F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN – SD del 31 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2008/600pf21-22/GC/gb del 27 luglio 2022 nei confronti del sig. Paolo Guidetti + altri – Reg. Prot. 14/TFN-SD
Decisione/0022/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0014/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Francesca Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 26 agosto 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2008/600pf21-22/GC/gb del 27 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri Paolo Guidetti, Manuel Ravelli, Davide Boggia, Gabriele Parolari e delle società ASD Academy Pro Vercelli, FC Torino, FC Juventus Spa e Pro Sesto 1913 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 2008/600pf21-22/GC/gb del 27 luglio 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
a) i signori Paolo Guidetti, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della Società ASD Academy Pro Vercelli; Manuel Ravelli, all’epoca dei fatti segretario responsabile dell'attività di base della Società FC Torino; Davide Boggia, all’epoca dei fatti segretario responsabile dell'attività di base della Società FC Juventus Spa, e Gabriele Parolari, all’epoca dei fatti allenatore responsabile dell'attività di base della Società Pro Sesto 1913 Srl, tutti per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del CGS, in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato con la squadra della propria società di appartenenza, categoria “Esordienti 1°anno”, al torneo a carattere Internazionale “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale;
b) le società ASD Academy Pro Vercelli, FC Torino, FC Juventus Spa e Pro Sesto 1913 Srl, tutte per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente per il comportamento posto in essere, rispettivamente, dai signori Guidetti Paolo, Ravelli Manuel, Boggia Davide e Parolari Gabriele.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in merito al regolare svolgimento del Torneo Nazionale “U12 Pro Edition” del 6.03.2022 organizzato dalla società ASD Accademia Torino”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5 aprile 2022 al n. 600pfi21-22, trae origine dalla e-mail datata 11/3/2022 inviata alla Procura federale dalla Segreteria Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico.
Nel corso dell’attività istruttoria, acquisita la documentazione inerente il Torneo Nazionale “U12 Prof Edition”, con relativi Regolamento, calendario gare, distinte ed elenchi gruppi squadra delle partecipanti, nonché i Fogli di censimento delle società ed acquisite le informazioni sui tesseramenti dei soggetti interessati, sono altresì stati sentiti i soggetti a conoscenza dei fatti, tra cui il prof. Marco Paracchino, collaboratore del Coordinamento FIGC-SGS Piemonte VdA, ed i referenti delle società partecipanti, ivi inclusi, i signori Ravelli e Boggia e, per quanto qui rileva, il sig. Aldo Bratti, dirigente della ASD Accademia Torino, società che aveva ottenuto in data 10.2.2022 l’autorizzazione allo svolgimento del torneo.
La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata a tutti i soggetti coinvolti, al cui esito taluni di questi ultimi convenivano con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS.
Gli odierni incolpati non inviavano alcuna memoria difensiva, né chiedevano di essere sentiti. Il successivo atto di deferimento è stato notificato in data 27.7.2022.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 26.8.2022, si sono costituiti la società Torino FC Spa ed il sig. Manuel Ravelli con l’avv. Eduardo Chiacchio; il sig. Boggia Davide, con l’avv. Maria C. Turco e la società FC Juventus Spa con l’avv. Luigi Chiappero.
Hanno fatto pervenire memorie difensive i difensori dei signori Ravelli Manuel e Boggia Davide e delle società Torino FC Spa e FC Juventus Spa.
Il difensore del sig. Ravelli, dedotta la infondatezza delle censure a questi ascritte, per avere in buona fede fatto affidamento sulle assicurazioni pervenutegli dal sig. Bratti Aldo, dirigente della ASD Accademia Torino Calcio, unico responsabile dei fatti di cui al procedimento, come dallo stesso ammesso in sede di audizione, ne ha chiesto il proscioglimento.
Il difensore del sig. Davide Boggia, riferita alla società ASD Accademia Torino Calcio ed alla società WE la responsabilità dei fatti, sugli stessi incombendo ogni adempimento formale in ordine alla organizzazione del torneo, ed avendo il sig. Bratti Aldo ammesso di avere omesso di inviare la rettifica della natura del torneo agli organi competenti per mera dimenticanza, ha a sua volta concluso per il proscioglimento dell’incolpato.
Il difensore della società FC Juventus Spa si è riportato alle difese del sig. Davide Boggia.
Il dibattimento
All’udienza del 26.8.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Lorenzo Giua, sostituto procuratore federale e gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Maria C. Turco e Luigi Chiappero.
