F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 328/CSA pubblicata del 24 Giugno 2022 – A.S.D. Molfetta Calcio

Decisione n. 328/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 325/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 325/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Molfetta Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 31 del 23.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.06.2022, l’Avv. Stefano Agamennone e sentito l’Arbitro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Molfetta Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Taccarelli Michele Gioele, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 31 del 23.05.2022, in relazione alla gara del campionato Nazionale Juniores Under 19 A.S.D. Molfetta Calcio/ Virtus Matino del 21.05.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “al termine della gara colpiva calciatori avversari con calci e manate nel corso di un confronto tra i componenti delle 2 squadre.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, sostenendo che il calciatore non si sarebbe reso responsabile di quanto riportato ascrittogli. Non avrebbe mai colpito con calci e manate gli avversari, ma sarebbe intervenuto soltanto per “mettere pace” tra i propri compagni di squadra e gli avversari. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 giugno 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Carpentiere, arbitro della gara A.S.D. Molfetta / Virtus Matino del 21.05.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato integralmente il contenuto del proprio referto, che così chiaramente riassume i fatti accaduti e per i quali il calciatore è stato sanzionato: “A gara terminata, avviene una mass confrontation generale che vede protagonista il numero 8 il quale nella mischia da manate e calci ad avversari. Successivamente usa contro di me termini offensivi e minacciosi”.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Molfetta Calcio e la versione alternativa dei fatti accaduti con esso proposti non possono trovare accoglimento per assoluta mancanza di riscontri oggettivi e la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                           Patrizio Leozappa               

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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