C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S. VISTARINO – Camp. Promozione Gir. F GARA del 06.02.2022 tra A.S. VISTARINO – S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO C.U. n. 48 del CRL datato 17.02.2022
Reclamo della società A.S. VISTARINO - Camp. Promozione Gir. F GARA del 06.02.2022 tra A.S. VISTARINO – S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO C.U. n. 48 del CRL datato 17.02.2022
Reclamo della società A.S. VISTARINO - Camp. Promozione Gir. F GARA del 06.02.2022 tra A.S. VISTARINO – S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO C.U. n. 48 del CRL datato 17.02.2022 La società A.S. VISTARINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di omologare il risultato della gara Vistarino/Città di Vigevano: 0-2 lamentando un’erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 del Regolamento della LND. Nei fatti, durante la gara del 06.02.2022 (prosecuzione della gara interrotta per nebbia in data 13.12.2021) risulta che la società Città di Vigevano abbia inserito in distinta un totale di 20 giocatori (11 titolari e 9 riserve) mentre nel corso della gara interrotta in data 19.12.2021 i giocatori presenti in distinta erano solo 19 (11 titolari e 8 riserve); per tale motivo la reclamante sostiene che controparte avrebbe violato l’art. 30 comma 4 del Regolamento della LND in quanto la situazione al momento della sospensione della gara era differente rispetto a quella occorsa durante la sua prosecuzione. La reclamante, in persona del proprio Presidente, chiedeva alla Corte di essere sentita all’udienza fissata per il giorno 10.03.2022. In data 23.02.2022 la S.S.D. Città di Vigevano depositava le proprie controdeduzioni evidenziando anzitutto la carenza di motivazioni e conclusioni del reclamo e, nel merito, la corretta osservanza dei precetti riportati dall’art. 30 comma 4, lettera b) del Regolamento LND da parte del Vigevano, chiedendo pertanto la conferma della decisione del Giudice di prime cure ed il vaglio relativo ad una lite temeraria posta in essere dalla reclamante. All’udienza del 10.03.2022 comparivano per la società A.S. Vistarino il sig. Rustioni Rosolino (presidente), il sig. Rovida Giovanni (segretario) ed il sig. Somensini Giacomo (direttore generale), i quali si riportavano al reclamo introduttivo e precisavano che la locuzione “situazione di gioco” contenuta nell’art. 30 comma 4 lettera a) deve intendersi in senso ampio, comprendente anche lo stato di fatto delle distinte relative alla partita interrotta; pertanto evidenziavano che la società Vigevano non poteva inserire in distinta 20 giocatori nella prosecuzione della gara in quanto la distinta della gara interrotta presentava un numero di calciatori inferiore. La reclamante chiedeva quindi la ripetizione della gara Vistarino-Città di Vigevano. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato ritualmente notificato alla controparte ed è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Il reclamo, proposto all’esito della prosecuzione di una gara che venne interrotta a causa di nebbia, verte sull’interpretazione delle norme di cui all’art. 30 comma 4, lettere a) e b), precetti inseriti nel titolo V del Regolamento della LND e che disciplinano appunto le modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione di sanzioni. Per una corretta esegesi e spiegazione della norma in esame, occorre distinguere i dettati di cui alle lettere a) e b) che regolano aspetti oggettivamente diversi della prosecuzione della gara. La lettera a) dell’art. 30 comma 4 recita: “la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;”. Tale precetto si riferisce esclusivamente alla situazione presente sul rettangolo di gioco al momento dell’interruzione (a titolo esemplificativo: la fase di gioco, il possesso della palla ad una squadra o ad un’altra, la porzione di campo nella quale ci si trovava, il numero dei giocatori schierati in campo, il minuto da cui riprendere la gara), senza alcun riferimento alle situazioni esterne al rettangolo da gioco od al numero di tesserati inseriti nelle distinte. La lettera b), invece, prevede che: “nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.” Viene in tal sede regolato invece l’aspetto più amministrativo-burocratico della prosecuzione della gara in relazione alla formazione delle distinte contenenti i partecipanti all’incontro ed alle preclusioni. Dal tenore letterale della norma, contrariamente a quanto sostiene la reclamante e fatti salvi i divieti espressamente elencati, si evince che non vi sono limitazioni numeriche relative all’inserimento in distinta di ulteriori giocatori già tesserati alla data della gara interrotta (ovviamente entro il limite complessivo di 20 atleti in distinta). Dal referto di gara emerge che l’incontro è stato ripreso al minuto 23’ del secondo tempo, nella situazione di gioco in corso al momento dell’interruzione. Inoltre, nella prosecuzione, il Vigevano ha presentato al direttore di gara una distinta composta da venti nominativi di cui cinque, seppur non presenti nella distinta precedente del 19.12.2021, tutti già tesserati alla data di disputa della gara interrotta. Il Vigevano ha provveduto ad un totale di due sostituzioni e non ha schierato calciatori sostituiti od espulsi nel corso della gara interrotta, nonché squalificati. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, il precetto contenuto nella lettera a) dell’art. 30 comma 4 reg. LND è stato correttamente osservato e risulta altresì che il dettato di cui alla lettera b) del medesimo articolo non è stato violato dal Vigevano. Per ultimo, in merito alla richiesta del Vigevano relativa alla sussistenza di elementi configuranti una lite temeraria da parte del Vistarino, la Corte rileva che il comportamento della reclamante non pare caratterizzato né da malafede né da un’insensata e temeraria pretesa di riforma ma piuttosto da una convinta interpretazione di una norma tecnica in un senso improprio ed approssimativo. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa, se versata, CONFERMA L’omologazione del risultato Vistarino / Città di Vigevano 0-2.
Share the post "C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S. VISTARINO – Camp. Promozione Gir. F GARA del 06.02.2022 tra A.S. VISTARINO – S.S.D. CITTA’ DI VIGEVANO C.U. n. 48 del CRL datato 17.02.2022"