C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/02/2020 – Delibera – gara del 16/ 2/2020 COLICODERVIESE – NIBIONNOGGIONO

gara del 16/ 2/2020 COLICODERVIESE - NIBIONNOGGIONO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 20.2.2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Nibbionoggiono.

Dato atto che con mail pec in data 20-2-2020 ore 15,46 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Col reclamo, regolarmente presentato, la società Nibbionoggiono afferma che l'Arbitro della gara in oggetto avrebbe commesso un errore tecnico in quanto a seguito della concessione di un calcio di rigore proprio calciatore effettuava il tiro segnando una rete; tuttavia il gol veniva annullato perché l'arbitro riteneva che altri calciatori attaccanti avessero invaso l'area e pertanto faceva riprendere il giuoco con una " punizione indiretta a favore della squadra avversaria " anziché far ripeter il tiro di rigore.

Pertanto chiede la ripetizione della gara.

Visti gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto inviato dall'Arbitro con il quale, confermando sostanzialmente la versione fornita dalla reclamante sul punto, ha ammesso di aver annullato la rete segnata su tiro di rigore in quanto compagni di colui che eseguiva il tiro erano entrati in area " prima che venisse battuto ..poi invece di far ribattere il calcio di rigore , come da regolamento, ho avuto un momento di confusione ed ho assegnato una rimessa dal fondo."

Dato atto che la società Colicoderviese non ha inviato controdeduzioni.

Rilevato quindi che la gara si è conclusa irregolarmente.

In accoglimento del reclamo proposto.

Visto l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

a) di disporre la ripetizione della gara Colicoderviese - Nibionnoggiono a cura del C.R.L.

b) di accreditare a favore della ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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