F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0026/CFA pubblicata il 21 Settembre 2022 (motivazioni) – S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l./Divisione Calcio a Cinque-Rafael De Souza Novaes
Decisione/0026/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0018/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Ivo Correale - Componente (relatore)
Alfredo Vitale - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro 18/CFA/2022-2023, proposto dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Annalisa Roseti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Isernia, via S. Spirito, 6;
contro
la Divisione Calcio a Cinque, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Casarola, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Flaminia, 79; Rafael De Souza Novaes, non costituito in giudizio; per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Tesseramenti n. 0004/TFN-ST/2022-2023 del 10.08.2022.
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 12 settembre 2022, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con rituale ricorso al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. contestava lo svincolo e/o, comunque, la cancellazione dall'elenco dei suoi tesserati, per la stagione sportiva 2022/2023, del calciatore brasiliano Rafael De Souza Novaes, già tesserato per le stagioni precedenti, 2020-2021 e 2021-2022, pur avendo con lo stesso un accordo economico biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2023.
In particolare, tale accordo era stato stipulato dapprima per il periodo 15 settembre 2021-30 giugno 2023 e poi rinnovato, in data 2 giugno 2022, per il periodo 1 agosto 2021-30 giugno 2022, contemplando nel modulo la corresponsione di emolumenti maggiori allo scopo di versare le somme ulteriori per il breve residuo di stagione 2021-2022.
Non riscontrando la presenza del calciatore sul tabulato ufficiale del club medesimo a partire dalla data del 1 luglio 2022, la società in questione aveva adito l’organo giudicante di primo grado, evidenziando che l’accordo economico sottoscritto valeva anche per la stagione 2022-2023 e che doveva ritersi applicabile sul punto la norma di cui all’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., non operando la norma invocata alcuna distinzione tra calciatori comunitari e extracomunitari, estendendosi ed applicandosi, così, indistintamente, a tutti i calciatori della Divisione Calcio a Cinque, i quali, pertanto, possono tranquillamente e legittimamente vincolarsi con una società per più di una stagione (sino a tre), a prescindere dal proprio “status”. Né a conclusione diversa poteva essere considerato l’art. 40 quinquies, comma 2, delle stesse N.O.I.F., come presumibilmente operato dagli Uffici della Divisione Calcio a Cinque, riferibile al solo primo tesseramento in Italia.
2. Il Tribunale Federale, dopo aver disposto incombenti istruttori al fine di acquisire ulteriore documentazione dalle parti, all’esito dell’udienza dell’8 agosto 2022, con la decisione in epigrafe, in sintesi, osservava quanto segue:
- il caso in esame riguardava un giocatore già in passato tesserato per Federazione estera, di nazionalità brasiliana, e, pertanto, di Paese non aderente all'UE;
- per l’interpretazione della fattispecie si applicavano gli artt. 40 quater, 40 quinquies, 94 ter e 94 quinquies delle N.O.I.F.;
- riportando il contenuto di tali norme, l’organo di primo grado specificava, in primo luogo, che esse “… si caratterizzano per una ben distinta collocazione sistematica all'interno delle Nonne Organizzative, collocazione che sembra opportuno sottolineare, sia perché consente di apprezzare le identità ben diverse che il Legislatore Federale in linea generale attribuisce al ‘tesseramento’ ed all'accordo economico, sia perché evidenzia l'esistenza di un ordine logico tra questi. Il Legislatore Federale, nel Titolo I, dedicato espressamente al "Tesseramento, pone l'art. 40 quater, rubricato ‘Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche’ e colloca gradatamente il contenuto, dell'art. 40 quinquies, rubricato ‘Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque’. Successivamente il Legislatore Federale in altro Titolo, il VII, ritiene di occuparsi dei ‘Rapporti tra società e calciatori’, ponendo l'art. 94 ter rubricato ‘Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della LND’ e l'art. 94 quinquies, rubricato ‘Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile'. E, di recente, il Legislatore Federale con Comunicato Ufficiale 212/A del 22.03.2022 (in vigore dal 1 luglio 2022) ha introdotto l'art 94 septies rubricato ‘Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5";
- il Tribunale riteneva che l’art. 40 quater cit., in assenza di una diversa esplicita disciplina riguardante il tesseramento dei calciatori stranieri nell'ambito della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, fosse certamente applicabile anche al caso in esame per quanto riguarda la durata dei tesseramenti successivi al primo e, conseguentemente, anche per le fattispecie considerate dall'art. 40 quinquies, per cui il tesseramento ha validità fino al termine della stagione sportiva in quel momento corrente;
