F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN – SD del 14 Luglio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 19910/506pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. Andrisani Nicola e della società SSD Match Point Matera Srl – Reg. Prot. 173/TFN-SD
Decisione/0006/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0173/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 12 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19910/506pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 giugno 2022 nei confronti del sig. Andrisani Nicola e della società SSD Match Point Matera Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del giorno 17.06.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
1. - sig. Andrisani Nicola, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Match Point Matera Srl, per le violazioni di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al deposito degli accordi economici sottoscritti tra la società SSD Match Point Matera Srl (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone C) e tutte le proprie calciatrici per la Stagione Sportiva 2021-22, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF;
2. – la società SSD Match Point Matera Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Andrisani Nicola, Presidente e legale rappresentante, come sopra descritto.
La fase istruttoria
In data 28/02/2022 la Procura Federale, a seguito di una nota del 10.02.2022 della LND – Dipartimento Calcio Femminile con la quale si segnalava “per opportuna e doverosa conoscenza e per il seguito di competenza” che alcune società di calcio femminile non avevano provveduto a trasmettere al Dipartimento stesso gli accordi economici relativi alle calciatrici tesserate per la SS 2021 / 2022, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 506pf21-22 avente ad oggetto “Mancato deposito degli accordi economici sottoscritti tra la Società S.S.D. Match Point Matera S.r.l. (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone C) e le proprie calciatrici per la S.S. 2021-2022.
Nella citata nota, cui veniva allegato il foglio censimento della società oggetto di indagine, si precisava che la SSD Match Point Matera Srl non aveva depositato nessun accordo economico relativo alle proprie tesserate.
L’Organo inquirente riteneva il procedimento istruito “per tabulas” e quindi, in data 9 maggio 2022, notificava al sig. Nicola Andrisani e alla società SSD Match Point Matera Srl comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestati agli avvisati i comportamenti e le violazioni poi confluiti nell’atto di deferimento.
A seguito della predetta notifica, nessuna richiesta o attività difensiva veniva posta in essere dall’Andrisani o dalla società. L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 17.06.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale il Sig. Nicola Andrisani e la società SSD Match Point Matera Srl muovendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 12.07.2022. Nessuno dei deferiti depositava memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 12 luglio 2022, erano presenti i Sostituti Procuratori avv. Alessandro Avagliano e prof.ssa Ida Angela Nicotra in rappresentanza della Procura Federale i quali, riportatisi agli atti, concludevano per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Nicola Andrisani mesi 9 (nove) di inibizione; SSD Match Point Matera Srl ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Collegio ritiene che entrambi i deferiti vadano prosciolti dagli addebiti rispettivamente ascritti.
L’art. 94 ter delle NOIF, in rubrica “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei campionati nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.”, per quello che rileva in questa sede, afferma testualmente al secondo comma “2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”.
Prosegue poi lo stesso coarticolo, al termine del terzo periodo del secondo comma, che “ gli accordi economici possono essere stipulati anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND”.
La suddetta norma, al quarto periodo dello stesso comma e sempre quanto di interesse, prevede che “ gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice” stabilendo, poco oltre, che il deposito effettuato oltre i termini “non è consentito e non sarà accettato”.
L’art. 94 ter comma 2 NOIF citato prevede, dunque, l’obbligo di sottoscrivere accordi economici, depositandoli nei termini indicati, in capo alle “società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque” nel mentre “per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND” sussiste la mera possibilità di stipulare analoghi accordi e, nel caso di effettiva sottoscrizione, insorge l’obbligo per le società di provvedere al loro tempestivo deposito nei termini sanciti dalla norma federale.
Nel caso in esame risulta pacifico che la SSD Match Point Matera Srl, nel corso della stagione sportiva 2021-22, era iscritta al campionato di Serie C2 di calcio a 11 femminile e pertanto aveva la possibilità, e non l’obbligo, di sottoscrivere accordi economici con le proprie tesserate.
In tale situazione, per affermare la responsabilità disciplinare del sig. Andrisani Nicola, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Match Point Matera Srl, e di quest’ultima società non è dunque sufficiente richiamare “sic et simpliciter” il contenuto della nota del 10.02.2022 della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile, protocollo n. 0000024 - U, acquisita dalla Procura Federale in pari data, protocollo n. 5830-3, con allegata segnalazione circa il mancato deposito degli accordi economici con le calciatrici per la stagione sportiva 2021-22, ma si sarebbe dovuto previamente accertare l’effettiva sottoscrizione di accordi economici (ripetesi) facoltativi tra la società oggetto di segnalazione e le sue tesserate. In assenza di tale accertamento le condotte oggetto di contestazione, ascritte al sig. Nicola Andrisani e alla società SSD Match Point Matera Srl non possono considerarsi dimostrate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 14 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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