F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 172/TFN – SD del 30 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 19103/483pf21-22/GC/GR/ff del 8 giugno 2022 nei confronti del sig. Alessandro Remaschi e della società GSD Ghiviborgo VDS – Reg. Prot. 168/TFN-SD

Decisione/0172/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0168/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Laura Vasselli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 30 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19103/483pf21-22/GC/GR/ff del 8 giugno 2022 nei confronti del sig. Alessandro Remaschi e della società GSD Ghiviborgo VDS,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 8 giugno 2022, a carico di:

- il sig. Alessandro Remaschi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società GSD Ghiviborgo VDS, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alfredo Geraci, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, di svolgere, nel corso delle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società GSD Ghiviborgo VDS, benché non fosse tesserato;

- la società GSD Ghiviborgo VDS, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Remaschi e Alfredo Geraci così come descritto nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Stefano Pellacani, in rappresentanza del sig. Alessandro Remaschi e della società GSD Ghiviborgo VDS, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, e l’avv. Stefano Pellacani, per la difesa dei deferiti, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Remaschi, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società GSD Ghiviborgo VDS, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                          Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 30 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it