F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 005/CSA pubblicata del 28 Luglio 2022 – U.S. Livorno 1915 SSDRL UNIP
Decisione n. 005/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 334/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 334/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Livorno 1915 SSDRL UNIP,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 110 del 21.06.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.07.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Federico Menichini per la reclamante; sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Livorno 1915 SSDRL Unip ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 110 del 21.06.2022), in relazione alla gara spareggio per le seconde classificate del Campionato di Eccellenza, secondo turno, ritorno, del 19/6/2022, Pomezia 1957- Livorno 1915.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Livorno la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 e di 1 gara a porte chiuse, “Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- nel corso del primo tempo lanciato sul campo per destinazione bottigliette d'acqua semipiene ed altri oggetti non identificati (accendini, accessori dei servizi igienici, ecc.) costringendo il Direttore di gara a sospendere il gioco per circa 10 minuti;
- introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) che veniva lanciato nel settore riservato ai sostenitori avversari;
- danneggiato e divelto alcuni elementi dei servizi igienici ubicati nel settore ospite, causandone l'allagamento.
Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A-R CdC)”.
La società Livorno ha sostenuto che:
- i propri sostenitori, circa 400 su oltre 1.000 spettatori, hanno incontrato un ambiente fortemente ostile ed impreparato ad accogliere eventi così partecipati;
- la società ospitante, Pomezia, non ha trasmesso alcuna comunicazione informativa al
Livorno;
- le due tifoserie sono state collocate l'una di fianco all'altra e quindi eccessivamente vicine tra di loro;
- la lettura degli atti ufficiali dimostra come l'unica tifoseria ad aver introdotto e acceso strumenti pirotecnici all'interno dell'impianto di gioco sarebbe stata il Pomezia, i cui sostenitori hanno esploso ben 15 bengala, laddove, al contrario, il report relativo al materiale pirotecnico utilizzato dai sostenitori del Livorno registra un inequivocabile
'zero';
- la partita è stata disputata dalla reclamante in trasferta e, dunque, in un contesto in cui gli strumenti a disposizione per garantire l'ordine pubblico sono evidentemente ridotti;
- la sanzione inflitta è di gran lunga più afflittiva di quella inflitta alla società ospitante (sanzionata, nonostante l'esistenza di recidiva specifica, con la sola ammenda di €
2.500,00 a fronte di fatti molto simili);
- nessuna conseguenza lesiva è stata riportata dai partecipanti alla gara dal lancio di oggetti;
- il bengala è stato lanciato precedentemente dai tifosi del Pomezia in direzione di quelli del Livorno, che, certamente in maniera censurabile, lo hanno 'rispedito al mittente';
- risulta integrata la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), dovendosi ritenere tale la condotta precedente posta in essere dai tifosi del Pomezia;
- i danni ai servizi igienici costituiscono un episodio isolato, probabilmente posto in essere da un esagitato;
- sussistono anche i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante della fattiva collaborazione dei tesserati per elidere o attenuare le conseguenze dannose dei comportamenti (art. 29, comma 1, lettera d CGS), in quanto il Presidente del Livorno Sig. Paolo Toccafondi e alcuni calciatori della società reclamante si sarebbero prodigati, portandosi in prossimità del settore ospiti, per dialogare con i tifosi, innervositi dal clima di tensione creatosi, riportandoli alla calma.
Il Livorno ha concluso chiedendo la revoca e/ o l’annullamento del provvedimento irrogato nei propri confronti, con annullamento della sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, ovvero riducendo la stessa nella misura ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 luglio 2022, è comparso per la parte reclamante l’avv. Federico Menichini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
È stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
- Referto Arbitro, Sig. Alessio Marra: “Gara sospesa al 20' del 1t per motivi di ordine pubblico, Riprendo il gioco dopo 10 min dopo che i commissari di campo presenti e la forza pubblica hanno ripristinato la situazione”;
- Rapporto Commissario di Campo, Sig. Pierluigi Bianco: “Sostenitori società ospitante Pomezia: Al 20º del primo tempo è iniziato un fitto lancio di bottigliette d’acqua semipieni e di altri oggetti non identificati che comportava la momentanea sospensione della gara per circa 10 minuti in quanto gli oggetti venivano lanciati anche sulla pista perimetrale al terreno di gioco. Sostenitori società ospitata Livorno: Idem come per la società ospitante ma con l’aggiunta che oltre alle bottigliette venivano lanciati anche accendini accessori dei servizi igienici divelti al momento ed un Bengala acceso che fortunatamente non arrecava danni particolari. Durante il controllo post gara effettuato nei servizi igienici del settore ospiti congiuntamente a un dirigente della società Pomezia si è constatato che sono stati divelti numero uno maniglia del rubinetto del lavandino, numero un tappo di chiusura del lavello e lo scarico di un lavandino con conseguente allagamento di uno dei due bagni presenti”;
- Supplemento Commissario di Campo, Sig. Pierluigi Bianco: “In riferimento alla gara in oggetto, informo che i servizi igienici del settore ospiti sono stati verificati congiuntamente a un Dirigente della società Pomezia già prima dell'ingresso dei tifosi della società Livorno ed erano integri. Inoltre preciso che io ho visto che il fumogeno acceso è partito dal settore occupato dai tifosi del Livorno, ma non sono a conoscenza se fosse già partito dal settore occupato dai tifosi del Pomezia”;
- Supplemento Arbitro, Sig. Alessio Marra: “Gara sospesa al 20' del 1 tempo su invito del commissario di campo e forza pubblica in quanto è stato tirato un fumogeno acceso dalla tifoseria del Livorno verso la tifoseria del Pomezia. Seguentemente lo stesso fumogeno rilanciato dalla tifoseria del Pomezia verso la tifoseria del Livorno. La gara è stata sospesa per 10 min come indicato nel rapporto. Situazione ripristinata grazie all'intervento della forza pubblica e dei commissari di campo”.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato il contenuto della propria refertazione, precisando di aver visto chiaramente un fumogeno di colore rosso venir lanciato dai sostenitori del Livorno, occupanti il settore loro dedicato, verso il settore occupato dai tifosi del Pomezia, i quali a loro volta lo hanno rilanciato indietro, il che ha scatenato disordini tra le due tifoserie, che hanno determinato la sospensione della gara per diversi minuti.
Il Sig. Marra, inoltre, ha precisato di essersi trovato al centro del campo durante i disordini e di non aver visto il Presidente del Livorno, né la Dirigenza, attivarsi per convincere i sostenitori a calmarsi.
Tali risultanze dei referti ufficiali di gara smentiscono la versione della reclamante nella parte in cui ha dedotto che nessun fumogeno sarebbe stato lanciato dai propri sostenitori, fatto che invece risulta confermato, in tutta la sua potenziale gravità.
L’Arbitro ha altresì smentito le deduzioni della società Livorno, secondo cui il Presidente e la Dirigenza si sarebbero attivati per calmare gli animi dei propri sostenitori, il che preclude l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera d CGS, all’uopo invocata dalla reclamante.
A ciò consegue che le violazioni refertate dal Direttore di Gara e dal Commissario di Campo, poi contestate dal Giudice Sportivo, risultano addebitabili ai sostenitori del Livorno e appaiono di indubbia gravità, tanto da essersi concretizzati in condotte potenzialmente di grande pericolo per l’incolumità altrui, come il lancio di accendini e di pezzi dei servizi igienici in precedenza divelti dagli stessi sostenitori del Livorno, nonché di un bengala acceso che fortunatamente non arrecava danni particolari alla tifoseria del Pomezia.
Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, la cui sanzione è, in definitiva, congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce