F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN – SD del 26 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2148/593pf21-22/GC/SA/mg del 28 luglio 2022 nei confronti del sig. Maurizio Sala e della società ASD United Pomezia C5 – Reg. Prot. 19/TFN-SD

 

Decisione/0021/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 26 agosto 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2148/593pf21-22/GC/SA/mg del 28 luglio 2022 nei confronti del sig. Maurizio Sala e della società ASD United Pomezia C5, l

a seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 28 luglio 2022, a carico di:

- Il sig. Maurizio Sala all’epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore dei portieri della Società USD Pomezia: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in data 12 febbraio 2022 in occasione dell’incontro United Pomezia – United Aprilia del 12.02.2022 valevole per il campionato di Calcio A5 Serie B, colpito violentemente il sig. Alessio Miele – spettatore dell’incontro - benché da quest’ultimo sia stato provocato ed aggredito, procurandogli una frattura scomposta della mascella, un trauma cranico commotivo, la frattura della parete mediale e pavimento dell’orbita sinistra, il tutto per una prognosi di giorni 30gg. Tale episodio violento è stato altresì confermato dallo stesso sig. Maurizio Sala in sede di indagini.

- La società ASD United Pomezia C5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio Sala, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Sala Maurizio e la società ASD United Pomezia C5, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, il presidente Andrea De Stefano, in rappresentanza della società ASD United Pomezia C5, e il sig. Maurizio Sala i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Sala, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD United Pomezia C5, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 26 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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