F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN-SVE del 20 Giugno 2022 (motivazioni) – Jevrem Kosnic / Taranto FC 1927 Srl – Reg. Prot. 82/TFN-SVE

Decisione/0095/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0082/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Antonino Piro – Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Carmine Fabio La Torre – Componente

Marina Vajana – Componente

Enrico Vitali – Componente (Relatore)

ha pronunciato, decidendo nella Camera di consiglio del 9 giugno 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC C del sig. Jevrem Kosnic (calciatore n. 28.4.1993 – matr. FIGC 5.905.644) contro la società Taranto FC 1927 Srl (matr. FIGC 936114), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021 (Fascicolo trasmesso dal Collegio di Garanzia dello Sport al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche afferente al reclamo pr. 33/TFN-SVE della Stagione Sportiva 2021-2022, a seguito della decisione n. 12/2022 del 30.3.2022 resa dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia),

la seguente

DECISIONE

FATTO

1. Lamentando il mancato pagamento, da parte della società Taranto FC 1927 Srl, di quanto pattuito con l’accordo economico sottoscritto tra le parti con decorrenza 13 dicembre 2019, il calciatore Kosnic adiva la Commissione Accordi Economici presso la LND chiedendo, in via principale, di condannare la società Taranto FC 1927 Srl al pagamento della rimanente somma di 17.500,00 o alla maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa; in via subordinata, di condannare la società Taranto FC 1927 Srl al pagamento della rimanente somma di 10.500,00, dovuta per l’attività sportiva svolta per la stagione sportiva 2019/2020, quale importo equo e di giustizia calcolato in ossequio al Protocollo d’Intesa LND/AIC o alla maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa.

2. Si costituiva in giudizio la società Taranto FC 1927 Srl chiedendo, nel merito, il rigetto del reclamo e svolgendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della risoluzione dell’accordo economico stipulato con il calciatore Kosnic per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ex artt. 1256 e 1463 c.c., ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o per causa di forza maggiore, ex art. 1467 c.c., a far data dal 9 marzo 2020.

3. Con decisione Prot. 11Tris/CAE/2021-21 del 30 settembre 2021, pubblicata sul C.U. n. 109 del 30 settembre 2021, la Commissione Accordi Economici - LND ha rigettato il ricorso in quanto:

a) – sarebbe risultato provato, e comunque non contestato, il fatto che il calciatore Kosnic non ha più fornito le prestazioni sportive a far data dal 7 gennaio 2020;

b) – la società Taranto FC 1927 Srl avrebbe contestato, ex art. 6 dell’accordo economico, il comportamento inadempiente del calciatore Kosnic, inviando al medesimo tre raccomandate di contestazioni (14 gennaio 2020, 12 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020), di cui soltanto la seconda è stata riscontrata in data 19 febbraio 2020;

c) – la Procura Federale, che aveva aperto un fascicolo a carico della società Taranto FC 1927 Srl per aver escluso dall’attività sportiva, ponendolo fuori rosa, il calciatore Kosnic, senza fornire allo stesso alcuna motivazione, ha disposto l’archiviazione del procedimento, non essendo emerse fattispecie di rilievo disciplinare.

4. Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2021, il calciatore Kosnic ha impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone l’integrale riforma e precisando il proprio credito residuo conteggiato in applicazione del Protocollo d’intesa AIC/LND.

5. Si costituiva in giudizio la società Taranto FC 1927 Srl chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Con decisione n. 050/TFN-SVE del 2 novembre 2021, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 22 ottobre 2021 (Dispositivo/033/TFNSVE-2021-2022), e notificata, completa di motivazioni, alla società Taranto FC 1927 Srl il 2 novembre 2021, questo Tribunale ha accolto il ricorso del calciatore Kosnic, ha annullato la decisione della Commissione Accordi Economici del 30 settembre 2021 ed ha condannato la società Taranto FC 1927 Srl al pagamento, in favore del calciatore Kosnic, della somma di 13.300,00, in virtù dell’applicazione del Protocollo d’intesa AIC/LND.

7. In particolare questo Tribunale ha ritenuto che:

a) – l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di ius novorum, ex art. 345 c.p.c., per avere il calciatore Kosnic chiesto per la prima volta, soltanto in quel grado di giudizio, l’applicazione del Protocollo d’intesa AIC/LND, doveva considerarsi infondata atteso che, all’epoca della proposizione del reclamo davanti alla CAE, tale Protocollo d’intesa non era ancora stato sottoscritto e, quindi, non poteva essere inserito nella domanda;

b) – nel merito, a fronte dei pretesi comportamenti illegittimi del calciatore Kosnic, comunque relativi a profili disciplinari non inerenti all’applicazione e alla validità dell’accordo economico sottoscritto, la società Taranto FC 1927 Srl non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare né aveva formulato eccezioni di inadempimento con conseguente richiesta di risoluzione del contratto;

c) – la domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo formulata dinnanzi alla CAE riguardava l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito della sospensione dei Campionati e dell’attività sportiva per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e non i comportamenti del calciatore Kosnic.

