F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN-SVE del 22 Luglio 2022 (motivazioni) – ACD Don Carlo Misilmeri / Enna Calcio SCSD – Reg. Prot. 98/TFN-SVE

Decisione/0003/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0098/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro – Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

 Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 18 luglio 2022, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ACD Don Carlo Misilmeri (matr. 916129) al fine di richiedere un risarcimento alla società Enna Calcio SCSD (matr.940733) per i danni arrecati in occasione della gara del campionato di “Eccellenza” del 6.4.2022, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 21 giugno 2022, tempestivamente notificato alla controparte, la ACD Don Carlo Misilmeri ha convenuto dinanzi a codesto Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche la SCSD Enna Calcio per ottenere la condanna di quest'ultima società al risarcimento dei danni causati da propri tesserati e riscontrati al termine della gara di campionato di “Eccellenza” disputata tra le medesime società il 6 aprile 2022 presso l’impianto sportivo Giovanni Aloisio di Misilmeri, allorché il Commissario di Campo ha constatato il danneggiamento della porta di ingresso agli spogliatoi ospiti dello stadio.

La ACD Don Carlo Misilmeri, a sostegno della propria azione, ha dedotto che tale evento era stato riportato nel rapporto redatto dal Commissario di Campo  mentre in ordine al quantum della pretesa ha allegato, oltre al preventivo della Sicilinfissi n. 1886 del 20 aprile 2022 per la sostituzione della porta danneggiata, anche copia di cortesia della  fattura elettronica  n. 174 del 1 luglio 2022 emessa sempre dalla Sicilinfissi a seguito del preventivo per un importo complessivo di euro 1.195,60 (IVA compresa).

La SCSD Enna Calcio solo in data 15 luglio 2022 ha depositato, tardivamente rispetto alla previsione dell’art. 91, comma 5 del CGS (“entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso”), memoria di costituzione e controdeduzioni. All’udienza del 18 luglio 2022, tenutasi in modalità videoconferenza ha partecipato il solo difensore della Enna Calcio che ha, quindi, reiterato in fase di trattazione orale le proprie eccezioni tra cui, in primis, il difetto di competenza per materia dell’adito Tribunale, asserendosi che la domanda azionata debba essere qualificata come richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e quindi, come tale, demandata alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Relativamente al merito della vertenza si è contestata la sussistenza della prova circa la responsabilità della società Enna Calcio, come pure si è contestata l’entità della pretesa, ritenuta esorbitante.

La vertenza è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi preliminarmente rigettare l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della società Enna Calcio.

Nella specie si tratta, infatti, di vertenza di natura economica tra società che, a tenore dell’art. 90, comma 1, lettera a) rientra nella piena ed esclusiva competenza di questa Sezione del Tribunale Federale Nazionale quale giudice di prima istanza, atteso che il successivo richiamo alle fattispecie di responsabilità contemplate dall’art. 26 CGS (letteralmente: “comprese quelle relative al

risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”) deve intendersi in senso estensivo e non limitativo come erroneamente interpretato dalla difesa della società resistente.

Passando al merito della vertenza, si rileva che il lamentato danneggiamento della porta dello spogliatoio e l’imputazione della relativa responsabilità a tesserati della Enna Calcio può ritenersi sufficientemente provato dal rapporto del Commissario di Campo e dalla documentazione fotografica in atti.

Le eccezioni formulate sul punto dalla difesa della società Enna Calcio vanno, infatti, disattese a tenore di quanto previsto dall’art. 61 CGS secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò considerato, poiché secondo l’art. 91, comma 2 CGS il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali quali quelli acquisiti dalla Lega Nazionale Dilettanti che in data 11 luglio 2022 ha trasmesso sia il referto arbitrale che il rapporto del Commissario di Campo della gara in questione disputata il 6 aprile 2022, i documenti in atti, in quanto redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio.

Accertata la responsabilità della Enna Calcio per i comportamenti dei propri tesserati in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 4, comma 1 CGS, si ritiene, per quel che concerne, infine, l’entità del danno, che la ricorrente abbia puntualmente assolto all’obbligo probatorio previsto dall’art. 91, comma 2 CGS avendo prodotto agli atti copia di cortesia della fattura elettronica emessa dalla ditta che ha effettuato la sostituzione della porta danneggiata, copia munita di timbro e sottoscrizione di quietanza.

Risulta, inoltre, in atti che con posta elettronica del 19 maggio 2022 la ricorrente Società ha inviato alla controparte richiesta di risarcimento con allegato il preventivo della spesa necessaria alla riparazione dei danni, corrispondente all’esborso effettivamente sostenuto, senza ricevere riscontro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società ACD Don Carlo Misilmeri e, per l’effetto, condanna la società Enna Calcio SCSD al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.195,60 (millecentonovantacinque/60), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                   Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 22 luglio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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