C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 14/04/2022 – Delibera – gara del 10/ 4/2022 ANGELO BAIARDO – OLIMPIC 1971
gara del 10/ 4/2022 ANGELO BAIARDO - OLIMPIC 1971
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società ANGELO BAIARDO, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società OLIMPIC 1971 non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS; · Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile, in Euro 200 ; · Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica" P.Q.M. Dispone: · di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società OLIMPIC 1971, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; · di comminare l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00) alla Società OLIMPIC 1971, a titolo di prima rinuncia.