CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA, Ordinanza del 14/02/2022 n. 4733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
Presidente SCODITTI ENRICO
Relatore SCRIMA ANTONIETTA
– OMISSIS –
ORDINANZA
sul ricorso 22994-2020 proposto da:
- OMISSIS -, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CARAVELLA;
- ricorrente –
contro
- OMISSIS -, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBURTINA 547 SCALA B INT. 7, presso lo studio dell'avvocato ROSA D'AGOSTINIS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA GIOVINA FORLEO;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 2794/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Considerato che:
- OMISSIS - convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Bovino, - OMISSIS - e, premesso che questi, dopo aver riportato un'espulsione dal campo di gioco, nell'ambito di un torneo amatoriale di "calcio a 5", a gioco fermo, lo aveva aggredito, sferrandogli due pugni al volto, così provocandogli lesioni (contusione bulbare con ecchimosi palpebrale ed escoriazione del labbro superiore) che lo avevano costretto ad assentarsi dal lavoro, con conseguente percezione dell'indennità INPS per temporanea perdita della capacità lavorativa, a copertura esclusiva del mancato guadagno corrispondente, chiese la condanna del convenuto al risarcimento dei danni; il - OMISSIS -si costituì chiedendo il rigetto della domanda;
il Giudice adito, con sentenza n. 50/13, rigettò la domanda ritenendo che «l'accaduto era inquadrabile, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'alea normale della competizione sportiva»; avverso la sentenza di primo grado lo - OMISSIS - propose appello del quale il - OMISSIS - chiese il rigetto; il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2794, pubblicata il 28 novembre 2019, reputò non condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità per i danni determinati dall'aggressione di cui si discute, per il solo fatto che essa fosse avvenuta durante una partita di cacio, non essendovi alcuna connessione tra i pugni al volto e l'attività calcistica e trattandosi in realtà di «una violenza utilizzata a pura finalità lesiva per nulla attinenti al gioco in corso»; in base alla risultanze della c.t.u., escluse la sussistenza di danni permanenti, determinò il risarcimento per danno biologico temporaneo in euro 284,94 e per danno morale in euro 94,97 (per un totale di euro 379,91) ed evidenziò che nel corso del giudizio era emerso, e la circostanza era incontestata, che l'appellante avesse ricevuto l'indennità per l'importo complessivo di euro 436,42, sicché doveva ritenersi venuta meno la ragione del credito di cui si discute in causa, «essendo l'appellante stato interamente liquidato per il danno preteso»; pertanto quel Tribunale "revocò" la sentenza appellata, dichiarò compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito e pose a carico dell'appellante le spese di c.t. u. ;
avverso la sentenza di appello - OMISSIS - ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi; - OMISSIS - ha resistito con controricorso illustrato da memoria' la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; rilevato che: con il primo motivo, rubricato «Violazione/falsa applicazione della normativa in materia di indennità INPS per temporanea incapacità lavorativa, violazione/falsa applicazione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 6663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, artt. 1 e 2, violazione/falsa applicazione della legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 42, nonché violazione degli artt. 2069 c.c.,185, c. 2, c.p.c. e 32 Cost.», il ricorrente sostiene che il Tribunale di Foggia, pur avendo correttamente ritenuto sussistente la responsabilità del - OMISSIS - in relazione ai danni di cui si discute in causa e pur avendo individuato e computato i danni non patrimoniali (biologico e morale), ha erroneamente fatto coincidere tali danni con il danno invece strettamente patrimoniale risarcito dall'INPS, così violando la normativa di settore, che individua quale unico ed esclusivo oggetto di tale indennità il danno patrimoniale da lucro cessante; il motivo è fondato; ed invero l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (v. Cass. 22/08/2002);
trattasi quindi di indennità relativa a danno patrimoniale e che non ricomprende il danno non patrimoniale (nel cui ambito rientrano il danno biologico e quello morale); dall'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo, con il quale il ricorrente denuncia la «nullità ex artt. 159 e 161 c.p.c. della sentenza impugnata n. 2794/2019 del Tribunale di Foggia, per violazione dell'art. 345 c.p.c.» con cui si lamenta la tardività dell'allegazione e della produzione, da parte dell'attuale controricorrente, rispettivamente del fatto inerente alla liquidazione dell'indennità INPS e della documentazione relativa a tale liquidazione; considerato che: conclusivamente va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito l'esame del secondo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato; stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito l'esame del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta