F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/CFA pubblicata il 25 Luglio 2022 (motivazioni) – A.S.D. Noceto

Decisione/0009/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0133/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Francesca Morelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per revocazione n. 0133/CFA/2021-2022 proposto dalla società ASD Noceto per la posizione del calciatore Marco Monteverdi,

per la riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 101 del 27.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18 luglio 2022, il Cons. Francesca Morelli e udito per il ricorrente, l’avvocato Massimiliano Germi.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice sportivo presso il Comitato regionale dell’Emilia Romagna, con decisione pubblicata il 25 maggio 2022, ha comminato ai giocatori Arnold Ajdini, Marco Monteverdi e Alessandro Ricci, tesserati della ASD Noceto, la sanzione disciplinare della squalifica per quattro gare effettive, per avere colpito con schiaffi e calci in varie parti del corpo un giocatore della squadra avversaria.

La società sportiva ha presentato tempestivo reclamo avverso detta decisione innanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, articolando essenzialmente due motivi.

Con il primo motivo si è sostenuto che, a fine gara, i tre calciatori Ajdini, Monteverdi e Ricci non avessero preso a pugni e schiaffi gli avversari bensì si fossero limitati a impedire che i calciatori della compagine avversaria aggredissero i propri compagni di squadra, allegando, a dimostrazione di ciò, una “prova televisiva”.

Con il secondo motivo si è censurata la eccessiva afflittività della squalifica deliberata dal Giudice sportivo, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 38 CGS.

La Corte, con decisione in data 27.5.22, ha rigettato il reclamo e, in particolare:  ha ritenuto inammissibile la prova televisiva proposta dalla società reclamante,  ha sentito per chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato integralmente il proprio referto, specificando di aver identificato con precisione i calciatori Ajdini, Monteverdi e Ricci del Noceto tra quelli che al triplice fischio avevano generato una rissa durante la quale avevano colpito gli avversari con schiaffi e calci in varie parti del corpo e, proprio alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, ha ritenuto corretta  l’ interpretazione data dal  Giudice sportivo agli atti ufficiali ed adeguata la quantificazione della durata della squalifica, posto che costituisce un’aggravante la circostanza che i fatti siano avvenuti al termine della gara.

Propone ricorso per revocazione il difensore di Marco Monteverdi, chiedendo l’ammissione di due prove testimoniali, a dire del ricorrente venute a conoscenza della difesa soltanto il 18.6.22, precisamente quelle dei signori Gabriele Rossetti e Gianmarco Fantoni, che dimostrerebbero l’estraneità ai fatti di Marco Monteverdi, nonché una nuova audizione dell’arbitro, l’acquisizione del filmato ed eventualmente una consulenza tecnica che ne dimostri l’autenticità e ne illustri il contenuto, allo scopo di avvalorare la tesi difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente inquadrato il tipo di mezzo straordinario di impugnazione che la difesa di Marco Monteverdi ha inteso proporre.

L’art. 63 CGS prevede che tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possano essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

La revisione è ammessa nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, innanzi alla Corte federale di appello, nel caso in cui: sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; venga acclarata falsità in atti o in giudizio.

In entrambi i casi il giudizio è articolato in due distinte fasi e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo (fra le tante pronunce in tal senso si veda: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020).

Il ricorrente fonda la richiesta di revocazione sull’art. 63, comma 1, lett. d), CGS (sarebbe stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento; sarebbero sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia).

I fatti che questa Corte dovrebbe esaminare, al fine di riformare la decisione impugnata, sono essenzialmente due:

- le deposizioni di due testimoni che attesterebbero l’estraneità ai fatti da parte di Marco Monteverdi;

- il video filmato riproducente il violento alterco fra giocatori avversari che dimostrerebbe la mancata partecipazione del ricorrente.

Quanto al primo punto, il ricorrente produce le dichiarazioni dei due testi,  la cui conoscenza sarebbe sopravvenuta rispetto alla pronuncia della Corte sportiva d'appello territoriale, ma non è in grado di dimostrare tale indispensabile presupposto e non allega sul punto alcun elemento utile a fornirne la prova, se non l’apodittica affermazione che le dichiarazioni sono state rese note alla difesa in data 18.6.22, cioè in epoca successiva allo scadere del termine per impugnare la decisione di secondo grado.

Oltre alla mancata dimostrazione della “novità“ della prova (anche sotto il profilo della mancata allegazione di elementi tali da consentire di collocare nel tempo l'individuazione dei due testimoni),  sul punto val la pena di osservare che  “Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020) e soprattutto che, in tema di mezzi di prova relativi allo svolgimento delle gare, l’art. 61, comma 1, CGS chiarisce che rapporti degli ufficiali di gara “...fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare...” e ciò significa che la prova fornita dai rapporti e ̀ "piena", ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi (Corte federale d'appello, sez. IV, n. 55/2020-2021).

Quanto poi all’ammissibilità ̀ del filmato, e ̀ evidente che lo strumento della revocazione incontra gli stessi limiti del giudizio di merito e, quindi, non e ̀ consentito nell’ambito di tale rimedio straordinario utilizzare mezzi di prova che non erano utilizzabili nel giudizio ordinario.  L’art. 58, comma 1 CGS, infatti, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale” ed il  successivo art. 61, comma 2  individua espressamente i casi di ammissibilità ̀ dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione ” (comma 2), o “ al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non e ̀consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023).

Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno la possibilità di valutare riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale e siano in grado di dimostrare che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

Il filmato in esame è stato presentato, in sede di reclamo, come documento provante l’estraneità alle condotte violente dei tre espulsi, mentre all’interno del ricorso in revocazione è stato riproposto solo al fine di escludere la presenza del solo Marco Monteverdi.

Anche tale aspetto lascia intendere come l’efficacia probatoria del filmato sia in realtà scarsa o quanto meno non offra piena garanzia tecnica e documentale rispetto all’accaduto.

Mancherebbe, oltretutto, il requisito della “novità”, trattandosi di una prova di cui la difesa Monteverdi aveva richiesto l’acquisizione innanzi alla Corte sportiva d'appello territoriale, che l’ha dichiarata inammissibile, né il ricorso per revocazione contiene una censura specifica rispetto a tale pronuncia, limitandosi a riproporre la richiesta.

Per i motivi esposti, il ricorso per revocazione presentato nell'interesse di Marco Monteverdi non supera la fase rescindente, in carenza dei presupposti indicati dall'art. 63 CGS sia con riferimento alla “novità” delle prove richieste che alla “decisività” delle stesse, vale a dire l'attitudine a scardinarne la coerenza fattuale e logica della decisione impugnata.

Esso, pertanto va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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