FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 62/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TEDESCHI ASD CANOSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 681 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI e della società A.S.D. CANOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SABINO TEDESCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso dell’intervallo della gara A.S.D. Canosa - A.S.D. Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021- 2022, fatto ingresso nel terreno di gioco, sebbene non inserito della distinta di gara della società A.S.D. Canosa consegnata all’arbitro;

A.S.D. CANOSA, in violazione dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori presenti nel settore “Tribuna coperta” dello stadio sito in Canosa, in occasione della gara A.S.D. Canosa - A.S.D. Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021 - 2022, rivolto cori offensivi al Sig. Dario Di Giacomo, direttore sportivo della società A.S.D. Canosa, e alla moglie dello stesso, Sig.ra Belen Guayarmina Sosa Suarez, oltre che per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società A.S.D. CANOSA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giuseppe Sabino TEDESCHI, di 2 (due) gare da disputarsi nel proprio stadio con il settore “Tribuna coperta” privo di spettatori e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. CANOSA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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