C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 23/05/2022 – Delibera – gara del 21/ 5/2022 BOVISIO MASCIAGO – BIASSONO

gara del 21/ 5/2022 BOVISIO MASCIAGO - BIASSONO

Va rilevato che i ricorsi relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2021/2022 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 70 CS dellaLND del 4-2-2022 che riporta integralmente il CU nº 161/A del 4-2-2022 della Figc, che dispone quanto segue:

"- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

-il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con lerelative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;".

Il ricorso della società Bovisio Masciago, non è stato regolarmente presentato, infatti all'ufficio dello scrivente è stato trasmesso il preannuncio a mezzo pec in data 21-5-2022 ore 21,04 comprensivo delle motivazioni; tuttavia è privo di valida prova dell'invio alla controparte in particolare è mancante della Ricevuta di avvenuta consegna.

La società Biassono non ha fatto pervenire memorie.

Pertanto il ricorso è improcedibile.

PQM

DELIBERA

a) di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Bovisio Masciago - Biassono 1-2.

b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo se non versata.

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