C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 17/10/2019 – Delibera – gara del 6/10/2019 OROBICA CALCIO BERGAMO – MONTEROSSO

gara del 6/10/2019 OROBICA CALCIO BERGAMO - MONTEROSSO Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº 16 del 10/10/2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Orobica calcio Bergamo.

Infatti la società citata con mail certificata in data 7/10/2019 ora9.43 ha inviato alla segreteria dell'ufficio di giustizia sportiva del settore giovanile scolastico e con mail non certificata alla controparte, il preannuncio di ricorso con allegate motivazioni.

Successivamente con raccomandata nº15370911782 in data 8/10/2019 0re 8,30 ha inviato le motivazioni del ricorso corredata con ricevuta di invio della stessa alla controparte.

Il ricorso è improcedibile perchè privo della prova dell'invio del preannuncio alla controparte.

Dagli atti di gara tuttavia risulta che la stessa si è svolta in modo irregolare avendo la società Pol. Monterosso impiegato attivamente delle calciatrici non aventi titolo in regione dell'età.

Infatti la società Pol. Monterosso ha schierato le calciatrici Ferrari Marina nº6 (5/5/2006), Busi Sharon nº9 (31/3/2006), Minnei Viola nº 10 (24/12/2006), Baronchelli Anya nº14 (7/12/2005) subentrata per sostituzione al 15º del IIº tempo, Baronchelli alice nº15 (12/12/2005) subentrata per sostituzione al 31º del IIº tempo.

Il regolamento del campionato Under 17 Femminile come pubblicato sul C.U. nº1 del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. in data 2/7/2019 prevede la partecipazione alle gare, calciatrici che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui inizia la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 14ºanno di età ovvero nate nel 2004 e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 16ºanno ovvero nate nel 2003.Altresi possono partecipare calciatrici dopo che hanno compiuto il 14º anno (nate nel 2005 e 2006).Per l'inosservanza di tali disposizioni il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione della perdita della gara.

La società Pol Monterosso non ha inviato controdeduzioni.

Visti gli articoli 139,49 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di dichiarare improcedibile il reclamo presentato dalla società Orobica calcio Bergamo disponendo che la tassa reclamo venga addebitata se non versata.

b) di comminare alla società Pol. Monterosso la sanzione della perdita della gara per (0-3)

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