-4-18 Crennese - Aurora Cerro M Cantalupo, non scontando la squalifica. Successivamente nella corrente stagione ha partecipato alla gara di prima categoria del 9-9-18 Union tre Valli - Aurora Cerro M Cantalupo ancora non scontando la squalifica e conseguentemente partecipando in posizione irregolare alla gara in oggetto.
La società Aurora Cerro M Cantalupo ha inviato controdeduzioni di merito con nota del 25-9-18 inviata a mezzo p.e.c e sostiene che il citato calciatore ha effettivamente partecipato alla successiva gara del 29-4-18 Crennese - Aurora Cerro M Cantalupo, quindi non scontando la squalifica in tale gara, tuttavia ha scontato la squalifica nella successiva gara del 20-5-18 Aurora Cerro M Cantalupo - Accademia Settimo finale di seconda Categoria- Campione di Delegazione CU nº42 del 17-5-18 della delegazione di Legnano.
Dagli atti di gara risulta che il calciatore citato ha partecipato col nº 10 alla gara di che trattasi.
Rilevato che, come da C.U. n 38 del 27-4-18 della Delegazione di Legnano, il calciatore risulta squalificato per una gara del campionato per recidività in ammonizione (5^ ammonizione rimediata nella gara del 22-4-18 Aurora Cerro M Cantalupo - Gorla Minore 14^ di ritorno); dato atto che come da documentazione richiesta e sollecitamente inviata dalla Delegazione di Legnano risulta che il citato calciatore ha effettivamente partecipato alla successiva gara del 29-4-18 Crennese - Aurora Cerro M Cantalupo, quindi non scontando la squalifica in tale gara; dato atto che come da CU nº42 del 17-5-18, pag. 1863 la Delegazione ha indicato le modalità di svolgimento della gara di " finale di seconda Categoria- Campione di Delegazione e che nella conseguente gara del 20-5-18 Aurora Cerro M Cantalupo - Accademia Settimo il calciatore Tapinetto Federico non ha preso parte.
Ritenuto che la gara del 20-5-18 Aurora Cerro M Cantalupo – Accademia Settimo è quindi gara ufficiale ed estensione del Campionato di seconda categoria, in tal modo, seppur in ritardo, si ritiene scontata la squalifica in tale gara: pertanto il calciatore Tapinetto aveva titolo a partecipare alle gare del corrente campionato e quindi anche alla gara in oggetto che in tal modo ha avuto luogo regolarmente.
Lo scrivente non è competente per quanto attiene i campionati di seconda categoria, pertanto ritiene opportuno trasmettere gli atti alla On. Procura federale per le valutazioni di competenza in rifermento alle eventuali infrazioni verificatesi nelle gare di seconda categoria su indicate.
Visto l'art 17 del C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
Di rigettare il reclamo proposto disponendo l'addebito della tassa, se non versata.
Di omologare il risultato della gara come segue: Aurora Cerro M Cantalupo - Folgore Legnano 0-0.
Di trasmettere gli atti alla On. Procura federale per le eventuali decisioni di competenza.
