F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 329/CSA pubblicata del 24 Giugno 2022 – A.S.D. Nocerina Calcio 1910
Decisione n. 329/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 328/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 328/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale
LND, di cui al Com. Uff. n. 53 del 26.05.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.06.2022, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Garofalo Agostino, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 53 del 26.05.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Francavilla / Nocerina Calcio 1910 del 25.05.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “per avere rivolto espressioni offensive e gesti plateali all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare puntava il dito contro l'Ufficiale di gara e gli rivolgeva espressioni offensive e intimidatorie. Nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava la condotta”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.
In particolare, la A.S.D. Nocerina ha evidenziato che, a seguito di un intervento di gioco commesso da un giocatore della squadra di casa, ritenuto falloso dall'Assistente n. 2 ma non ravvisato dal Direttore di gara, dalla quale è poi scaturita la rete del 2-1 per i padroni di casa, il Sig. Garofalo, in qualità di capitano, si è avvicinato al Direttore di gara per chiedere il perché della mancata segnalazione dell'intervento, ricevendo, senza spiegazioni, un’ammonizione. Alla ulteriore richiesta circa il motivo dell'ammonizione, il Direttore di gara avrebbe deciso di espellere il calciatore senza fornirgli ulteriori spiegazioni. La Società condanna la condotta del suo tesserato, ma stigmatizza il contegno del Direttore di gara, che, peraltro, avrebbe perso il controllo della gara, per aver espulso tre giocatori in pochi minuti, evidenziando anche che il capitano della squadra, ruolo ricoperto dal Garofalo, è l'unica persona che in campo ha la possibilità di chiedere delucidazioni.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 giugno 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operate dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che prevede la squalifica per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
A tal fine dalla disamina della refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che “Dopo Il provvedimento di ammonizione per proteste, facendo un gesto plateale con il braccio, il giocatore mi riferiva le seguenti parole: "ma vaffanculo. testa di cazzo". Dopo avergli mostrato il cartellino rosso, lo stesso giocatore veniva verso di me, con fare minaccioso e intimidatorio, con il dito rivolto verso il mio volto, riferendomi le seguenti parole: "io ti rovino, testa di cazzo, brutto mongoloide di merda". Il giocatore lasciava il campo solo grazie all'intervento, dei compagni che, dopo averlo placato, lo accompagnavano fuori dal terreno di gioco. Inoltre, mentre lasciava il terreno di gioco e andava verso gli spogliatoi, continuava a insultare me e i miei colleghi assistenti”.
Il referto arbitrale conferma che il calciatore Garofalo ha posto in essere una condotta indubbiamente ingiuriosa, che risulta aggravata dal comportamento successivamente posto in essere, per essersi avvicinato all’Arbitro con contegno minaccioso e intimidatorio, dopo aver ricevuto il cartellino rosso, reiterando espressioni indubbiamente offensive, nonché lasciando il terreno di giuoco solo grazie all'intervento dei suoi compagni e proferendo ulteriori insulti all’indirizzo degli ufficiali di gara.
Ne consegue che le deduzioni della reclamante non sono condivisibili, siccome smentite dal referto arbitrale e prive di riscontri oggettivi.
La quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo risulta, infine, congrua e condivisibile, considerando anche che l’atleta sanzionato rivestiva il ruolo di Capitano della propria compagine, figura che più di ogni altra deve garantire il rispetto delle regole, ai sensi della Regola n.3, paragrafo n.10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, della risposta al quesito n.16 della Guida pratica AIA e del paragrafo n. 4 della sezione Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco, ove è espressamente stabilito che “Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce