F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN-SVE del 22 Luglio 2022 (motivazioni) – Pordenone Calcio Srl / ASD UP Comunale Tavagnacco – Reg. Prot. 97/TFN-SVE
Decisione/0005/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0097/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Cristina Fanetti – Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Marina Vajana – Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 18 luglio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pordenone Calcio Srl (matr. 918.738) contro la società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. 77830) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 11/E del 16 giugno 2022 (premio di preparazione calciatrice Rodaro Margherita n. 21.3.2004 – matr. 6.613.693 – ric. 594),
la seguente
DECISIONE
La società ASD UP Comunale Tavagnacco, con ricorso del 16 marzo 2022 ha chiesto la condanna della Pordenone Calcio Srl al pagamento del premio di preparazione per la calciatrice Rodaro Margherita in ragione di n. 3 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per avere la Pordenone Calcio Srl tesserato con vincolo pluriennale la calciatrice in data 16 agosto 2021.
La Pordenone Calcio Srl ritualmente notiziata del ricorso ha depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto una erronea ricostruzione dei fatti, nonché una falsa applicazione dell’art. 96 comma 5 NOIF, in quanto, nella stagione 2021/2022, il massimo campionato al quale ha preso parte è stato quello Juniores Under 19 e comunque, la società non ha partecipato a nessuna delle categorie riconosciute dalla norma in esame ai fini del premio nel settore femminile di seguito elencate: -Promozione; -Eccellenza; -Serie C; Serie B; -Serie A.
A sostegno ha allegato i CC.UU. emessi dal CR Veneto, dove la stessa società non è indicata in nessuno dei due gironi del campionato di Eccellenza Femminile ma solo nel campionato Juniores Femminile, concludendo per il rigetto del ricorso.
La Commissione Premi con deliberazione pubblicata nel C.U. 11/E del 16 giugno 2022 e comunicata in data 21 giugno 2022 ha dichiarato la Pordenone Calcio Srl inadempiente al pagamento del premio di preparazione dovuto ex art. 96 NOIF in favore della ASD U.P. Comunale Tavagnacco, in riferimento alla calciatrice Rodaro Margherita, nata il 21.03.2004, e per l’effetto, ha condannato la Pordenone Calcio Srl al pagamento della somma di € 258,52 (di cui € 224,80 in favore della ASD U.P. Comunale Tavagnacco ed € 33,72 in favo re della FIGC a titolo di penale).
La deliberazione è stata impugnata con tempestivo reclamo trasmesso data 21 giugno 2022 e correttamente notificato alla controparte. La società reclamante ha sostanzialmente riproposto le doglianze enunciate in primo grado, concludendo per l’annullamento della Delibera della Commissione Premi del 16 giugno 2022.
La società ASD UP Comunale Tavagnacco pur notiziata del reclamo non sì è costituita.
All’udienza del 18 luglio 2022, la società Pordenone Calcio Srl ha discusso la vertenza ed il Tribunale si è riservato per la decisione.
Il gravame è infondato e va rigettato.
A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1 luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce:
- che “ le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1);
- che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2).
A seguito del nuovo art. 96 delle NOIF, il Vincolo e il Premio Preparazione diventano un aspetto importante quando i ragazzi passano dalla categoria Allievi alla categoria Juniores entrando a far parte del mondo dei Giovani Dilettanti.
Di tale disposto la reclamante non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema, senza tener conto che l’instaurazione del vincolo pluriennale diviene, per contro, obbligatoria al compimento del 17° anno di età, con il passaggio alla categoria Juniores Under 19, categoria in cui per stessa ammissione della società Pordenone Calcio Srl la stessa ha partecipato nella stagione di tesseramento della calciatrice Rodaro Margherita.
La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica.
Del tutto infondata si palesa la censura per cui il Campionato Juniores femminile, massimo campionato cui il Pordenone Calcio Srl ha partecipato nella stagione sportiva 2021/2022, sarebbe un campionato inferiore rispetto al Campionato di Eccellenza.
A riguardo occorre precisare che il Campionato Juniores Under 19 Femminile consta di due fasi, la prima interregionale e la seconda nazionale e, pertanto, rientra certamente in una categoria superiore al Campionato di Eccellenza, preso a parametro per il calcolo del premio di preparazione.
Infine, anche il conteggio effettuato dalla Commissione Premi si conferma esatto, infatti, applicando al parametro di base - aggiornato nel 2021- (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 562,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (più prossima, per quanto sopra detto, a quella dove milita la società Pordenone Calcio Srl), si ottiene 562 x 1 = 562,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla ultima e penultima, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 112,40, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2018/2019 e 2019/2020) conduce all’importo di € 224,80, al quale, aggiungendosi la penale di 33,72 (15%), si perviene esattamente ad € 258,52, vale a dire alla misura del premio calcolato dalla commissione premi.
In conclusione, il reclamo va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società Pordenone Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE
Cristina Fanetti
IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore
Depositato in data 22 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia