FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 324/AA del 27/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BEN HASSEN U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 482 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. ADAM BEN HASSEN, e della società U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D. avente oggetto la seguente condotta:
ADAM BRN HASSEN, calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 29.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S. JUNIO JESINA LIBERTAS A.S.D., sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Adam BEN HASSEN ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adam BEN HASSEN, e dal Sig. Sirio TANTUCCI in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Adam BEN HASSEN, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
