C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 17/11/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTE GROTTE CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTE CELONI 1964 del 7/10/2017 – Campionato Juniores Regionali “B”)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTE GROTTE CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTE CELONI 1964 del 7/10/2017 – Campionato Juniores Regionali “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 139 del 3/11/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto la riduzione della squalifica a carico dei tesserati, censurando il comportamento del proprio tesserato Israel Rabbi Owusu e deducendo comunque l’eccessività della sanzione a suo carico, tenuto conto della mancanza di gravi conseguenze sulla persona dell’arbitro e rilevando altresì che l’allenatore Guido Piervincenzi non aveva proferito ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara; ascoltato la società, che reiterava in sede di audizione le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste, deducendo altresì il valore sociale della propria attività in un quartiere difficile di Roma; rilevato che la condotta dell’assistente di parte Israel Rabbi Owusu meriti un supplemento di istruttoria mentre quella dell’allenatore Guido Piervincenzi risulta dettagliatamente e precisamente descritta dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che pur tuttavia la condotta ingiuriosa e minacciosa dell’allenatore Guido Piervincenzi possa essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di stralciare la posizione dell’allenatore PIERVINCENZI Guido riducendo la squalifica a 4 gare. Di disporre, altresì, l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito in relazione alla posizione dell’assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi.

 

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