C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 17/03/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD CAZZAGOBORNATO – Camp. Terza Categoria Gir. A GARA del 20.02.2022 tra CAZZAGOBORNATO – ORATORIO MOMPIANO C.U. n. 32 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 24.02.2022
Reclamo della società ASD CAZZAGOBORNATO – Camp. Terza Categoria Gir. A GARA del 20.02.2022 tra CAZZAGOBORNATO – ORATORIO MOMPIANO C.U. n. 32 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 24.02.2022
La società Asd CAZZAGOBORNATO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica per un anno, fino al 20.02.2023, del sig. Stellato Lorenzo Antonio, calciatore, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, consistente nell’aver, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, colpito l’arbitro con uno schiaffo. Dal referto dell’arbitro emergeva infatti che, a seguito del provvedimento dell’espulsione irrogato, per somma di ammonizioni, nei confronti del sig. Stellato, lo stesso avesse colpito il direttore di gara con uno schiaffo di lieve entità che non procurava alcun dolore. In particolare, la mano del calciatore entrava in contatto con la parte bassa della guancia sinistra del direttore di gara. Nonostante l’accaduto, stanti la serenità del contesto e i pochi minuti che residuavano, l’arbitro ha ritenuto di portare la gara a conclusione. Nel proprio reclamo, Asd Cazzagobornato sosteneva che la condotta ascritta al sig. Stellato non fosse stata minacciosa o violenta e che mai il calciatore avesse colpito con uno schiaffo il direttore di gara. La società allegava al reclamo un video girato dagli spalti nel quale veniva ripresa la condotta del calciatore nonché i minuti antecedenti e successivi all’irrogazione dell’espulsione e al comportamento sanzionato dal giudice di prime di cure e posto in essere dal calciatore Stellato Lorenzo Antonio. Asd Cazzagobornato chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Stellato Lorenzo Antonio. In data 10.03.2022, compariva davanti la Corte Sportiva d’Appello il sig. Dario Bonassi, Presidente della società reclamante, il quale nel riportarsi integralmente agli atti richiamava il video prodotto allegato al reclamo e sottolineava come la partita si fosse svolta in un clima sereno privo di qualsivoglia tensione. Altresì, confermava che tra il calciatore e l’arbitro vi fosse stato un lieve contatto – che in ogni caso stigmatizzava – ma che tale stesso contatto non potesse essere considerato come uno schiaffo, né che si trattasse di un gesto connaturato da intrinseca violenza. Compariva altresì il calciatore Stellato Lorenzo Antonio, il quale, interrogato sui fatti occorsi, confermava di aver toccato l’arbitro a seguito del provvedimento dell’espulsione irrogato nei suoi riguardi, ma che si fosse trattato di un tocco lieve, non violento, né nelle intenzioni, né nella forza adoperata, e che la sua mano fosse stata semplicemente poggiata sul petto dell’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Interpellato a chiarimenti dal Rappresentante AIA, con supplemento del rapporto di gara l’arbitro confermava l’accaduto, ribadendo come l’entità del contatto fosse stata lieve e che si fosse trattato di una manifestazione di perdita di autocontrollo priva di qualsivoglia conseguenza lesiva. Dal video allegato al reclamo, inoltre, si può ben notare che il calciatore non ha colpito l’arbitro con uno schiaffo: sebbene dalle immagini si possa chiaramente individuare – come affermato dal Presidente della società e dal calciatore stesso – che il sig. Stellato abbia proteso la mano verso il direttore di gara, è altrettanto vero che il video allegato al reclamo conferma sia la lievità del contatto che la circostanza, descritta dall’arbitro in sede di referto, della perdurante serenità del clima di gara, nonostante l’episodio. Dalle immagini si nota altresì come il calciatore si sia immediatamente allontanato dal direttore di gara. Stante la dettagliata descrizione degli eventi rappresentata dal direttore di gara in sede di referto e di integrazione allo stesso, con particolare riferimento alla leggerezza del contatto fisico, e stante la produzione del video dell’episodio, che ripercorre con chiarezza quanto occorso, la Corte non può che ritenere che il contatto della mano del calciatore con il corpo del direttore di gara non integri la fattispecie della condotta violenta di cui all’art. 35 CGS. Come da costante orientamento della giurisprudenza Federale, infatti, la condotta violenta deve ritenersi integrata ogniqualvolta si verifichi un’azione caratterizzata da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Sostanzialmente, dunque, si ha condotta violenta nelle ipotesi in cui si possa rinvenire un intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico, circostanza questa che non appare in alcun modo sussistente nel caso di specie, considerate sia la leggerezza del contatto, sia l’assenza del dolo di cagionare una lesione al direttore di gara. Posto quanto sopra, la condotta del calciatore appare in ogni caso censurabile sotto altro e differente profilo. Nello specifico, l’azione di protendere il braccio verso il direttore di gara, entrandovi in contatto, seppur senza cagionare lesione alcuna e seppur priva dell’intenzione di ledere all’integrità fisica dell’arbitro, denota senz’altro un atteggiamento di carattere gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Ne consegue che la condotta posta in essere dal sig. Stellato rientri nell’ipotesi dell’art. 36, co. 1, lett. b) del CGS, ovvero si tratti di un’ipotesi di condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, che si concretizza in un contatto fisico. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere riformata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE Il reclamo proposto da ASD Cazzagobornato avverso la squalifica del calciatore Stellato Lorenzo Antonio, riducendone la squalifica da un anno a 60 giorni; dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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