LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 13.05.2022 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL RENDE CALCIO 1868/Aleksandros DHAMO
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL RENDE CALCIO 1868/Aleksandros DHAMO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.4.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della società SSD ARL Rende Calcio 1968 del 2.2.2022 (ricevuto a mezzo pec il 3.2.2022), regolarmente notificato il 3.2.2022 al calciatore Dhamo Aleksandros presso il domicilio eletto nello studio del proprio legale (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’inammissibilità del ricorso della società stante l’allegazione di una copia dell’accordo economico privo dell’attestazione di avvenuto deposito (adempimento prescritto dall’art. 25 bis, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D. vigente ratione temporis);
PRESO ATTO
del tempestivo deposito, da parte del calciatore, della comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale datata 25.2.2022 (regolarmente notificata a mezzo pec, in pari data, alla società ricorrente nel domicilio eletto nonché alla C.A.E.), nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza dei legali delle parti;
VALUTATI
il ricorso della società, la comparsa di costituzione del calciatore nonché tutti i documenti allegati ai predetti scritti difensivi, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;
OSSERVA QUANTO SEGUE
La ricorrente società ha adito questa Commissione deducendo: di aver stipulato, il 4.10.2021, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 con il sig. Dhamo a fronte di un compenso lordo di euro 12.000,00; che il calciatore, in occasione di un amichevole disputatasi il 2.12.2021, subiva un infortunio che determinava l’apertura del sinistro con Generali Italia Spa (come da convenzione LND); che, dal 4.12.2021, il calciatore non faceva pervenire alcuna notizia, neppure in merito all’infortunio occorso, interrompendo indebitamente le proprie prestazioni sportive; che il 26.12.2021 il calciatore, alla richiesta di fornire un indirizzo pec, rispondeva di non averne; di aver inviato, il 27.12.2021, una raccomandata al calciatore intimandogli formalmente di prendere contatti con la società stante la sua indebita sospensione dell’attività sportiva; di aver inviato una seconda raccomandata, il 10.1.2022, contestando nuovamente l’inadempimento e riservandosi l’adozione dei conseguenti provvedimenti (stante il mancato riscontro alla prima intimazione); di aver ricevuto riscontro alle due predette missive, solo il 19.1.2022, dal legale del calciatore, il quale sosteneva che le due raccomandate contenevano dei fogli bianchi; che il 25.1.2022 lo stesso legale comunicava che il suo assistito si sarebbe ricoverato il 31.1.2022 per sottoporsi all’intervento chirurgico; che il comportamento del calciatore contrasta con i principi sanciti dall’art. 4 C.G.S. nonché viola l’art. 92 N.O.I.F. e ciò sia per aver “abbandonato” la società senza fornire notizie e motivazioni (evitando anche il consulto del medico sociale), sia per aver sostenuto di aver ricevuto dei fogli in bianco, così facendo venire meno quel rapporto di fiducia che è alla base del rapporto società/calciatore; che sussistono i presupposti per la risoluzione dell’accordo economico e/o quantomeno per la riduzione dei compensi non dovuti per tutto il periodo di inattività in quanto il calciatore, da un lato, si è sottratto alle visite del medico sociale ed ha prenotato il ricovero a distanza di due mesi dall’infortunio e, dall’altro lato, perché stante la copertura assicurativa beneficerà – per tutto il periodo e fino alla sua guarigione – del risarcimento da parte della Generali Italia Spa, non potendo lo stesso cumularsi con i compensi di cui all’accordo economico.
La società Rende Calcio 1968 ha chiesto, pertanto, alla Commissione, in via principale, di “accertare e dichiarare l’inadempimento del calciatore e per l’effetto dichiarare la risoluzione dell’accordo economico a far data dal 04/12/2021 con la conseguenza che alcun compenso è dovuto da tale data in poi”, in via subordinata di “accertare e dichiarare l’inadempimento del calciatore e per l’effetto dichiarare non dovuti i compensi al calciatore a far data dal 04/12/2021 e fino ad avvenuta guarigione certificata dal medico competente”.
