F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 323/CSA pubblicata del 13 Giugno 2022 – A.S.D. Femminile Pescara Futsal
Decisione n. 323/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 329/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 329/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Femminile Pescara Futsal,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC, di cui al Com. Uff. n. 1443 del 31.05.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.06.2022, l’Avv. Andrea
Galli;
Sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Femminile Pescara Futsal ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla propria calciatrice tesserata, Sig.ra Xhaxho Aida, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC (cfr. Com. Uff. n. 1443 del 31.05.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A Femminile, Play Off Scudetto, Semifinali Gara 3, Femminile Pescara Futsal / Lazio C5 Global del 27.05.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 2 giornate effettive di gara “Per aver rivolto ad un avversario ed agli arbitri frasi gravemente offensive”.
La reclamante ha sostenuto che l’Arbitro sarebbe incorso in errore nella identificazione della persona cui sono state attribuite le frasi refertate, le quali sarebbero state pronunciate da un’altra atleta, non identificata dagli ufficiali di gara, a causa della confusione venutasi a creare in campo in quel frangente. La società Pescara Futsal ha dichiarato di non poter depositare immagini idonee a offrire piena garanzia tecnica e documentale al fine di dimostrare la propria tesi, osservando, tuttavia, come sia inverosimile che un’atleta della società reclamante, che al momento del fatto si trovava in vantaggio e a seguito di un provvedimento di espulsione di una calciatrice della società avversaria, possa aver proferito nei confronti degli Ufficiali di Gara delle frasi offensive. Tali frasi, in particolare, sarebbero state proferite da una calciatrice della Lazio C5, compagna di squadra della calciatrice espulsa.
La reclamante ha domandato, in via principale, disporsi la revoca della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della sanzione, poiché eccessivamente afflittiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 giugno 2022 è stato sentito l’Arbitro.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dalla refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che l’Arbitro n.3 ha segnalato “all'AR2 di espellere la n.19 del Futsal Pescara, Xhaxho Aida, perché dalla panchina rivolgeva le seguenti parole: “Merde, quella lì mi ha buttato per terra. Non avete visto nulla stronzi!!”
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro n.3 ha confermato la corretta identificazione dell’autrice dei fatti sanzionati nella calciatrice Xhaxho, n. 19 della società Pescara Futsal, precisando che la stessa, dopo essere stata sostituita, giunta presso la panchina della propria squadra, ha indossato la casacca e ha proferito le espressioni refertate, all’indirizzo di calciatrici avversarie e degli Ufficiali di gara.
Alla luce di quanto sopra risulta confermato che l’Arbitro n.3 ha correttamente identificato l’autrice delle espressioni refertate nella calciatrice sanzionata e che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è stata correttamente qualificata e quantificata, alla luce delle previsioni di cui all’art.36 del C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica “a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce