C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 08/11/2018 – Delibera – gara del 28/10/2018 BRESSANA 1918 A.S.D. – BASTIDA

gara del 28/10/2018 BRESSANA 1918 A.S.D. - BASTIDA Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 24 del 31.10.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Bressana.

Il reclamo è stato irregolarmente preannunciato a mezzo posta elettronica non certificata.

Tuttavia tale irregolarità è irrilevante in quanto l'articolo 46 comma3 del codice di Giustizia sportiva non prevede che i reclami riguardanti la posizione irregolare di un calciatore siano preceduti da preannuncio, pertanto, come da motivazione inviata a mezzo raccomandata nº 05237454958-0 in data 30/10/18 inviata dall'ufficio postale di Bressana Bottarone, corredata dalla prova dell'invio alla controparte, il reclamo è regolare.

Col medesimo la società Bressana fa presente che il calciatore Villa Nicolò " è stato utilizzato ininterrottamente per tutte le gare ufficiali del campionato regionale di promozione girone f, disputate dalla società Bastida di conseguenza non ha scontato la squalifica di una giornata .. a seguito dell'amonizione, in stato di diffida, ricevuta nel corso dell'incontro di Play off di prima categoria San Pellegrino - Bressana disputato in data 3-6-2018 come pubblicato sul Comunicato Ufficiale nº 72 del 7-6-2018 .. chiede quindi ..

l'assegnazione della vittoria a tavolino".

La società Bastida con nota in data 2-11-2018 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata invia controdeduzioni. Con le medesime ammette l'errore ma significa che " è stato commesso in buonafede " inoltre fa presente che il calciatore Villa Nicolò " non ha preso parte alla prima gara prevista per il campionato in corso (ADS Bastida - ASD Corbetta del 9-9-2018 .. ma è solamente stato presentato in distinta, risultando ininfluente ai fini del risultato della stessa gara ".

Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Bastida ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore citato, il quale vi ha preso parte col nº 9.

Tale calciatore, essendo stato ammonito nella gara di ritorno di Play off di prima categoria disputata in data 3-6-2018 San Pellegrino - Bressana (militando allora nella reclamante società Bressana), risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da Cu nº 72 del 7-6-2018, pag 5045 del CRL e tale sanzione, riportata nell'ultima gara della stagione scorsa doveva essere di conseguenza scontata nella corrente stagione sportiva.

Infatti avendo il calciatore cambiato società (dalla società Bressana alla società Bastida) in virtù dell'articolo 22 comma 6 del CGS aveva l'obbligo di scontare la squalifica " per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società ".

Tuttavia non risulta che la squalifica sia stata scontata infatti il calciatore citato nella prima gara di campionato risulta iscritto in elenco di gara quale riserva ( nº 19), seppur non impiegato sul terreno di gioco, ed in virtù dell'articolo 22 comma 3 del CGS " la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo "; in tutte le rimanenti gare risulta aver partecipato attivamente al gioco.

Peraltro la società Bastida ammette l'errore ma dichiara che il medesimo è stato commesso in buonafede: di ciò non si dubita tuttavia tale circostanza non può essere assunta quale causa di giustificazione per la violazione della norma.

Per tali motivi quindi la gara in oggetto è stata disputata irregolarmente in quanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare.

Visti gli artt.17, 22 e 46 del CGS.

In accoglimento del reclamo come sopra proposto:

DELIBERA

a) di comminare alla società Bastida la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Bastida l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Villa Nicolò della società Bastida per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 5/12/2018 il dirigente accompagnatore sig. Barbieri Matteo della società Bastida;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

f) si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it