FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 56/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PELLIZZARO USD MONTEBELLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ivan PELLIZZARO e della società U.S.D. MONTEBELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN PELLIZZARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Montebello, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato in data 17 luglio 2022 sulla propria pagina del social “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell’onore e del rispetto dei tesserati della Soc. M.M. Sarego Academy;

U.S.D. MONTEBELLO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Ivan Pellizzaro in qualità di presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan PELLIZZARO, in proprio e, in qualità di presidente con poteri di rappresentanza, per conto della società U.S.D. MONTEBELLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per il Sig. Ivan PELLIZZARO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.S.D. MONTEBELLO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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