Nessuno è comparso per i signori Guidetti Paolo e Parolari Gabriele e per le società ASD Academy Pro Vercelli e Pro Sesto 1913 Srl.
L’avv. L. Giua, richiamata l’attenzione sul gruppo WhatsApp creato dal dirigente Aldo Bratti sin dall’11.2.2022, nonché sulla locandina dell’evento inviata alle parti, si è riportato all’atto di deferimento; ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per ognuno dei signori Paolo Guidetti, Manuel Ravelli e Davide Boggia, della squalifica di mesi 2 (due) per il sig. Gabriele Parolari e di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda per ognuna delle società ASD Academy Pro Vercelli, FC Torino Spa, FC Juventus Spa e Pro Sesto 1913 Srl.
L’avv. Eduardo Chiacchio, rappresentato che la società Torino avrebbe avuto contezza della partecipazione della società Lugano soltanto nella giornata del torneo, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti.
L’avv. Maria C. Turco, in rappresentanza del sig. Davide Boggia, ha riferito che questi, soggetto estraneo all’ordinamento federale perché non tesserato della società FC Juventus, bensì mero dipendente della stessa, resosi conto della partecipazione della società Lugano, avrebbe ricevuto rassicurazioni dal sig. Bratti sulla regolarità formale dell’organizzazione del torneo, su cui non avrebbe potuto comunque incidere perché organizzato da altri soggetti, tra cui la società WE, peraltro non nuova a tale tipo di eventi. Ha quindi insistito per il proscioglimento dell’incolpato in quanto, richiamato l’art. 11, comma 1, lett. c), CGS-FIGC, della violazione degli adempimenti formali risponde unicamente il soggetto che ha l’obbligo di provvedervi.
L’avv. Luigi Chiappero, in rappresentanza della società FC Juventus Spa, si è associato alle difese dell’avv. Turco. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
1. Il Collegio ritiene gli incolpati responsabili dei fatti loro ascritti.
Il 6.3.2022 si è svolto presso lo stadio Comunale Garrone di Riva preso Chiari il torneo denominato “U12 Prof Edition” per il quale la ASD Accademia Torino otteneva l’autorizzazione prescritta in data 10.2.2022.
L’autorizzazione, così come richiesto veniva rilasciata per un torneo di carattere nazionale, con la partecipazione di sole squadre italiane, tra cui quello attinte dal deferimento, nel mentre vi ha preso parte anche la società svizzera FC Lugano.
La circostanza, del resto incontestata, è stata accertata in sede di sopralluogo dal prof. Marco Paracchino, collaboratore del Coordinamento FIGC-SGS Piemonte VdA.
In quanto torneo giovanile, anche quello oggetto del presente procedimento era soggetto all’approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti (art. 25, comma 3, Reg. SGS) contenute nello stesso Regolamento SGS, nello Statuto e negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica. Alla osservanza di dette normative sono tenuti “Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale” (art. 28, Reg. SGS).
Non vi è dubbio, quanto al soggetto cui incombe l’onere di chiedere ed ottenere l’autorizzazione prevista, che lo stesso vada individuato nel promotore e nell’organizzatore del torneo, che può anche avvalersi, come avvenuto nel caso di specie, della collaborazione organizzativa di agenzie o società specializzate.
Anche tali soggetti, ad ogni conto, devono attenersi alle regolamentazioni emanate in materia dal Settore Giovanile e Scolastico, come espressamente previsto dalla Guida all’Organizzazione dei Tornei Giovanili organizzati da società per la stagione sportiva 2021-2022 di cui al C.U. n. 5 del 29.7.2021.
Tale guida, per quanto possa occorrere, al punto 1 esplicita che “ tutte le Società affiliate alla FIGC che organizzino Tornei senza la prevista autorizzazione, o che partecipino a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari”. L’iter organizzativo dei tornei prevede due fasi.
La prima fase, ai fini della pre-autorizzazione, prevede l’invio dei regolamenti entro il termine tassativo di sessanta giorni, da rispettare “rigorosamente”, per i tornei a carattere internazionale (punto 3.1 Guida) e di quarantacinque giorni, anch’esso da rispettare “rigorosamente”, per i tornei a carattere nazionale (punto 3.2 Guida).
La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere e, nel caso di tornei internazionali, ai regolamenti dovranno essere allegate anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al Torneo. La seconda fase, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento prevede che entro il termine tassativo di venti giorni prima della data di inizio del Torneo, siano inviati, sempre per il tramite dei Comitati Regionali di competenza il programma gare e l’elenco definitivo delle società partecipanti.
