C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 24/10/2019 – Delibera – gara del 22/10/2019 CALCIO ROMANESE – SESTO 2012

gara del 22/10/2019 CALCIO ROMANESE - SESTO 2012

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 16 del 10.10.2019 questo Giudice ha deciso di disporre, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento della LND, la prosecuzione della gara, sospesa in data 5-10-2019 in via definitiva al 45º minuto del primo tempo a causa di un infortunio occorso all'arbitro, demandandone l'organizzazione ai competenti Organi del C.R.L.

Dato atto che tale prosecuzione è stata disposta ed effettuata il data22-10-2019 per il solo 2º tempo e si è regolarmente conclusa col risultato di 1-0 per la società Calcio Romanese.

Dagli atti di gara, sentito l'arbitro e dai supplementi al rapporto risulta che dopo il fischio finale l'allenatore della società Sesto 2012 signor Bouvet Massimiliano urlava frase volgare e gravemente offensiva con riferimento alle origini territoriali della squadra avversaria frase intesa dal direttore di gara; ad essa rispondeva il tecnico della società Romanese con frase tuttavia non compresa dall'arbitro. Immediatamente i calciatori presenti sul terreno di gioco di entrambe le squadre, titolari e riserve, tra cui anche il calciatore espulso della società Sesto 2012Bramante Alessio (con esclusione dei calciatori sostituiti) i tecnici ed i dirigenti delle due società (con esclusione dei dirigenti accompagnatori delle due squadre signori Brignoli Giacomo e Cuomo Dario) hanno cominciato a scambiarsi epiteti e spinte ed in breve tempo la situazione è degenerata in una rissa generale " tra il cerchio di centrocampo e le panchine vi era in ammasso di persone e si vedevano volare pugni e calci in ogni direzione .." in particolare il direttore di gara vedeva l'allenatore della società Sesto 2012 signor Bouvet Massimiliano che, provocato da un calciatore avversario, lo rincorreva " in modo molto minaccioso da centrocampo agli spogliatoi, lanciandosi con forza tentando di colpirlo alla schiena con un calcio .. senza riuscirci perché il .. lo evitava ".

La rissa si protraeva per circa cinque minuti fino a che nei pressi della zona spogliatoi intervenivano persone estranee ivi presenti che, anche grazie al ravvedimento di alcuni dirigenti delle due società, convogliavano i calciatori nei rispettivi spogliatoi.

Tuttavia il direttore di gara dichiara che per quanto attiene i calciatori presenti sul terreno di giuoco " a causa della confusione non sono riuscita a capire se hanno partecipato tutti attivamente alla rissa un calciatore infatti mi ha accompagnata fuori .". Per tal motivo non avendo potuto il direttore di gara rilevare le effettive responsabilità ed identificare l'identità dei calciatori partecipanti alla rissa (a differenza di quanto riferito per i tecnici ed i dirigenti invece regolarmente individuati) non è possibile provvedere con certezza ad applicare loro le relative sanzioni disciplinari.

Va peraltro rilevato che il comportamento offensivo dell'allenatore della società Sesto 2012 signor Bouvet Massimiliano che di fatto ha dato origine ai fatti su esposti, peraltro ben coadiuvato dal comportamento del tecnico avversario e da alcuni dirigenti delle due società, anziché essere orientato ad educare ed indirizzare positivamente i calciatori loro affidati al contrario disconosce e disprezza i valori ed i principi fondamentali che debbono essere osservati da tutti i tesserati, vale a dire i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali comportamenti improntati alla violenza vanno quindi adeguatamente sanzionati.

PQM

DELIBERA

- di omologare il risultato della gara come conseguito al termine dei minuti regolamentari: Calcio Romanese - Sesto 2012, 1-0.

- di comminare alle Società Calcio Romanese e Sesto 2012 la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 350,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo parecchi dei propri calciatori ed alcuni tesserati presenti in campo;

- di squalificare fino al 19-12-2019 il tecnico della società Calcio Romanese signor Fusili Massimo.

- di inibire fino al 19-12-2019 i dirigenti della società Calcio Romanese signori Polverino Domenico e Testi Andrea.

- di squalificare fino al 19-2-2020 il tecnico della società Sesto 2012 signor Bouvet Massimiliano.

- di inibire fino al 19-12-2019 il dirigente della società Sesto 2012 signor Bernardinello Benito.

- di squalificare per quattro gare il calciatore della società Sesto 2012 Bramante Alessio che pur espulso dal terreno di giuoco partecipava alla rissa.

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