F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 001/CSA pubblicata del 5 Luglio 2022 – U.S. Salernitana 1919 s.r.l.
Decisione n. 001/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 326/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami numero 326/CSA/2021-2022, proposti dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., per la riforma delle decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 298 del 25.05.2022;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.06.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò ed il Prof. Avv. Salvatore Sica per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La soc. U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 298 del 25.05.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Salernitana/Udinese del
22.05.2022.
Con le predette decisioni, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante le seguenti sanzioni:
a) obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, occupanti più settori dello stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di giuoco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tant’è che l’Arbitro, a partire dal 12° del secondo tempo, con riguardo al lancio di oggetti da parte del settore prossimo all’Assistente 2, era costretto ad interrompere il giuoco per ben sette minuti; considerato che, in base a quanto sopra riportato, vista la gravità dei fatti, nonché la recidiva, emergono comportamenti a norma dell’art. 26 comma 1 e 3 CGS;”.
b) Ammenda di € 10.000,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il secondo provvedimento: “per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confroti di un calciatore della squadra avversaria.”.
La società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha impugnato i due provvedimenti del Giudice Sportivo con unico preannuncio di reclamo, ma depositando, successivamente, due distinti reclami.
Con il primo reclamo, la società ha proposto appello avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara, con il settore dello stadio denominato “Distinti”, privo di spettatori unitamente all’ammenda di € 30.000,00 e con diffida.
La parte reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva, anche in considerazione del fatto che lo stesso non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13, comma 1, lett. a), e 29, comma 1, lett. d), del C.G.S..
Il Giudice di prime cure non avrebbe, altresì, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 16, comma 1, del C.G.S. e dell’istituto della Continuazione, previsto dall’art. 81, comma 2, C.P., principio recepito dall’ordinamento sportivo.
Sempre a detta della difesa della società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., la recidiva, menzionata dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento, non esisterebbe, in quanto la società avrebbe subito solamente pochissime ammende legate al lancio di coriandoli e di qualche bottiglietta di plastica vuota.
La società appellante con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio, denominato “Distinti”, a porte chiuse, una riduzione considerevole dell’ammenda e l’annullamento della diffida. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio, denominato “Distinti”, a porte chiuse e l’annullamento della diffida.
In data 14.06.2021, la difesa della società reclamante ha fatto pervenire a questa Corte una memoria ex art. 72, comma 2, C.G.S., con la quale ha prodotto Protocolli d’intesa che attesterebbero come il Club sia attento e sensibile alle attività sociali della città ed alle iniziative benefiche, ma soprattutto alla promozione di iniziative atte a prevenire fatti violenti e/o discriminatori.
Con il secondo reclamo l’U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Anche in questo caso la società lamenta la mancata e/o errata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13, comma 1, lett. a), e 29, comma 1, lett. d), del C.G.S. e la mancata e/o errata valutazione delle circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1, C.G.S..
Più precisamente, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell’evidente provocazione posta in essere dal calciatore dell’Udinese, Pereyra, che, dopo la segnatura della quarta rete, andava ad esultare sotto la curva occupata dai sostenitori della squadra di casa che, a quel punto, facevano partire il coro insultante oggetto di gravame.
La U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha chiesto, quindi, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, in subordine, una riduzione considerevole della stessa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 giugno 2022, sono comparsi l’Avv. Eduardo Chiacchio, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò ed il Prof. Avv. Salvatore Sica per la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.
I ricorsi sono stati quindi ritenuti in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, disposta la riunione dei reclami, ritiene che il primo ricorso debba essere respinto, mentre il secondo debba essere accolto in parte.
Sul primo reclamo:
I fatti indicati nei referti di gara dall’arbitro e dai collaboratori della Procura Federale, evidenziano comportamenti di notevole gravità posti in essere dai sostenitori della Salernitana, che occupavano più settori dello stadio.
Nel corso della gara, sono stati lanciati verso il terreno di giuoco, il recinto di giuoco, la panchina dell’Udinese e, verso gli ufficiali di gara, numerosi fumogeni, bengala, bottiglie di vetro, bottigliette di plastica piene d’acqua e, in ultimo, anche un seggiolino.
Alla fine del primo tempo, mentre l’arbitro stava uscendo dal terreno di giuoco, dalla tribuna centrale dello stadio, occupata dai tifosi locali, veniva lanciato un fumogeno che, fortunatamente, cadeva a pochi centimetri dal direttore di gara, senza colpirlo. Al 12° del secondo tempo, l’arbitro doveva sospendere la gara per 7 minuti, a causa di un fitto lancio, in campo, di diversi fumogeni, bottiglie ed oggetti di vario genere, provenienti dal settore dello stadio denominato “Distinti”, occupato dai sostenitori della squadra di casa. Il direttore di gara, nella circostanza, richiamava al centro del campo l’assistente 2, per tutelarne l’incolumità.
Inoltre, l’arbitro, al fine di sedare il comportamento violento dei tifosi della Salernitana, richiedeva alla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. di effettuare due annunci di richiamo, tramite lo speaker dello stadio.
E’ pacifico ed incontestato che la società reclamante abbia incrementato per l’occasione il servizio stewarding, al fine di prevenire comportamenti antisportivi e violenti da parte dei propri sostenitori, così come è altrettanto pacifico che il comportamento provocatorio, tenuto nella circostanza dal calciatore dell’Udinese, Pereyra, abbia riscaldato gli animi, ma tutto ciò non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. per la grave condotta tenuta dai propri tifosi.
In altri termini, quanto accaduto sta a testimoniare che le misure adottate non sono state assolutamente sufficienti, se non sul piano della (astratta) prevenzione, a garantire, quantomeno, quello della (effettiva) vigilanza.
Inoltre, la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. risulta recidiva, in quanto più volte sanzionata, con ammenda, nell’arco della presente stagione sportiva, per lancio sul terreno di giuoco e sul recinto di giuoco, di petardi, fumogeni, bengala, bottiglie e oggetti di vario genere (vedasi i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo a seguito delle gare Salernitana/Atalanta del 19.09.2021, Salernitana/Napoli del 02.11.2021, Lazio/Salernitana del 09.11.2021, Salernitana/Juventus del 01.12.2021, Salernitana/Spezia del 08.02.2022, Salernitana/Torino del 05.04.2022, Salernitana/Venezia del 06.05.2022 e Salernitana/Cagliari del 10.05.2022).
Per tali motivi la Corte, considerato che la condotta tenuta dai sostenitori della società appellante è stata di notevole gravità e violenza, prolungata e reiterata nel tempo, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo congrua ed in linea con quanto disposto dall’art. 26, commi 1 e 3, C.G.S..
Il Collegio non ritiene di dare ingresso alle attenuanti richieste dalla difesa della società reclamante, mancandone i presupposti.
Il secondo reclamo, come detto, può essere accolto solo in parte, risultando evidente il comportamento provocatorio del calciatore dell’Udinese che, dopo la segnatura della quarta rete, è andato ad esultare sotto la curva Sud dello stadio, occupata dai sostenitori della Salernitana.
Tenuto conto di quanto sopra, appare equo ridurre la sanzione dell’ammenda ad €8.000,00, ex art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S..
P.Q.M.
Riunisce i due reclami.
Respinge il primo e accoglie in parte il secondo, rideterminando la sanzione dell’ammenda a € 8.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce