Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 61 del 03/10/2022
Decisione impugnata: Decisione n. 0094/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 081/TFNSVE/2021-2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 1° giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo dell'odierna ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore G. I., ha condannato la Real Aversa 1925 ASD al pagamento, nei confronti del suddetto calciatore, dell'importo di € 16.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021.
Impugnazione Istanza Real Aversa 1925 ASD / I.G.
Massima: Il ricorso dichiarato inammissibile in primo grado, può essere riproposto, purchè nei termini…….il primo motivo è infondato in diritto, muovendo dall'erroneo presupposto che la previa dichiarazione nel medesimo grado iniziale di giudizio di inammissibilità per ragioni procedurali (nella specie avvalimento di una sede, al fine della notificazione dell'originario reclamo, successivamente modificata dalla destinataria dell'atto: ossia l'odierna ricorrente) dell'atto introduttivo sarebbe ostativa alla successiva riproposizione del medesimo atto emendato dal precedente vizio. Ed invero, al riguardo non può giovare alla tesi della ricorrente il richiamo alle norme del codice di procedura civile (artt. 358 e 387), statuenti la non riproponibilità, rispettivamente in secondo grado ed in cassazione, di appelli o ricorsi già dichiarati inammissibili. E' agevole replicare che le norme in parola si riferiscono, a differenza della fattispecie, a giudizi impugnatori e, decisivamente, escludono, non la riproponibilità (peraltro nel rispetto dei termini prescrizionali del diritto sostanziale azionato) dell'azione già dichiarata inammissibile (e, come tale, non scrutinata nel merito), quanto quella del medesimo atto di impugnazione, essendosi consumato il relativo potere. In altri termini, ciò che il legislatore ha inteso tutelare con le due disposizioni citate è stato il valore della stabilità delle sentenze di merito oggetto di impugnazione: prospettiva, che non entra minimamente in gioco nei casi, come il presente, in cui il quadro decisorio di merito non si è ancora definito per assoluta mancanza di esame dei profili sostanziali della fattispecie. Il che non avviene allorquando, al contrario, non si eserciti l'azione già posta in essere, ma si insorga contro una precedente pronuncia giudiziale: ancora una volta risalta la differenza del presente caso da quello scenario se solo e decisivamente si riflette sull'assenza di qualsivoglia aspetto impugnatorio nel secondo reclamo proposto dall'odierno intimato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 94/TFN-SVE del 1 Giugno 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società Real Aversa 1925 ASD (matr. 952.836) contro il calciatore G.I. (n. 15.4.1987 – matr. 3.667.788)
Massima: Parimenti infondata risulta essere l’eccezione inammissibilità del ricorso di primo grado presentato dal calciatore. La CAE con decisione del 12.07.2021 ha infatti dichiarato inammissibile questo primo ricorso in quanto notificato ad un indirizzo pec presente sull’AS 400 ma errato. Nelle more della discussione del ricorso, infatti, la società ha cambiato indirizzo ma i registri della Federazione non erano stati aggiornati. La pronuncia di inammissibilità in rito non preclude, nel rispetto dei termini di prescrizione della domanda, una riproposizione della stessa. Non si tratta di violazione del principio del ne bis in idem poiché il merito della questione non è stato affrontato dalla decisione che involge meri aspetti procedurali e di rito. Come noto, l’art. 25 bis comma 4 del Regolamento LND stabilisce quale termine ultimo per il deposito dei ricorsi avverso la mancata attuazione degli accordi economici, il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese avanzate. Il secondo ricorso, depositato in data 24.12.2021 è quindi tempestivo.