FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 282/AA del 27/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RIZZO D’ascia ASD QUARTOGRAD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 367 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Fabio RIZZO, Gennaro D’ASCIA e della società A.S.D. QUARTOGRAD avente oggetto la seguente condotta:
FABIO RIZZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Quartograd, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 24 novembre 2021, in occasione della gara ASD Quartograd – SSD Agerola valida per la Coppa Campania Promozione, posto in essere una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria prima dell’inizio della gara, consistita nell’aver tirato pugni e calci provocando allo stesso numerose contusioni ed ecchimosi, nonché per aver pubblicato dei post sulla pagina Facebook della società avversaria (mediante l’utilizzo di un nickname riconducibile alla sua persona), aventi contenuto intimidatorio e minaccioso nei confronti dei tesserati della società S.S.D. Agerola srl;
GENNARO D’ASCIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Quartograd, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 24 novembre 2021 in occasione della gara ASD Quartograd – SSD Agerola valida per la Coppa Campania Promozione, posto in essere una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria prima dell’inizio della gara, consistita nell’aver tirato pugni e calci provocando allo stesso numerose contusioni ed ecchimosi;
A.S.D. QUARTOGRAD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DE LUCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. QUARTOGRAD, Fabio RIZZO e dal Sig. Gennaro D’ASCIA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Fabio RIZZO, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Gennaro D’ASCIA, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. QUARTOGRAD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.