C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 09/05/2019 – Delibera – SPORTING CALCIO VODICE – SORA CALCIO

SPORTING CALCIO VODICE - SORA CALCIO

Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio secondo quanto previsto del C.U. n. 15/A del 4.12.2018 dalla società SORA CALCIO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbero preso parte, senza averne titolo, i calciatori GUGLIETTA Lorenzo e TITO Andrea (SPORTING CALCIO VODICE) squalificati entrambi per una gara effettiva come da C.U. n. 383 dell'11.4.2019. La reclamante sostiene che i succitati calciatori non hanno scontato le squalifiche irrogategli in quanto la società SPORTING CALCIO VODICE non si è presentata in campo, rinunciando alla disputa della gara, in data 27.04.2019, contro il MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO. Pertanto, a norma dell'art. 22 comma 5 del CGS, la società che rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore tesserato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino in virtù all'art. 17 comma 5 del CGS. Il reclamo è fondato.

Le motivazioni della reclamante trovano conferma negli atti ufficiali I calciatori GUGLIETTA Lorenzo e TITO Andrea (SPORTING CALCIO VODICE) risultano squalificati per una gara effettiva con C.U. n. 383 dell'11.04.2018. La società SPORTING CALCIO VODICE rinunciava alla disputa della gara in programma il 27.04.2019 contro la società CITTA' MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO. Pertanto come recita l'art. 22 comma 5 del CGS, i succitati calciatori non hanno scontato la squalifica, e quindi non avevano titolo a prendere parte alla gara di cui in epigrafe. In virtù all'art. 17 comma 5 lett. a) DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società SORA CALCIO b) di infliggere alla società SPORTING CALCIO VODICE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00. c) di inibire il Sig. MAIERO Giuseppe (SPORTING CALCIO VODICE) fino a 27.05.2019

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