- l’organo di primo grado continuava, osservando che, riguardo all’art 94 ter, il comma 7, invocato dalla ricorrente (nel testo vigente fino al 1 luglio 2022), stabilisce che, in deroga a quanto previsto al comma 2 (accordi economici di durata annuale), i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale e di Calcio a Cinque, che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, fermo restando che il punto 7 del nuovo art 94 septies (rubricato "Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5"), così come richiamato dal nuovo art. 40 quinquies (solo per i cittadini di Paesi aderenti all'UE), proponeva rigorosi divieti;
- il Tribunale concludeva che, pertanto, dall'agevole lettura della norma (nel testo invocato dalla ricorrente), si ricavava che essa consente semplicemente per alcuni atleti (i cittadini di Paesi aderenti all'UE) la stipulazione di accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, che si spinge, pertanto, oltre la durata annuale prevista dal secondo comma - ancora adesso prevista dal secondo comma del nuovo art 94 septies – e non altro;
- ne conseguiva che gli art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., nel loro coordinamento, dispongono per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a Cinque che il primo tesseramento abbia validità fino al termine della stagione sportiva corrente e che anche i successivi tesseramenti abbiano parimenti validità fino al termine della stagione sportiva in quello stesso periodo corrente.
Le due norme, in virtù della loro collocazione sistematica, pongono proprie puntualizzazioni in ragione degli aspetti procedimentali affrontati (numero di calciatori stranieri tesserabili, documenti richiesti, modalità di inoltro delle richieste, svincolo, trasferimento ecc.), ma non si pongono in contrasto l'una con l'altra e l'esatta interpretazione delle disposizioni normative richiamate deve tenere conto dell'atteggiamento concentrico di esse, così come disegnato dal Legislatore Sportivo;
- allorquando la Società invocava in suo favore l'art. 94 ter, comma 7, cit., asserendo che tale norma non operi alcuna distinzione tra giocatori di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE, non considerava l'ambito operativo della portata (limitata) dell'articolo stesso solo in tema di accordi economici, che non inficia o contraddice, quindi, il disposto di altre norme (quali appunto l'art. 40 quater e quinquies che pongono dei “distinguo” in tema di tesseramento;
- l’art. 40 quinquies, comma 2, cit. non pone affatto alcuna deroga al precedente art 40 quater in ordine alla durata del primo tesseramento (riproponendo la stessa disposizione prevista in generale dal precedente art. 40 quater) e a quella dei successivi (omettendo ogni espressa previsione sul punto), che risulta essere, conseguentemente, sempre commisurata alla stagione sportiva corrente in quel periodo, senza alcuna deroga, che invece il legislatore federale ha invece esplicitamente posto con adeguata terminologia quando ha voluto (usando le espressioni “fatto/fatta salva per…”);
- le norme in questione non sono dotate di flessibilità tale da consentire all'interprete di renderle idonee a soddisfare la necessità del loro adattamento all'eventuale mutevolezza delle fattispecie concrete da disciplinare e, “…in assenza di un chiaro enunciato che consenta di evidenziare in modo univoco una diversa volontà del legislatore in ordine alla durata dei tesseramenti successivi al primo per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, l'interprete del diritto, nell'approdare a tale diversa conclusione, finirebbe con l'esorbitare dalla attività interpretativa e applicativa di propria competenza, finendo con il sostituirsi al legislatore”;
- al secondo accordo economico con il calciatore del 2 giugno 2022 non era seguita alcuna formalizzazione di tesseramento o aggiornamento, avendo anche smentito lo stesso calciatore, tramite il suo difensore, di aver raggiunto un accordo economico per la stagione prossima, manifestando addirittura assoluta indecisione per il proprio futuro calcistico e per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- il silenzio sul punto controverso dell’art. 40 quinquies cit. sulla durata dei tesseramenti successivi al primo non mostrava alcuna carenza da colmare in via interpretativa, bensì era da intendersi come una scelta consapevole del Legislatore Federale, a cui non si poteva arbitrariamente “dare voce”, inserendo per intero una disposizione normativa di così importante incidenza nel rapporto tra società calcistica e giocatore, incorrendo in una attività di produzione del diritto che esorbiterebbe dalle competenze dell’interprete stesso, tenendo conto che se il Legislatore Sportivo avesse inteso addivenire al recepimento di prassi di segno contrario favorevoli al riconoscimento di tesseramenti pluriennali, ipoteticamente maturate nell'ambito di cui qui si tratta, avrebbe certamente provveduto alla loro consacrazione.
