F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 282/CSA pubblicata il 05 Maggio 2022 – A.S.D. Città di Acireale 1946

Decisione n. 282/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 301/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello – Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedura d’urgenza numero 301/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.05.2022, l’avv. Fabio Di Cagno e udito l’avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza in data 2.5.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Città di Acireale 1946 ha impugnato la decisione del 28.4.2022 (Com. Uff. n. 29) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato ad essa società le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive – campo neutro – porte chiuse e dell’ammenda di € 4.000,00, “per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, rivolto espressioni offensive e lanciato all’indirizzo di un A.A.: circa 40 sputi che lo attingevano (per un totale di 10 volte) al viso, sulla schiena, alle braccia ed alla testa; getti di acqua e birra che lo colpivano alla schiena ed alla nuca; alcune pietre di piccole dimensioni, accendini ed altri oggetti vari che non lo colpivano. Sanzione così determinata in palese violazione delle misure di contenimento per la pandemia da Covid-19, nonché della recidiva specifica reiterata di cui ai CU 4/cs, 21/cs, 35/cs”.

Episodio occorso in occasione della gara Città di Acireale – Castrovillari del 27.4.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D – girone I.

La reclamante lamenta la eccessiva severità ed afflittività della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo, alla luce di un’evidente discrepanza tra le diverse risultanze degli atti ufficiali, posto che, a fronte della refertazione del A.A. n. 1 (“per tutta la durata del secondo tempo venivo insultato e colpito e preso di mira dal lancio di sputi, acqua, pietre, accendini e altri oggetti vari. Venivo colpito solo da alcuni sputi e dal getto di alcune bevande”), ribadita da un successivo supplemento (“venivo insultato e sputato circa 40 volte dai tifosi dell’Acireale, una decina di sputi mi hanno colpito alla schiena…Venivo anche colpito una decina di volte dal getto di alcune bevande…”), nulla di anomalo era stato invece segnalato né dal Direttore di Gara, né dall’assistente n. 2, né dal Commissario di Campo posizionato in prossimità dell’unica tribuna presente nell’impianto sportivo.

La reclamante invoca altresì la circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) e comma 2, posto che avrebbe assicurato la presenza di Forze dell’Ordine in numero adeguato, del Commissario di Campo e di ben 12 steward, proprio per consentire lo svolgimento della gara in condizioni di massima sicurezza.

Conclude quindi: in via principale, per la riduzione della sanzione ad 1 sola gara in campo neutro ed a porte chiuse (già scontata) e per la riduzione dell’ammenda; in via subordinata, per la riduzione della sanzione ad 1 sola gara in campo neutro ed a porte chiuse (già scontata) e per la commutazione in ammenda della seconda gara; in via ulteriormente subordinata, per la disputa della seconda gara a porte chiuse ma non già in campo neutro, bensì presso il proprio campo (“Comunale” di Aci Sant’Antonio).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo in parte fondato e può conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Va innanzi tutto premesso che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’invocata attenuante di cui al combinato disposto dell’art. 29, comma 1, lett. b), e comma 2, C.G.S., attenuante che ricorre laddove “la Società ha concretamente cooperato con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore”. Ritiene infatti questa Corte Sportiva che  la configurabilità di tale circostanza attenuante richiede un quid pluris rispetto alla mera richiesta di assistenza della Forza Pubblica ed alla predisposizione di un servizio d’ordine con proprio personale addetto (steward) e che, nel caso di specie, non solo manca alcun fatto di concreta cooperazione con le Forze dell’Ordine e con le altre Autorità, ma addirittura vi è la prova del contrario, posto che nessuno dei 12 steward presenti è intervenuto per far cessare l’ignobile lancio di sputi, di liquidi e di oggetti vari all’indirizzo dell’A.A. n. 1 (soprattutto considerando che i tifosi intemperanti erano necessariamente assiepati nell’unica tribuna esistente).

Va inoltre sottolineato che il reclamo nulla osserva circa il condivisibile aggravamento delle sanzioni per effetto della violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 e della recidiva specifica.

Risulta invece oggettivamente anomala la circostanza che, delle intemperanze dei tifosi dettagliatamente descritte dall’A.A. n. 1, non vi sia traccia alcuna nel rapporto del Commissario di Campo, il quale, anzi, qualifica il comportamento del pubblico, composto da circa 600 persone, come “nella norma”. Tale anomalia può giustificarsi solo attribuendo tali intemperanze, comunque gravi, ad un nucleo sparuto di tifosi (o pseudo tali), circostanza che induce, tenuto debito conto della recidiva specifica, ad accogliere l’estrema richiesta della reclamante, la quale ha già disputato una gara in campo neutro ed a porte chiuse, circa la disputa della seconda gara comunque a porte chiuse, ma sul proprio campo. Ferma restando l’ammenda nella misura comminata dal Giudice Sportivo. 

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, dispone la disputa della seconda gara a porte chiuse sul campo “Comunale” della società reclamante sito in Aci Sant’Antonio (CT).

Conferma nel resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                               Patrizio Leozappa

 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it