Il mancato rispetto degli anzidetti termini “è motivo sufficiente perché non venga accordata l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.” (punto 3 Guida, cit.).
È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere regolamenti non conformi o richieste pervenute fuori dai termini.
Di pregnante rilevanza, alfine, è quanto previsto negli ultimi due capoversi del punto 3.2, secondo cui “ L’elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai soggetti richiedenti.
La Fase di autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l’indicazione che la società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l’avvio dell’iter procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.”
Alla luce di quanto precede, in ragione della possibilità di accedere al “ sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei”, è di tutta evidenza l’irrilevanza di quanto riferito dal sig. Bratti Aldo ai soggetti che lo avrebbero interpellato per avere conferma della regolare organizzazione del Torneo di cui si discute.
Nel momento in cui le partecipanti hanno avuto contezza della presenza di una squadra straniera, pertanto, fosse anche nello stesso giorno di svolgimento del torneo, ma così non è, avevano l’onere di accedere all’anzidetto sito, piuttosto che rivolgersi al referente della società organizzatrice, peraltro rivelatosi inattendibile.
Risulta dunque priva di pregio la deduzione della difesa del sig. Ravelli che, in applicazione del principio del legittimo affidamento, ne ha chiesto il proscioglimento.
Del pari inconferente, per quanto esposto, è il richiamo alla previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c) del CGS-FIGC operato dalla difesa del sig. Boggia, in quanto non contestato, né ascritto a questi, al pari degli altri soggetti fisici deferiti, alcun inadempimento formale, bensì, come visto, la violazione dei principi della lealtà, correttezza e probità (art. 4, comma 1, CGS-FIGC in relazione agli artt. 25, comma 3 e 28 del regolamento del SGS).
In definitiva, risulta accertata con ragionevole certezza la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, incluso il sig. Davide Boggia, nei cui confronti il CGS-FIGC si applica in quanto soggetto che svolge “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante(i) per l’ordinamento federale” (art. 2, comma 2, CGS-FIGC).
2. Dei fatti ascritti ai signori Paolo Guidetti, Manuel Ravelli, Davide Boggia e Gabriele Parolari rispondono a titolo di responsabilità oggettiva le società di appartenenza (art. 6, comma 2, CGS-FIGC).
3. In punto sanzioni, il Collegio ritiene di aderire alle richieste dell’organo requirente limitatamente alle posizioni del sig. Guidetti Paolo e della ASD Academy Pro Vercelli, nei cui confronti vanno rispettivamente comminate le sanzioni della inibizione di mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
Con riferimento agli altri deferiti, invece, le sanzioni vanno contenute nei limiti di cui al dispositivo, in ragione del diverso comportamento degli stessi nel corso della fase istruttoria ed in sede dibattimentale.
Ed invero, il sig. Guidetti Paolo, per quanto non sentito nella fase istruttoria, contattato telefonicamente dal dirigente accompagnatore della Pro Sesto 1913 Srl, Luca Buompane, nel corso della audizione di questi ha manifestato pronta collaborazione all’attività inquirente, assumendo l’impegno di trasmettere al Collaboratore della Procura federale la documentazione del Torneo di cui era in possesso.
I signori Ravelli e Boggia, con le rispettive società di appartenenza, a loro volta, per quanto negata ogni responsabilità per i fatti loro ascritti, non si sono sottratti al dibattimento ed alle sue conseguenze.
Lo stesso non può dirsi del sig. Guidetti Paolo, non sentito durante le indagini e che, di contro, all’esito della Comunicazione della loro conclusione, non ha chiesto di essere sentito, né ritenuto di fare pervenire scritti difensivi alla Procura federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Paolo Guidetti, mesi 2 (due) di inibizione;
- per il sig. Manuel Ravelli, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per il sig. Davide Boggia, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per il sig. Gabriele Parolari, giorni 45 (quarantacinque) di squalifica;
- per la società ASD Academy Pro Vercelli, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;
- per la società FC Torino, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- per la società FC Juventus Spa, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- per la società Pro Sesto 1913 Srl, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 31 agosto 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN – SD del 31 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2008/600pf21-22/GC/gb del 27 luglio 2022 nei confronti del sig. Paolo Guidetti + altri – Reg. Prot. 14/TFN-SD"