C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 28/ 3/2022 PSM RAPALLO – SPOTORNESE CALCIO

gara del 28/ 3/2022 PSM RAPALLO - SPOTORNESE CALCIO

Il G.S. " Premesso che la gara in epigrafe era prevista il giorno 28.03.2022; " Considerato che con C.U. n. 77 del 31.03.2022 è stata disposta la ripetizione della stessa, a causa di forza maggiore, per un'incolpevole impossibilità della Società SPOTORNESE CALCIO a raggiungere il luogo di svolgimento della gara, a causa di un insuperabile ingorgo autostradale; " Preso atto che la società SPOTORNESE CALCIO, con propria mail in data 01/04/2022, comunicava alla Segreteria del CR Liguria della LND di voler rinunciare alla disputa della gara medesima, così motivando: "Nonostante la volontà societaria di rispettare sempre gli impegni, le competizioni e gli avversari, che ci hanno portato a richiedere il rinvio della partita prevista inizialmente per lunedì 28 marzo a Zoagli contro il Rapallo PSM, purtroppo, a causa dei grandi disagi provocati dalla situazione autostradale, siamo costretti a dare rinuncia al match in questione, poiché per poter giungere alla partita molti tesserati dovrebbero avere il permesso da lavoro che non sono riusciti ad ottenere. Con nostro grande rammarico diamo dunque rinuncia ufficiale a disputare il recupero del match valido per il Girone B di Serie C Divisione Calcio a 5 Liguria, PSM Rapallo - ASD Spotornese Calcio. Considerando la situazione legata a una situazione di causa maggiore, si esprime la speranza che questo sia tenuto in considerazione nelle decisioni del giudice sportivo anche ai fini delle determinazioni consequenziali"; " Considerato che, pur nel comprendere il rammarico della società SPOTORNESE CALCIO e le motivazioni addotte, le stesse non possono ascriversi fra le cause di forza maggiore (c.d. vis maior cui resisti non potest), ovvero fra quelle del caso fortuito, intese come avvenimento imprevedibile ed eccezionale; " Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva2021/22 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia"), il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile, in Euro 200 ; " Atteso che non risulta alcun Comunicato Ufficiale pubblicato sul punto in questione, per cui si ritiene di infliggere -conformemente a quanto sopra- l'ammenda nel limite massimo fissato per la prima rinuncia della categoria di appartenenza; " Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"

P.Q.M. Dispone: " di infliggere la perdita della gara per 0-6 alla Società SPOTORNESE CALCIO, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; " di comminare l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00) alla Società SPOTORNESE CALCIO, a titolo di prima rinuncia.

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