F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN – SD del 19 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 465/622 pf 21- 22/GC/SA/mg del 6 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri Correa Da Costa Alves Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon – Reg. Prot. 1/TFN-SD
Decisione/0036/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0001/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 465/622pf 21-22/GC/SA/mg del 6 luglio 2022 e 3787/622pf21-22/GC/SA/mg del 18 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Correa Da Costa Alves Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6 luglio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i tesserati indicati in epigrafe per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 4, CGS, anche in relazione agli artt. 39, commi 1 e 2, e 40 quinquies, comma 1.1, delle NOIF, per aver contraffatto il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sestu e per aver consegnato il documento così alterato alla società Città di Sestu C5 SSD Arl al fine di ottenere indebitamente il tesseramento per la stessa società per la s.s. 20212022.
La fase istruttoria
In data 7 aprile 2022 la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 622 pf 21-22, avente ad oggetto: “Segnalazione della Corte Sportiva federale FIGC in ordine a delle presunte irregolarità circa i certificati di residenza prodotto in giudizio da parte di alcuni tesserati della società SSDARL Città di Sestu”.
Le indagini, iniziate a seguito della segnalazione già indicata, sono consistite essenzialmente nell’acquisizione dei certificati di residenza dei tre calciatori presentati dalla società Città di Sestu C5 SSD arl al fine del loro tesseramento, nonché delle attestazioni rilasciate dal Comune di Sestu comprovanti il fatto che quei certificati risultavano, sia materialmente che ideologicamente, non genuini.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente adottava, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS di comunicazione ai soli incolpati dell’avvenuta conclusione delle indagini.
Quanto alla società, l’Ufficio accedeva alla tesi del Presidente della stessa di essere estraneo alle procedure societarie di tesseramento affermando l’insussistenza della “responsabilità oggettiva” della società per l’ipotizzabile conseguente responsabilità.
Successivamente, la Procura Federale procedeva al tempestivo deferimento dei tre calciatori, provvedendo alla comunicazione del relativo atto ex art. 53, comma 5, CGS.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava udienza di decisione per il giorno 28 luglio 2022. I deferiti non presentavano memorie né chiedevano di essere sentiti.
Il dibattimento
All’udienza del 28 luglio 2022, svoltasi in videoconferenza, comparso il solo rappresentante della Procura Federale, il Tribunale emanava la seguente ordinanza:
“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che l’atto di deferimento risulta notificato ai tre deferiti in data 6 luglio 2022 presso la società Città di Sestu C5 SSDARL a mezzo pec, laddove in tale data i tre deferiti non risultavano tesserati per detta società essendo cessato il precedente tesseramento in data 30 giugno 2022 e risultando datato il nuovo tesseramento per la medesima società in data 11 luglio 2022 per il sig. Correa Da Costa Alves Renan e in data 20 luglio 2022 per il sig. Rabello Tubau Ramon, mentre non risulta ulteriore tesseramento per la Stagione Sportiva 2022/2023 per il sig. Danek Ondrej; ritenuto conseguentemente che l’atto di deferimento non risulta ritualmente notificato ai tre deferiti, né risulta che la società ridetta lo abbia comunicato ai tre interessati; ritenuto che la Procura Federale debba verificare se, per contro, la società abbia invece tempestivamente provveduto a comunicare la notificazione del deferimento ai tre interessati; considerato che, in caso negativo, la mancata notifica non può essere ricondotta a responsabilità della Procura Federale; ritenuto che, conseguentemente, in caso di mancata notifica la Procura Federale vada rimessa in termini perché provveda a notificare il deferimento con qualsiasi mezzo consentito dall’ordinamento giuridico italiano;
P.Q.M.
manda alla Procura Federale per la verifica della intervenuta notificazione del deferimento, rimettendola, in caso negativo, in termini per la rinnovazione della notificazione del deferimento, unitamente a copia della presente ordinanza, con qualsiasi mezzo consentito dall’ordinamento giuridico italiano.
Rinvia il procedimento all’udienza dell’8 settembre 2022 ore 11:00”.
Alla successiva udienza del giorno 8 settembre 2022, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Loredana Fardello, chiedeva un breve rinvio al fine di valutare documentazione recentissimamente pervenuta dal calciatore Danek Ondrej.
La decisione
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che la documentazione citata oralmente dal rappresentante della Procura Federale non riguarda il presente procedimento e, quindi, non è idonea a indurre a un rinvio.
Ciò premesso, il Tribunale non può non rilevare che la remissione in termini concessa con l’ordinanza n. 006/TFNSD-2022-2023 resa in data 28 luglio 2022 non ha avuto buoni effetti, atteso che la rinnovazione della comunicazione del deferimento è avvenuta nella residenza a suo tempo dichiarata dai tre calciatori, peraltro e nel frattempo trasferitisi anche all’estero.
Conseguentemente, non può non rilevarsi che l’atto di deferimento non risulta notificato nel termine concesso dal Tribunale e, quindi, va dichiarato improcedibile.
Tuttavia, dall’esame degli atti del procedimento, appare emergere la possibile violazione, da parte della società Città di Sestu C5 SSD arl, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 53 CGS per non aver trasmesso ai tre ex tesserati la comunicazione dell’atto di deferimento, nonché la sua responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai tre tesserati nel presente procedimento la cui sussistenza, in via incidentale, non appare preclusa dalla odierna dichiarazione di improcedibilità. A tali fini il Tribunale ritiene di dover rimettere gli atti alla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento improcedibile.
Rimette gli atti alla Procura Federale perché valuti la sussistenza di violazione dell’art. 53 CGS in capo alla società Città di Sestu C5 SSDARL, nonché la sussistenza della sua responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai tre tesserati nel presente procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica
Depositato in data 19 settembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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