3. Con rituale reclamo a questa Corte, la società Petrarca contestava la decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.
3.1 Con un primo motivo, la società reclamante rilevava la esclusiva applicabilità al caso di specie dell’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., in combinato disposto con l’art. 40 quinquies delle stesse Norme.
Per la reclamante, la norme in questione necessitano infatti di un’interpretazione in “combinato”.
L’art. 94 ter, comma 7, cit., non opera alcuna distinzione tra calciatori comunitari o non, per cui tutti gli atleti, a prescindere dal proprio “status”, possono vincolarsi con una società per più stagioni, fino al massimo di tre. Il considerare tale norma recessiva rispetto ai dettami in tema di tesseramento, sol perché sistematicamente collocata sotto un titolo diverso e successivo, era a giudizio della reclamante errato, sia perché l’art. 40 quinquies cit. è rubricato esplicitamente come “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque", chiarendo il carattere, assoluto ed esclusivo, della disciplina in esso contenuta, legata al tesseramento dei giocatori stranieri, sia comunitari che extracomunitari, per sodalizi rientranti nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque, sia perché non vi è chi non veda come, mentre per il primo tesseramento in Italia sia espressamente prevista la limitazione della sua durata alla sola stagione sportiva in corso, nulla del genere sia invece statuito per i giocatori stranieri in ordine agli anni di tesseramento successivi al primo, senza che ciò dia luogo a una innovazione di rango legislativo preclusa all’interprete.
3.2 Con un secondo motivo, la reclamante lamentava l’inconferenza dell’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. anche come mera integrazione dell’art. 40 quinquies.
La norma di cui all’art. 40 quater cit, infatti, è rivolta in generale al calcio dilettantistico ma non al “futsal”, a cui è dedicato il successivo art. 40 quinquies.
Si poneva in evidenza, sul punto, la “ratio” della norma, la quale, a fronte di un impiego di atleti extracomunitari ridotto alla metà in rapporto agli altri Campionati (da due ad uno), era rivolta, evidentemente, a consentire ai pochi giocatori con un simile “status” ed alle rispettive società di accedere più facilmente alle opportunità concesse dall'art. 94-ter, comma 7, delle N.O.I.F.
Per la reclamante, era logico e pacifico che, se l'estensore della norma medesima avesse voluto concepire per il “calcio a cinque” una previsione come quella dell'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F., l'avrebbe di certo inserita nell’articolo seguente, al pari di altre, senza lasciarla in un limbo di insicurezza e di confusione, per di più in un settore tanto complesso e delicato quale quello di cui trattasi, in grado di compromettere ed inficiare la regolarità di interi Campionati.
La società reclamante concludeva osservando che la nuova pattuizione del 2 giugno 2022 andava a incidere esclusivamente sull'aspetto economico, innestandosi su un tesseramento già esistente, che non necessitava di altri peculiari aggiornamenti e che, peraltro, nemmeno il sistema telematico consentiva di predispone.
