C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/10/2018 MGM 2000 – VIMERCATESE ORENO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/10/2018 MGM 2000 - VIMERCATESE ORENO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 22 del 18-10/2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società MGM 2000.

Visti gli atti ufficiali di gara.

Letto il reclamo della società citata col quale sostiene che la società Vimercatese ha contravvenuto alle disposizioni del CR Lombardia che, per la stagione 2018-2019, fanno obbligo alle società di serie C1 di calcio a 5 di provvedere ad inserire in distinta almeno due calciatori di cui uno nato a partire dal 1-1-1997 ed uno nato a partire dal 1-1-1998, per la qual cosa chiede a carico della società avversaria l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti di gara risulta vero quanto affermato dalla società MGM 2000; infatti nella distinta di gara risulta iscritto il solo calciatore nº 3 nato nel 1997.

Considerato che come da CU. Nº 1 del CRL del 5-7-2018, Punto 3.2.19. A/12 pag. 55 e segg. effettivamente le società di serie C1 per la corrente stagione sportiva hanno l'obbligo di provvedere ad inserire in distinta almeno due calciatori di cui uno nato a partire dal 1-1-1997 e uno nato dal 1.1.1998.

Peraltro quanto sopra è stabilito col comunicato Nº 1 della LND, (così come riportato sul CU nº 1 del 5-7-2018 del CR Lombardia pagg. 55 e seg. che di conseguenza lo fa proprio) al punto A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI;

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile, lett. d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età che dispone : "Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018-2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018-2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età. omissis .

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

omissis La società Vimercatese non ha fatto pervenire deduzioni.

Rilevata pertanto la palese irregolarità dello svolgimento della gara.

PQM

DELIBERA

a) di accogliere il reclamo e comminare alla società Vimercatese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 6;

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