8. Con ricorso presentato in data 1 dicembre 2021, la società Taranto FC 1927 Srl ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione di questo Tribunale – n. 050/TFN-SVE – Registro procedimenti n. 033/TFNSVE/2021-2022 del 2 novembre 2021, chiedendone l’annullamento e/o la riforma sulla base di quattro motivi.

9. Con il primo motivo, la ricorrente Società ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione preliminare e pregiudiziale di inammissibilità per violazione del divieto di ius novorum, per avere il calciatore Kosnic proposto soltanto in grado di appello la domanda di applicazione del Protocollo d’intesa AIC/LND.

10. Con il secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., nella parte in cui viene eccepita la mancata formulazione, da parte della ricorrente, dell’eccezione di inadempimento nonché del correlato obbligo di proporre domanda di risoluzione contrattuale.

11. Con il terzo motivo, la ricorrente ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7c dell’Accordo economico e 25-bis del Regolamento LND.

12. Con il quarto motivo, ha eccepito l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia con riguardo all’indagine espletata dalla Procura Federale su impulso della CAE.

13. In data 10 dicembre 2021, la difesa del calciatore Kosnic ha depositato memoria difensiva con la quale:

i) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 54, comma 1, CGS, in quanto la ricorrente avrebbe denunciato esclusivamente una pretesa errata ricostruzione dei fatti, senza alcuna specifica contestazione al ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Vertenze Economiche; ii) in ogni caso, ha contestato l’infondatezza nel merito del ricorso.

14. Il Collegio di Garanzia, quarta sezione, con la decisione n. 12 del 30 marzo 2022 – prot. 00337/2022 – ha accolto il ricorso della Società Taranto FC 1927 Srl ed ha rinviato a questo Tribunale per la valutazione nel merito della vertenza in ossequio al principio della natura autonoma e distinta dell’eccezione di inadempimento nonché della possibile proponibilità dell’eccezione di inadempimento per la prima volta in sede giudiziale.

15. Instaurato il contraddittorio, questo Tribunale ha quindi riesaminato il merito della richiesta del calciatore Kosnic in base ai suddetti principi affermati dal Collegio di Garanzia.

16. Alla udienza del 24 maggio 2022 è stato sentito quale testimone dei fatti il tesserato Vincenzo De Santis quale Direttore Sportivo della Taranto FC 1927 Srl all’epoca dei fatti.

17. Nella Camera di consiglio del 9 giugno 2022 il reclamo è stato quindi discusso e deciso come da dispositivo in calce.

DIRITTO

Le affermazioni de veritate rese dal testimone De Santis il quale ha avuto modo di confermare che la indisponibilità del calciatore Kosnic non è stata ascrivibile a scelta dello stesso ma è invece riconducibile a motivi disciplinari per i quali la Società lo ha messo “fuori squadra”, trovano conferente riscontro negli articoli di stampa prodotti in atti ove si evidenzia tale contegno da parte della Società Taranto FC 1927 Srl.

Depone in tale senso anche la missiva pec del 17.2.2020 con la quale il calciatore Kosnic, per il tramite del proprio legale, si è messo a disposizione della Società.

Ne deriva che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. nonché l’invocata risoluzione del contratto per inadempimento del calciatore, difettano entrambe – anche valutate in via autonoma tra loro - dei presupposti di legge e in particolare della prova sulla condotta del calciatore assunta come inadempiente.

Le conclusioni della Procura Federale che ha archiviato il procedimento disciplinare nei confronti della Società all’esito di una indagine da ritenere incompleta, restano del tutto irrilevanti in questa sede in quanto la scelta di porre “fuori rosa” un calciatore non rappresenta illecito disciplinare ma, per quanto ci occupa, non rappresenta valida giustificazione per non corrispondere al calciatore quanto pattuito nell’accordo economico inter partes.

Il calciatore Kosnic ha quindi diritto a percepire la somma di euro 13.3000,00 in applicazione del Protocollo di Intesa LND/AIC pacificamente vincolante per tutte le società appartenenti alla LND e applicabile ratione temporis al caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo del calciatore Jevrem Kosnic e annulla l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND del 30 settembre 2021.

Dichiara la Taranto FC 1927 Srl tenuta a corrispondere al calciatore Jevrem Kosnic l’importo complessivo di euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00).

Condanna la società Taranto FC 1927 Srl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Jevrem Kosnic che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                              Antonino Piro

 

Depositato in data 20 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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