4. Si costituiva in giudizio la Divisione Calcio a Cinque, illustrando in specifica memoria le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del reclamo e la correttezza sostanziale delle conclusioni dell’organo giudicante di primo grado.
5. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 12 settembre 2022, ove questa Corte, sentiti i difensori delle parti costituite, “in videoconferenza”, secondo il relativo verbale, lo tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Questa Corte, preliminarmente, prendendo atto di quanto verbalizzato dall’avv. Lubrano in udienza, secondo cui “… la società reclamante avrebbe tesserato con decorrenza 2 settembre 2022 altro calciatore di nome BONFIM DE SOUZA UHELLINTON nato il 2 settembre 1986. Per tale ragione non avrebbe più margine per tesserare altri calciatori extracomunitari. Se così fosse ci sarebbe una sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio”, ritiene tale questione inconferente per il presente giudizio, rilevando, semmai, l’esito di questo sull’intervenuto nuovo tesseramento, in assenza di esplicita dichiarazione di parte reclamante di voler rinunciare al presente giudizio.
II. Premesso ciò e passando a esaminare la fattispecie, questa Corte ritiene di condividere l’impostazione della sentenza reclamata e, di conseguenza, l’infondatezza del reclamo.
II.1 Per quanto riguarda il primo motivo, non si conviene con la premessa di parte reclamante, secondo la quale l’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F. debba essere letto e interpretato in combinato disposto con l’art. 40 quinquies delle stesse Norme.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l’art. 94 ter cit. è inserito all’interno del Titolo VII, rubricato “Rapporti tra Società e calciatori”; all’interno di questo, è collocato l’art. 94 ter in questione, a sua volta rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.”, riferendosi a tutti calciatori e allenatori della L.N.D. Il comma 2 pone il limite generale della sottoscrizione di accordi economici annuali per i “tesserati” che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione Calcio a Cinque.
Questa Corte osserva che già l’uso da parte del legislatore del termine “tesserati” attesta che le relative operazioni non sono regolate in questo settore delle N.O.I.F., ma – evidentemente – devono ricondursi a quanto in precedenza normato in apposita sede, quale non può che essere quella che la precede, di cui al Titolo, rubricato “Il Tesseramento”, di cui agli artt. 36 e ss. delle stesse N.O.I.F.
Il comma 7 dell’art. 94 ter cit., per quel che riguarda la presente fattispecie, prevede una deroga esplicita al suddetto comma 2, limitando ai “…calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, la possibilità di stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, secondo le modalità illustrate nel prosieguo del comma e in quello seguente.
Come anticipato, pertanto, la regola del comma 7 in questione deve comunque applicarsi ai calciatori “tesserati”, senza che si rinvengano elementi testuali da cui dedurre – come invece, sia pur suggestivamente, proposto da parte reclamante – che tale disposizione vada implicitamente a integrare le disposizioni sul “Tesseramento”, non rinvenendosi, in queste, lacune tali da necessitare di tale operazione interpretativa a mezzo di una lettura “in combinato”, occupandosi le due norme di fattispecie tutt’affatto diverse.
II.2 Passando, infatti, all’esame delle norme di cui al Titolo I suddetto, emergono gli artt. 40 quater e 40 quinquies.
Nel primo, rubricato “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche”, è contenuta la normativa generale sull’argomento. Descritta al comma 1, punto 1.1, la documentazione necessaria per i calciatori/calciatrici – come nel caso di specie, di Paese non aderente alla UE, al comma 2 è – sì – posta una deroga, ma solo per la specifica situazione ivi descritta fino alla fine del periodo, secondo la quale “Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli”. Appare, dunque, a questa Corte evidente che quando il legislatore ha previsto una deroga alla regola generale di cui al comma precedente, l’ha inserita con previsione esplicita di richiamo all’articolo successivo, ma ciò vale, come visto, solo per i trasferimenti o gli svincoli. Il legislatore, anzi, si è premurato di specificare che “In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo”.