Il resistente calciatore si è costituito con comparsa nella quale, dopo aver confermato i termini dell’accordo economico esposti dal ricorrente, l’infortunio occorso e l’intervento chirurgico effettuato il 31.1.2022 (“ricostruzione LCA e sutura meniscale interna”), ha eccepito in fatto: di aver costantemente informato la società sul proprio stato di salute (che, peraltro, aveva posto in essere tutte le attività necessarie per l’apertura della pratica assicurativa); di aver attivato, il 28.12.2021, l’indirizzo pec comunicandolo tempestivamente alla società come richiestogli; di aver ricevuto, 14.1.2022 e il 18.1.2022, due raccomandate dalla società contenenti in entrambi i casi dei fogli bianchi; di aver contestato l’accaduto il 19.1.2022, evidenziando un possibile errore di allegazione e invitando la società a eseguire/rieseguire ogni eventuale comunicazione presso il domicilio eletto; di non aver ricevuto riscontro alcuno, con la conseguenza che nessuna contestazione gli era mai stata mossa.
Il sig. Dhamo in diritto ha eccepito, preliminarmente, “l’improcedibilità del formulato ricorso per violazione dell’art.25 bis Reg. LND. Oggi trasfuso nell’art. 28 C.U. n. 165/A FIGC” (avendo la ricorrente omesso di depositare l’accordo economico con certificazione di avvenuto deposito) e contestato nel merito: gli allegati nn. 3 e 5 della ricorrente nonché i fatti con essi rappresentati in quanto le due raccomandate contenevano, invero, solo fogli bianchi (come dimostrato dalla ripresa video effettuata all’atto di apertura della seconda busta); di avere conservato un costante contatto con la società e di avere portato avanti ogni attività necessaria al recupero (come da documentazione prodotta); di avere comunicato tempestivamente la propria pec alla società che, invece, gli aveva inviato due raccomandate senza, poi, riscontrare la richiesta del suo legale; di non aver ricevuto alcuna richiesta di sottoporsi a visita e di non aver mai “abbandonato” la società come dimostrato dalla documentazione versata in atti; l’infondatezza delle doglianze avversarie – volte ad eludere il pagamento di quanto dovutogli – quanto alla violazione degli artt. dall’art. 4 C.G.S. e 92 N.O.I.F.; che l’assicurazione non prevede, invero, un risarcimento “per tutto il periodo e fino alla guarigione” bensì un mero ed irrisorio indennizzo tabellare (pari ad euro 857,19, oltre al rimborso di una parte delle spese sostenute), che nulla ha a che vedere con i compensi pattuiti e volto a risarcire – parzialmente – le invalidità permanenti conseguenti all’evento lesivo; che quanto richiesto dalla società è anche in contrasto con l’art.7 dell’accordo economico sottoscritto.
Il resistente ha, infine, svolto domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento degli importi maturati sino alla data di costituzione in giudizio e non ancora corrisposti pari ad euro 4.443,80 (somma quantificata sulla scorta di un dettagliato calcolo contenuto nella comparsa), con riserva di ulteriore ricorso per gli importi residui (i.e. quelli dal 26.2.2022 al 30.6.2022); chiesto, in via istruttoria – in caso di contestazione di allegazioni e dei fatti come rappresentati – l’invio degli atti alla Procura Federale, al fine di effettuare gli opportuni accertamenti, nonché l’ammissione di prova testimoniale del Sig. Dhamo Anesti (padre del calciatore) sui capitoli di prova formulati; chiesto: in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso e della documentazione allegata per violazione dell’art. 25 bis Regolamento L.N.D. (oggi art. 28), e, in ogni caso, dei documenti sub nn. 3 e 5; in via principale – in ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso – il rigetto del gravame della società per le ragioni esposte in comparsa e, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento della somma dovuta sino al 25.2.2022 e pari a euro 4.443,80.
Preliminarmente giova precisare che il ricorso, sebbene trasmesso alla C.A.E. il 2.2.2022 e, quindi, in data antecedente alla pubblicazione del C.U. 165/A F.I.G.C. – con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento L.N.D. ove è stato “normato” il diritto delle società di instaurare il procedimento avanti la C.A.E. – non può certamente dubitarsi, anche nella vigenza del “vecchio” Regolamento, della legittimazione attiva della società che poteva, certamente, promuovere il presente giudizio (ex multis: decisione n. 35/TFN-SVE 2020/2021 del 29 aprile 2021; Collegio di Garanzia, Sezione IV, n. 106 del 26.11.2021; nonché da ultimo C.U. L.N.D. n. 3 del 24 marzo 2022 procedimento SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO/Ferdinando SFORZINI).
Chiarito quanto precede è, però, altrettanto indubbia l’inammissibilità del ricorso ex art. 25 bis, terzo comma, secondo periodo del Regolamento L.N.D. vigente ratione temporis (sollevata, peraltro, anche dal resistente con la propria comparsa di costituzione) per la mancata allegazione della “copia dell’accordo economico recante l’attestazione dell’avvenuto deposito”, risultando, nel caso di specie, sì depositato – nel procedimento – l’accordo economico, ma privo della necessaria attestazione.
Con riferimento, invece, alla comparsa di costituzione del calciatore (tempestivamente depositata con allegazione tanto della copia dell’accordo recante il timbro di avvenuto deposito, quanto della ricevuta di versamento della tassa che, seppur non dovuta – cfr., al riguardo, la decisione del Collegio di Garanzia sopra richiamata – è stata corrisposta, in via prudenziale, in conseguenza della supposta inammissibilità del ricorso, secondo quanto riferito dal difensore del calciatore in udienza), questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, circa l’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, allo stesso tempo, ben conosce l’orientamento della Suprema Corte per il quale tale domanda deve essere esaminata anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda principale (Cass. Civ., Sez. lavoro, 26/09/1991, n. 10043, richiamata anche da Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2004, n. 1666).
Ciò nonostante non può non rilevarsi come, nel caso di specie – anche alla luce del canone interpretativo “in claris non fit interpretatio” – sulla scorta dell’art. 94, comma 10, N.O.I.F. nonché di quanto ancor più specificatamente previsto dall’art. 25 bis, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D. vigente ratione temporis – Regolamento nel quale, peraltro, anche nel testo riformato, non si rinviene un’apposita disciplina della domanda riconvenzionale, fermo restando che, si ribadisce, non può certamente dubitarsi della sua ammissibilità – non si possa non considerare la rilevanza – ai fini procedimentali – dei rigidi termini e delle modalità per la presentazione delle “istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi”, con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso – derivante, appunto, da un comportamento procedurale omissivo, consistente nel mancato compimento di un atto, configurato come necessario per l’avvio del contenzioso – non può che travolgere l’intero procedimento, comportando automaticamente l’impossibilità per questa Commissione di esaminare il merito del rapporto contrattuale in delibazione, con inevitabile chiusura, dunque, del procedimento in rito.
Ad abundantiam si evidenzia peraltro come, nella stessa struttura dell’art. 25 (confermata nell’attuale articolo 28) del Regolamento L.N.D., all’allegazione della “copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito” sia stato dedicato un apposito e separato comma – diversamente da tutti gli altri requisiti del ricorso previsti, sempre a pena di inammissibilità, cumulativamente nel comma 4 – e ciò proprio a voler rimarcare – ai fini procedimentali – la primaria rilevanza (rectius: necessità) del deposito dell’accordo (completo del timbro), in quanto titolo nel quale è espressa la volontà contrattuale delle parti. Da ciò discende che la sua mancanza (ab origine), agli atti del procedimento, in assenza di un’espressa previsione regolamentare (e non ricorrendo, nel caso di specie, un “vuoto normativo”), non può certamente essere sanata in via successiva, né dal ricorrente né tantomeno dal resistente, stante la (primaria) importanza delle formalità nel procedimento avanti la C.A.E., che impediscono di poter richiamare e applicare, dunque, anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato.
Tale pronuncia non impedisce, peraltro, la proposizione di un nuovo e autonomo ricorso da parte del calciatore – e, dunque, l’instaurazione di un nuovo procedimento, esteso, se del caso, anche ai fatti intervenuti successivamente al deposito della comparsa di costituzione – per l’esame, nel merito, delle sue pretese economiche, tanto più che la durata temporale dell’accordo non si è ancora esaurita.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, ai sensi e per gli effetti dall’art. 25 bis, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D. (vigente ratione temporis), l’inammissibilità del ricorso proposto dalla SSD ARL Rende Calcio 1968.
Dispone l’incameramento della tassa versata dalla ricorrente nonché la restituzione della tassa versata dal resistente (in quanto non dovuta), subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.