Ulteriore deroga – questa sì impattante sul tesseramento – è prevista solo nel comma 3, secondo cui “Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies”.
Anche in questo caso non può non rilevarsi che, quando il legislatore ha inteso introdurre una deroga sulla durata del tesseramento, lo ha fatto in maniera esplicita, ma in questo caso limitandola alle sole calciatrici di Paese aderente alla UE.
La portata generale in materia di tesseramenti e l’assenza di “combinato” con l’art. 94 ter, comma 7, invocato invece dalla reclamante, si desume, a parere di questa Corte, anche da quanto illustrato nel comma 3, secondo il quale “A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2”, con ciò ribadendo, se è usata l’espressione “a partire dalla stagione successiva al primo tesseramento”, che una richiesta (di tesseramento) deve sempre essere fatta a partire dalla seconda stagione. Ne consegue che, logicamente, se il legislatore avesse voluto invece considerare gli accordi economici pluriennali assorbenti la (nuova) richiesta di tesseramento, lo avrebbe esplicitamente previsto.
Premesso ciò, esaminando il successivo art. 40 quinquies, si rileva che questo – rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque” – descrive al comma 1 le modalità (documentazione) necessarie e aggiunge che il “primo tesseramento” avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, introducendo una deroga specifica, laddove è adoperata l’espressione: “fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF”, con ciò evidenziando, ancora una volta, che l’art. 94 ter, comma 7, è utilizzabile come deroga alla regola generale solo per i calciatori “comunitari” ma non per gli “extra-comunitari” come è il sig. Rafael De Souza Novaes.
Non si vede, pertanto, come tale comma 7 possa essere esteso anche a un calciatore brasiliano, come preteso dalla reclamante, in presenza di una norma che ha esteso una deroga esplicita per casi limitati e non coincidenti con quello di specie.
Tale conclusione trova, poi, conferma, nel successivo periodo del comma 2, secondo cui: “A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2)”. Se il legislatore ha precisato che a partire dalla stagione successiva al primo tesseramento è necessaria una nuova richiesta con le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2, appare evidente che – tranne la deroga esplicita suddetta - un ulteriore tesseramento è sempre necessario.
III. Quanto detto finora consente, pertanto, di rilevare anche l’infondatezza del secondo motivo di reclamo.
III.1 Per la struttura stessa delle norme esaminate, non è possibile riscontrare l’inconferenza dell’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. sulla fattispecie, anche come mera integrazione dell’art. 40 quinquies, in quanto quest’ultimo, sia pure indirizzato al c.d. “futsal”, non è norma isolata e autonoma ma deve essere letta in coordinamento con la precedente dell’art. 40 quater che detta la norma generale, a cui deroga l’art. 40 quinquies cit. solo per i limiti su riportati, che non arrivano a considerare l’art. 94 ter, comma 7, come idoneo a modificare il limite (annuale) di durata del tesseramento per i calciatori “extra-comunitari” della Divisione Calcio a Cinque, riportando la norma il richiamo al comma 7 cit. per i soli calciatori “comunitari”.
III.2 Pertanto, trova condivisione da parte di questa Corte la conclusione dell’organo giudicante di primo grado, secondo il quale il silenzio sul punto controverso dell’art. 40 quinquies cit. sulla durata dei tesseramenti successivi al primo non mostrava alcuna carenza da colmare in via interpretativa, bensì era da intendersi come una scelta consapevole del Legislatore Federale, incorrendo altrimenti l’interprete in una attività di produzione del diritto che esorbiterebbe dalle sue competenze.
L’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F. consente, quindi, la stipula di accordi pluriennali (per un massimo di tre anni) ma non esclude che in ciascuna stagione le società interessate debbano chiedere il relativo tesseramento del calciatore extra-comunitario interessato:
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il reclamo non può essere accolto.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE
Ivo Correale
IL PRESIDENTE
Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce